Un approfondimento sulla recente pronuncia dell’ABF (Arbitro bancario e finanziario) in materia di modifiche unilaterali nei contratti bancari

di Roberto Paternicò – Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con la recente decisione n. 1889 del 26 febbraio 2016 fa il punto della situazione sulla variazione unilaterale dei tassi applicati dalle Banche ai propri clienti.
Nell’ambito dell’art.118 TUB (Testo unico bancario) si affronta la tematica della “Proposta di modifica unilaterale del contratto” di un deposito a risparmio richiamando la disciplina legislativa in merito e le precedenti decisioni espresse sull’argomento dai vari Collegi arbitrali.
Vengono trattati gli aspetti connessi alla congruità della modifica rispetto alla motivazione ed al giustificato motivo e vengono ribaditi alcuni principi:
– “con la comunicazione al cliente i “giustificati motivi” assolvono alla loro funzione di mettere il cliente stesso in condizione di valutare se le ragioni addotte dalla banca siano non solo serie, ma anche di carattere generale o particolare”;
– “l’esatta e puntuale esplicazione del ‘giustificato motivo’ che non può, dunque, essere generico, ma deve riguardare eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto delle modifiche “.
Non si sono ritenuti, a tal fine, adeguati, quindi, inidonei a soddisfare i requisiti di determinatezza e verificabilità impliciti nella previsione di cui all’art. 118 TUB i riferimenti delle modifiche unilaterali relativi:
– all’ “andamento del mercato dei tassi” (Collegio di Roma, dec. n. 2202/2013; Collegio di Roma, dec. n. 1837/2011);
– agli “effetti prodotti dall’attuale crisi economica e finanziaria” (Collegio di Milano dec. 2419/2011; Collegio di Milano, dec. n. 5972/2014);
– al “peggioramento del contesto economico globale avvenuto negli ultimi mesi nonché della forte riduzione della forbice dei tassi, a seguito di una riduzione del costo della raccolta non proporzionale a quanto avvenuto per i prestiti concessi, che ha determinato la perdita di sostenibilità economica della operazione di finanziamento” (Collegio di Milano, dec. n. 798/2010)
– all’ “incremento del rischio creditizio correlato al deteriorarsi dello scenario macroeconomico” (Collegio di Milano, dec. n. 249/2010)
– alla “variazione delle condizioni di mercato” (Collegio di Milano, dec. n. 2434/2014);
– al “peggioramento delle condizioni generali di mercato con conseguente incremento dei costi sostenuti dalla banca per la messa a disposizione dei fondi utilizzati a fronte di finanziamenti concessi” (Collegio 
di Milano, dec. n. 1719/2014).
Si ribadisce l’insufficienza di un generico richiamo alla “diminuzione dei principali tassi di riferimento”, ma é necessario indicare e provare, almeno, “la misura dei principali tassi di riferimento per il mercato bancario al tempo della conclusione del contratto, la misura dei tassi delle operazioni di raccolta, sì da poter apprezzare che rapporto vi fosse tra queste due serie di tassi e il tasso previsto per il contratto de quo, nonché la misura in cui quei principali tassi di riferimento sono venuti a diminuire …….” (Collegio di Milano, dec. n. 1705/201 1).
Si è ritenuto, invece, conforme alle previsioni di cui all’art. 118 TUB il riferimento “alle variazioni dei tassi di mercato e, più specificamente, del tasso Euribor a 3 mesi”(Collegio Milano, dec. n. 177/2010) indicazioni sicuramente sintetiche, “ma non tali da non consentire al cliente, con un minimo sforzo di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base”(Collegio Milano, dec. n. 98/2010 e n. 177/2010).
Sulla nozione di “giustificato motivo”, non vi è perfetta uniformità nelle decisioni dei collegi ABF e le fonti legali e sublegali forniscono indicazioni preziose, ma non dettagliate. Il Collegio di coordinamento del Febbraio 2016 ritiene, comunque, di ribadire l’orientamento già espresso in base al quale “la comunicazione della modifica unilaterale deve infatti avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la congruità della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa” (Collegio Milano, 1719/2014).
In sintesi, la comunicazione ex art. 118 TUB non deve essere analitica a tal punto da abbracciare anche il profilo quantitativo, ma può limitarsi ad una indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate che, seppur sintetica, sia in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità.
In allegato, un sintetico approfondimento dell’argomento.

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