Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, il piano del consumatore e l’accordo con i creditori, possono essere utili per risolvere l’indebitamento cronico di individui, famiglie e professionisti anche nei confronti del Fisco.

 

Grazie alla legge sul sovraindebitamento [1] le persone fisiche e le famiglie possono risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” che consente di trovare un accordo con i creditori dinanzi al giudice.

L’accordo in questione può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralciodelle singole posizioni debitorie con società finanziarie, banche, Fisco, Equitalia e qualsiasi altro tipo di creditore.

Il vantaggio c’è tanto per il debitore in quanto riesce a trovare una volta per tutte una sorta di compromesso e ridurre il proprio debito complessivo tentando di accontentare tutti i creditori, quanto per questi ultimi che, di fronte alla possibilità di scegliere tra procedure esecutive poco utili (vista la mancanza di beni e l’eccesso di crediti da soddisfare) e un accordo che consente di realizzare almeno parte del credito, optano certamente per la seconda strada.

Ecco perché l’accordo può essere trovato anche con il Fisco ed Equitalia, come avvenuto in recenti casi seguiti dal Tribunale di Como e di Busto Arsizio. Quest’ultimo ha applicato per la prima volta il piano del consumatore ai debiti del contribuente con Equitalia(decurtandoli circa l’80%). Il giudice di Como invece, omologando l’accordo con i creditori, ha cancellato il 74% i debiti di un’imprenditrice nei confronti di Equitalia e l’Agenzia delle Entrate.

Per capire come funziona la composizione della crisi da sovraindebitamento, ne analizziamo i requisiti e le varie procedure possibili.

 Indice

  • 1 Cos’è il sovraindebitamento
  • 2 Chi può accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento
  • 3 Come ottenere l’esdebitazione
  • 4 Per quali debiti si ha diritto all’esdebitazione?
  • 5 Accordo con i creditori
  • 6 Piano del consumatore
  • 7 Liquidazione del patrimonio

Cos’è il sovraindebitamento

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Detto in poche parole, si tratta dello stato di indebitamento cronico, di perdurante insolvenza e impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni assunte. Basta immaginare un nucleo familiare in cui l’unico lavoratore viene licenziato e si trova a dover affrontare il pagamento del mutuo, delle spese sanitarie, delle tasse ecc.

Chi può accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento

Possono accedere i soggetti ai quali non si applica la legge fallimentare, e in particolare :

– Consumatori, esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Una recentissima sentenza della Cassazione [2] ha definito la nozione di “consumatore” come intesa dalla legge sul sovraindebitamento: egli “non è necessariamente una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, sia pregresse che attuali, essendo richiesto soltanto che dette relazioni non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, atteso che nello stato di insolvenza finale del consumatore non possono comparire obbligazioni assunte per scopi relativi alle predette attività di impresa o professionali”.

Pertanto, è “consumatore” ai sensi della legge citata, soltanto il debitore persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria.

– soggetti che non svolgono attività di impresa: professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società professionali;

– imprenditori commerciali “sotto soglia” (cioè non aventi i requisiti richiesti dalla legge per il fallimento);

 enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc;

imprenditori agricoli.

Come ottenere l’esdebitazione

Se il Giudice accoglie il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, il consumatore è esdebitato, ossia, cioè è liberato definitivamente da tutti debiti residuiche non riesce a pagare.

Il decreto di esdebitazione viene emesso qualora il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti previsti dalla legge e in particolare che:

– il debitore si sia dimostrato collaborativo e ben disposto alla risoluzione del piano o della liquidazione patrimoniale;

–  non abbia beneficiato negli ultimi 8 anni un’altra esdebitazione;

–  non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge sul sovraindebitamento;

– abbia svolto negli ultimi 4 anni o abbia cercato attivamente una nuova occupazione senza rifiutare buone proposte di lavoro;

– siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori.

Per quali debiti si ha diritto all’esdebitazione?

L’esedibitazione a seguito di una procedura di composizione può essere ottenuta per qualsiasi debito tranne che per:

– debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

– debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;

– sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Le procedure di composizione della crisi sono tre: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio.

Accordo con i creditori

Il debitore può proporre al creditore o ai creditori un accordo di ristrutturazione del debito.

La proposta di accordo deve indicare l’elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, l’elenco dei beni, gli eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi cinque anni, le ultime tre dichiarazione dei redditi, l’elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (con indicazione del numero dei componenti), l’attestazione di fattibilità del piano rilasciata da un professionista (avvocato o commercialista).

Se svolge attività di impresa, il debitore deve indicare anche le scritture contabili autentiche degli ultimi tre anni.

La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”.

Se la proposta è completa di tutti i requisiti e ammissibile, il giudice fissa un’apposita udienza, alla quale, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di   crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall’Organismo del contenuto della proposta, l’accordo si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi la dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche.

L’accordo si ritiene raggiunto quando si ottiene il consenso del 60% dei crediti. Nel caso in cui i creditori non comunichino espressamente il proprio consenso entro i 10 giorni precedenti all’udienza si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.

Piano del consumatore

La seconda alternativa è detta “piano del consumatore”: a differenza di quanto accade nell’accordo con i creditori, non è richiesto il consenso del creditore.

Il debitore si fa autorizzare direttamente dal giudice, il quale, se ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, decurtando la residua parte della passività.

È in ogni caso ammessa la contestazione dei creditori sulla convenienza del piano.

Il piano del consumatore può rappresentare la scelta più vantaggiosa anche se l’accoglimento della proposta è rimesso interamente alla discrezionalità del giudice.

Per tale motivo vi è l’obbligo specifico di redazione, a cura dell’Organismo di composizione, di una relazione particolareggiata, da allegare al piano e contenente, oltre all’attestazione della completezza e dell’attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, quanto segue:

– l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

– l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempimento da parte del consumatore;

– il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;

– l’indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità dello stesso, ma anche valutare la meritevolezza del consumatore e l’assenza di colpa nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.

Il debitore presenta una lista di beni da vendere con il cui ricavato verranno estinti i debiti secondo un piano di rientro.

I requisiti per accedere al piano del consumatore sono i seguenti:

– situazione di sovraindebitamento;

– il debitore deve rientrare nelle categorie escluse dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ossia consumatori, artigiani, professionisti, ecc.);

– il debitore non deve non aver usufruito di tale stessa procedura nei 5 anni precedenti;

– il debitore non deve aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;

–possesso di documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Liquidazione del patrimonio

Quando non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, vi è l’alternativa della liquidazione del patrimonio cioè della vendita di tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione.

Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

Con la liquidazione si determina lo spossessamento dei beni del debitore e si dà luogo all’accertamento del passivo tramite deposito di istanze di insinuazione dei creditori.

Il progetto di stato passivo va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni.

Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve inoltre redigere un programma di liquidazione da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Ha poi il potere di vendere i beni e di compiere gli altri atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore.

Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori; vanno però prioritariamente pagati i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento di composizione delle crisi.

Quanto ottenuto dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca è però destinato ai creditori garantiti.

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