L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi non copre tutti i danni. Vediamo quali.

È noto a tutti gli automobilisti italiani l’obbligo di assicurare il proprio veicolo che circoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate: si tratta della cosiddetta R.c. Auto, cioè dell’assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. Tale copertura assicurativa è un obbligo: chiunque trasgredisca è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396, oltre al sequestro del veicolo. Ci sono casi, però, in cui l’assicurazione, pur se regolarmente valida, non copre i danni cagionati ai terzi, vincolando così il danneggiante a provvedere di tasca propria. Vediamo cosa succede.

L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Come anticipato, una legge del 1969 [1] ha imposto a tutti i guidatori di assicurarsi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore senza guida di rotaie e dei natanti. Cosa significa? Trattasi di una particolare specie di assicurazione contro i danni, definita assicurazione della responsabilità civile [2]. La sua funzione non è quella di risarcire il danno patito dall’assicurato, bensì quello di pagare in sostituzione del danneggiante (nei limiti di un massimale). La prospettiva, quindi, cambia: la normale assicurazione contro i danni tutela l’assicurato-vittima del sinistro; l’assicurazione della responsabilità civile, al contrario, tutela l’assicurato-autore del sinistro. È proprio quello che accade nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (cosiddetta R.C. Auto): il danneggiante non paga direttamente il danneggiato, sostituito in ciò dalla propria assicurazione (in determinati casi, il danneggiato potrà avvalersi del cosiddetto indennizzo diretto, ottenendo il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione la quale, poi, si rivarrà su quella del danneggiante [3]). È chiaro che l’assicurazione ha un costo: l’autore del sinistro vedrà senza dubbio aumentato il premio assicurativo da versare annualmente. Va detto che tale assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo (gratuito, di cortesia, oneroso) in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando l’assicurazione non copre i danni?

Pur avendo stipulato una regolare polizza, esistono casi in cui l’assicurazione non è tenuta a risarcire il danno. Chiaramente, il primo e più evidente è quello di chi abbia torto: chi ha cagionato il sinistro non può attendersi il risarcimento. Ugualmente, l’automobile rimasta senza copertura assicurativa dal sedicesimo giorno in poi della scadenza del contratto non potrà vantare alcun diritto nei confronti della compagnia assicurativa. Al di là di queste (ovvie) circostanze, ci sono altri episodi che sollevano l’assicurazione dall’obbligo di pagare il risarcimento, pur quando il cliente coinvolto nel sinistro abbia effettivamente ragione. Questi casi sono previsti nel codice civile e sono legati al comportamento assunto dall’assicurato prima o dopo il sinistro. Nello specifico, la persona assicurata che abbia subito un danno deve innanzitutto segnalare tale evento alla propria assicurazione. Sul cliente incombe un vero e proprio onere di comunicazione, da effettuarsi entro tre giorni dal verificarsi del sinistro [4]. È opportuno che l’avviso venga fatto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il codice, poi, obbliga l’assicurato a fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno [5]. L’inadempimento di questi obblighi, quando cagioni un pregiudizio all’assicuratore, comporta una riduzione del diritto al risarcimento, ovvero la totale perdita dello stesso diritto, se l’obbligo è stato volontariamente disatteso [6]. In merito all’assicurazione della responsabilità civile, il codice esclude il risarcimento per i danni dolosi [7]: sono tali quelli cagionati volontariamente dall’assicurato col fine, ad esempio, di trarre un guadagno dal fatto.

Gli altri casi in cui l’assicurazione non risarcisce i danni sono molteplici: qui si provvederà ad indicarne alcuni non contemplati nelle normativa generale del codice civile.

  1. Sinistro tra parenti. Se un incidente stradale si verifica tra parenti fino al terzo grado, l’assicurazione non risarcisce i danni alle cose, ma solo quelli alle persone [8]. La regola opera però solo se i parenti sono conviventi o a carico. Il grado di parentela si calcola contando le persone incontrate nella linea genealogica che va dal parente più giovane a quello più anziano, sottraendo poi un’unità.
  2. Danno fisico del conducente colpevole. L’autore del sinistro non ha diritto al risarcimento del danno alla propria salute. Molto spesso, la polizza Rc Auto può essere incrementata con altra che copra anche questi infortuni. Anche in tale caso, però, bisogna considerare che la compagnia assicurativa può rifiutarsi di risarcire il danno; ciò normalmente avviene se il conducente: guidava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; non indossava la cintura di sicurezza; ha provocato l’incidente con dolo, cioè con il chiaro intento di ottenere il risarcimento.
  3. Guida senza cinture. Le assicurazioni pretendono dal loro cliente un comportamento accorto, teso ad evitare il prodursi di danni evitabili utilizzando la normale prudenza. Per questo,  il risarcimento può essere negato, o ridotto, in relazione alla relativa responsabilità, quando il conducente, seppur non responsabile dell’incidente stradale, non aveva le cinture di sicurezza. In tal caso bisognerà operare una valutazione ad hoc e capire se il corretto utilizzo delle cinture avrebbe potuto evitare i danni al conducente o ai passeggeri (anch’essi tenuti ad allacciare le cinture, pur occupando i sedili posteriori). Se il danno poteva essere evitato completamente, l’assicurazione può negare il risarcimento; se il danno poteva essere quantomeno limitato, l’indennizzo viene

    Ipotesi di rivalsa

    Vi sono poi delle ipotesi in cui l’assicurazione risarcisce normalmente il danneggiato, per poi rivalersi sul danneggiante assicurato. Eccone alcuni.ridotto in proporzione.

    1. Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.L’assicurazione è tenuta a risarcire i danni dell’incidente provocato da chi era alla guida in condizioni di ubriachezza o dopo aver assunto droghe; tuttavia, dopo aver pagato, si potrà rivalere contro di lui, attesa la palese violazione del codice della strada [9]. Il conducente responsabile non viene invece risarcito neanche per i danni fisici. Si badi, però, che molte compagnie di assicurazione mettono a disposizione del cliente la possibilità di sottoscrivere larinuncia alla rivalsa, almeno per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza.
    2. Patente scaduta. Anche nel caso di conducente senza patente perché scaduta (stesso dicasi in caso di patente mai conseguita) l’assicurazione paga la controparte e poi si rivale contro il responsabile. L’assicurazione risarcisce anche eventuali passeggeri che si trovavano in macchina con il conducente senza patente. Alcune assicurazioni rinunciano alla rivalsa in caso di patente scaduta da meno di dodici mesi, a condizione che venga rinnovata entro quarantacinque giorni dal sinistro.
    3. Fermo amministrativo. L’auto assicurata sottoposta a fermo amministrativo è coperta dalla polizza: in caso di incidente, pertanto, il conducente sarà coperto. L’assicurazione, però, una volta pagato l’altro conducente, può rivalersi contro il proprio cliente.
    4. Numero di persone trasportate. Un’altra ipotesi di rivalsa dell’assicurazione verso il proprio assicurato è in caso di incidente stradale a seguito del quale i passeggeri abbiano riportato lesioni fisiche, se il numero di questi era superiore a quanto consentito dal libretto di circolazione.

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