La procedura di contenzioso bancario è uno strumento di fondamentale importanza per la tutela di tutti coloro i quali (con una linea di credito di entità ragguardevole) siano stati o siano attualmente oggetto di usura bancaria, anatocismo o altri interessi extra legali ed occultati all’atto della stipula. Si tratta, dunque, di una procedura utilizzata soprattutto da imprenditori vessati dagli interessi bancari, spesso illegittimi, o da investitori di grande o media liquidità sottoposti a costi occulti: il processo di contestazione è infatti piuttosto lungo e oneroso dal punto di vista economico, e non è il metodo più consigliabile per il piccolo risparmiatore visto che, spesso, viene restituita al correntista solo una percentuale del dovuto. Il contenzioso serve quindi a recuperare solo in parte il credito non dovuto all’istituto bancario, tramite una vera e propria causa in sede giudiziaria. Vediamo ora i vari passi da intraprendere prima di avviare un contenzioso bancario, i casi di applicabilità e un nuovo organismo dedito alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Analisi preliminari necessarie

Prima di avviare una procedura di contenzioso è ovviamente necessario valutare la fattibilità della causa ed i possibili risultati economici. Solitamente, per aprire un contenzioso bancario ci si affida ad uno studio di avvocati specializzati nel ramo del diritto bancario: lo studio richiederà tutta la documentazione relativa al conto corrente oggetto di contestazione. Se il correntista non ne è più in possesso, potrà richiedere i documenti alla banca, che sarà obbligata a fornire il file completo entro 3 mesi massimi. Attenzione: se il conto corrente oggetto di contestazione è stato chiuso più di 10 anni prima, la banca non sarà tenuta a fornire la documentazione al proprio ex cliente.

Una volta raccolta la documentazione necessaria, questa andrà presentata allo studio di professionisti scelto, che procederà a effettuare una valutazione completa del tasso d’interesse globale applicato, verificare eventuale anatocismo e valutare tramite perizia specializzata la presenza di usura o interessi non esplicitati alla stipula del fido o dell’investimento. Se il caso rientra effettivamente nelle casistiche passibili di contenzioso, si passa ad una perizia dedita al controllo dell’ammontare effettivamente recuperabile dal cliente. Se questo ammontare è troppo basso, inferiore ai costi di iscrizione a ruolo sommati a quelli dell’inserimento dati, la causa non avrà ragione d’essere: in questi casi infatti, si otterrebbe solo una perdita economica da parte del correntista danneggiato.

Tentativi di trattativa diretta e mediazione

Una volta verificata la fattibilità di un contenzioso, si avvia una procedura di trattativa diretta con l’istituto bancario interessato. Purtroppo, però, sono pochi gli istituti bancari disposti ad una trattativa senza intermediario: in caso di fallimento di questo tipo di trattativa, è obbligatorio per legge rivolgersi ad un organismo di mediazione competente.

Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda anche laddove la controversia verta in materia di contratti bancari: se la mediazione non è esperita, la sua mancanza va eccepita dal convenuto a pena di decadenza o è rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quindi, fissa un termine per il suo inizio e rinvia la causa.

Nel caso in cui la mediazione (che va condotta con la necessaria assistenza di un avvocato) si riveli positiva, sarà possibile ottenere un risarcimento e chiudere la posizione di contestazione senza necessità di ricorrere in Tribunale; in caso contrario, sarà necessario avviare la procedura di contestazione vera e propria, aprendo una causa ordinaria con il sostegno dei propri legali esperti nel ramo bancario: il loro consiglio sarà prezioso per valutare l’eventuale fattibilità della causa.

L’ACF, una buona possibilità per evitare il contenzioso in tribunale

Il neonato Arbitro per le Controversie Finanziarie è un’ottima opportunità per tutti coloro i quali hanno subito comportamenti scorretti da parte degli istituti di credito ma non desiderano o non possono avviare una causa vera e propria.

Questo nuovo organismo, nato a seguito della delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 9 gennaio 2017, mira a rendere più snella e rapida la procedura di mediazione tra investitori/correntisti ed istituti di credito. Le procedure di mediazione vengono svolte quasi esclusivamente online: tramite il portale dell’ACF sarà possibile monitorare in tempo reale l’avanzamento della mediazione. Gli arbitrati, ovviamente, sono del tutto imparziali.

L’accesso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie è gratuito e proprio tale aspetto rende tale strumento adatto anche alle controversie che coinvolgono piccoli risparmiatori e investitori. Inoltre i termini per giungere alla decisione sono ridotti e corrispondono al massimo a 90 giorni dal completamento del fascicolo.

Tuttavia, non tutte le controversie possono essere sottoposte all’ACF, in quanto questo si occupa solo di quelle inerenti alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, fino a un valore massimo di 500mila euro. Egli è competente anche a conoscere delle controversie che interessano i gestori dei portali di equity crowdfunding.

Si segnala, infine, che utilizzando il servizio di mediazione ACF non si rinuncerà alla possibilità di ricorso in Tribunale: se si è insoddisfatti della delibera sarà comunque possibile avviare una procedura di contenzioso nel vero senso della parola.

ABF: l’Arbitro Bancario Finanziario

Per la risoluzione di controversie bancarie è anche possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, sebbene solo per cause antecedenti al primo gennaio 2009. Anche dinanzi ad esso, infatti, si aprono delle procedure più rapide ed economiche di quelle ordinarie.

La sua convenienza il più delle volte non è neanche ostacolata dal fatto che le decisioni assunte dall’ABF non sono giuridicamente vincolanti, in quanto generalmente le banche adempiono comunque a quanto da esso deciso.

Se si decide di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è preliminarmente indispensabile presentare formalmente reclamo alla banca e, solo se neanche seguendo tale strada si è riusciti a comporre bonariamente la controversia, diviene possibile depositare il ricorso all’ABF, rivolgendosi al collegio territorialmente competente (Milano per il nord, Roma per il centro e Napoli per il sud) e versando 20 euro a titolo di spese di procedimento.

Le decisioni arrivano in circa 100 giorni o poco più.

Il contenzioso bancario: costi e modalità

Nel caso, infine, in cui si decida di portare la controversia in Tribunale, per l’iscrizione a ruolo di una causa di questo tipo l’ammontare da pagare a titolo di contributo varia da un minimo di 37 euro fino ad un massimo di 1466 euro, cifra influenzata dal valore della causa. Per la trascrizione di tutti i documenti relativi al conto oggetto di contestazione il costo è considerevole: si parla di 5 centesimi di euro a rigo di documento, e considerando la quantità di documentazione solitamente presente in questo tipo di cause il costo potrebbe rivelarsi piuttosto elevato. Ovviamente a tali somme si aggiungono quelle di patrocinio legale.

Una volta aperta la causa vera e propria, tutto sarà nelle mani del giudice competente, che accerterà eventuali somme dovute dall’istituto di credito al correntista.

E’ quindi fondamentale collaborare con il proprio legale, fornendogli tutta la documentazione in nostro possesso e idonea a provare gli interessi da far valere in giudizio.
Fonte: Il contenzioso bancario: aspetti procedurali
(www.StudioCataldi.it)

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