In quanto tale non è sufficiente la pubblicazione in GU delle nuove previsioni ma è necessario l’accordo banca/cliente.

di Valeria Zeppilli – La nuova previsione di un anatocismo rappresenta un peggioramento delle condizioni contrattuali che necessita, indispensabilmente, di un accordo tra le parti.

Lo ha chiarito a gran voce il Tribunale di Rimini con ordinanza dell’8 maggio 2017 (qui sotto allegata), precisando che la medesima affermazione vale anche se l’anatocismo è previsto con la condizione di reciprocità.

Il peggioramento va approvato

Va infatti considerato che, in forza di quanto previsto dall’articolo 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, se le nuove condizioni contrattuali non comportano un peggioramento di quelle applicate in precedenza è possibile provvedere all’adeguamento mediante pubblicazione in GU dando notizia per iscritto alla clientela, mentre se le nuove condizioni contrattuali comportano un peggioramento di quelle precedentemente applicate è necessario che la clientela le approvi.

Per il Giudice, ciò posto, non è possibile fare riferimento alla situazione di fatto precedente (nel caso di specie il calcolo dell’anatocismo trimestrale) per stabilire se le condizioni del contratto abbiano natura migliorativa o meno. Con la conseguenza, come detto, che la nuova previsione dell’anatocismo costituisce comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali.

Nullità della capitalizzazione degli interessi passivi

Il Tribunale ha pertanto ribadito che devono considerarsi nulle le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi stipulate prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile dello stesso anno e che, quindi, non è possibile provvedere al loro adeguamento mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale, prescindendo dall’accordo tra banca e cliente.

Fonte: Banche: l’anatocismo rappresenta un peggioramento contrattuale
(www.StudioCataldi.it)

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