La Corte di Giustizia Ue con una recente sentenza fa chiarezza in materia di esdebitazione: possono rientrare anche i debiti Iva.
L’esdebitazione è un beneficio contenuto nella Legge fallimentare [1] che consente a coloro che si trovano in una situazione di grave indebitamento di potersi liberare dai propri debiti.
Quali sono gli effetti dell’esdebitazione?
Il debitore viene liberato dai propri debiti in modo definitivo ed i creditori non potranno più esigerne il pagamento al termine della procedura, ma è necessario il possesso di specifici requisiti. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra guida: “Esdebitazione: requisiti e vantaggi”.
Chi può richiedere l’esdebitazione?
Possono beneficiare dell’esdebitazione non solo gli imprenditori individuali, ma anche i soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita, vale a dire i soci di una società semplice o di una società in nome collettivo, nonché i soci accomandatari di una società in accomandita semplice.
A concedere la misura è l’autorità giudiziaria, fermo restando la possibile contestazione della stessa da parte dei creditori.
Esdebitazione: un aiuto importante per gli imprenditori
L’esdebitazione si pone come un aiuto che permette all’imprenditore fallito di poter avviare una nuova attività d’impresa senza dover sopportare il peso di debiti residui derivanti dal fallimento oramai chiuso, perché vengono di fatto azzerate tutte le posizioni debitorie fallimentari.
Restavano tuttavia dubbi in materia circa la possibilità di far rientrare nell’esdebitazione i debiti da Iva, non espressamente esclusi dal perimetro dei debiti cancellabili.
Il caso di specie e la questione posta ai giudici Ue
La questione è stata posta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea a seguito dell’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento con importi a titolo di Iva e Irap per l’anno d’imposta 2003. La commissione tributaria aveva dichiarato illegittima la cartella; l’Agenzia faceva perciò ricorso in Cassazione e i giudici della Suprema Corte sottoponevano la questione ai giudici della Corte Ue per possibili contrasti con le direttive europee. In particolare la Cassazione chiedeva chiarimenti ai giudici europei su un possibile contrasto della normativa italiana con la direttiva europea in materia di armonizzazione delle regole sulle imposte[2].
La decisione dei giudici Ue su esdebitazione e debiti Iva
Con la sentenza del 16 marzo 2017 [3] la Corte di Giustizia ha chiarito che non ci sono ostacoli nella disciplina comunitaria alla previsione di una liberazione anche dai debiti Iva per l’imprenditore fallito: non si tratta di aiuto di Stato, in quanto manca uno degli elementi costitutivi, vale a dire la selettività del vantaggio. L’esdebitazione non ha l’obiettivo di favorire solo alcune imprese rispetto ad altre e non tratta in modo differenziato un’impresa rispetto ad un altro.
Allo stesso modo i giudici chiariscono che la disciplina sull’esdebitazione è assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie sufficienti per la riscossione dei crediti Iva e che, tenuto conto di queste condizioni, non si configura una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del credito. Neppure è ravvisabile una qualche contrarietà all’obbligo di tutti gli Stati membri di assicurare una piena e integrale corresponsione del tributo.