“Anche se sul contratto manca la firma della banca, il rapporto di conto corrente, l’apertura di credito, il mutuo o qualsiasi altro contratto bancario è valido se le parti lo hanno eseguito.”
Immaginiamo di essere in un momento di difficoltà economica e di non riuscire a pagare alcune delle rate del mutuo sulla casa; inoltre il nostro conto corrente è in rosso e la banca ci chiede di rientrare subito nel debito, estinguendo le passività, e per questo ci chiede anche degli interessi molto salati. A noi sembrano eccessivi e, così, prendiamo il contratto per vedere se è tutto in regola o se possiamo impugnarlo. Senonché, proprio in quel momento scopriamo che, sul contratto, manca proprio la firma della banca, ossia del funzionario che, quel lontano giorno, ci aveva ricevuto e ci aveva chiesto di sottoscrivere una bel po’ di fogli. Evidentemente, dopo che noi abbiamo messo tutte le sigle, lui si era dimenticato di farlo. Né vi è alcuna stampigliatura fatta al computer da cui si possa intuire che quel contratto è stato firmato dalla banca. A questo punto, riteniamo che l’accordo sia nullo perché – è cosa nota – una scrittura privata o un atto pubblico per essere valido deve essere innanzitutto firmato. È giusto questo ragionamento? La risposta è negativa e, a darla, è una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli [1], sentenza che, peraltro, è in linea con l’orientamento prevalente della giurisprudenza, di recente sconfessato però dalla Cassazione. Ma procediamo con ordine.
Nei contratti con la banca la forma scritta è prevista a pena di nullità [2]. In altre parole, non sono ammessi accordi verbali che, invece, sono possibili negli altri rapporti tra privati. Questo per dare la massima tutela al consumatore quando si tratta di impegni relativi al suo portafogli e aspetti tanto importanti per il suo futuro come un prestito o un’ipoteca sulla casa. Alla mancanza di forma scritta è equiparabile anche l’ipotesi in cui la banca perda l’originale del contratto. Le conseguenze non sono di poco conto: se manca il contratto scritto, il correntista potrà contestare gli interessi sopra la soglia prevista dalla legge, le commissioni e le spese addebitatigli sul conto corrente, chiedendo la restituzione delle relative somme.
C’è un secondo aspetto che deriva dall’obbligo della forma scritta: imporre tale forma non avrebbe senso se il documento non fosse firmato da entrambe le parti, questo almeno «di regola». Tuttavia, si legge nella pronuncia in commento, tale forma scritta richiesta per la validità del contratto bancario è rispettata anche quando entrambe le parti eseguono senza contestazioni l’accordo firmato solo dal cliente. Questo significa che, anche se manca la firma della banca, il contratto è valido a condizione che il cliente e la banca abbiano dato esecuzione, nel tempo, all’accordo.
La Cassazione: è nullo il contratto se manca la firma della banca
La pronuncia in commento segue l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, indirizzo però che è stato di recente ribaltato dalla Cassazione. Originariamente la Suprema Corte aveva sostenuto [3] che il contratto firmato solo dal cliente e non dalla banca è valido se sul documento vi è la dicitura «un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato». Sempre secondo la tesi vecchia la forma scritta sarebbe altresì rispettata quando il documento, firmato dal cliente, sia stato eseguito dalle parti.
Oggi però, dicevamo, la Cassazione ha rivisto la propria interpretazione e l’ha letteralmente capovolta. Secondo il mutato orientamento, non è valido il contratto se manca la firma della banca [4].
In ogni caso, aggiungono i supremi giudici, la forma scritta è rispettata anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purchè risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo.
Alla firma della banca potrebbe essere equiparata la produzione in giudizio, ossia nella causa contro il cliente, comportamento che dimostrerebbe inequivocabilmente la volontà di avvalersi della scrittura. Tuttavia, tale sorta di «ratifica» del contratto non avrebbe valore per il passato, ma gli effetti sono successivi al suddetto deposito in causa. Con la conseguenza che tutti i debiti precedentemente contratti dal cliente non trovano più causa e non vanno restituiti (ad esempio, nel caso di contratti di conto corrente, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto).