Una guida per comprendere in quanto tempo si prescriva il diritto di ottenere la restituzione delle somme date in prestito e da quando inizi la prescrizione.

Le somme concesse in mutuo, cioè in prestito, si prescrivono in dieci anni: questo significa che chi concede in prestito una somma di danaro ha dieci anni di tempo, da quando l’ha data in prestito, per chiederne la restituzione; se, invece, è stata concordata la restituzione a rate dell’importo, la prescrizione di dieci anni comincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata.

Cos’è il mutuo

Se ci si domanda come funzioni la prescrizione di un mutuo, occorre innanzitutto aver chiaro cosa la legge intenda per mutuo.

Ebbene, la legge chiama mutuo  il contratto (non è obbligatoria la forma scritta) con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili (ad esempio uno stock di mobili) e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.

Il danaro o le altre cose concesse in mutuo diventano di proprietà del mutuatario (cioè del soggetto al quale sono prestate) e, salva diversa volontà delle parti, la legge prevede che il mutuatario debba corrispondere al mutuante gli interessi (al saggio legale se non viene pattuito espressamente un tasso differente).

Quanto al termine per la restituzione della somma data in mutuo (o delle altre cose prestate), se un termine specifico non è stato fissato dalle parti, oppure se è stato pattuito che il mutuatario paghi quando potrà, si può ricorrere al giudice perché sia lui a fissare il termine per la restituzione.

Come accade assai frequentemente, poi, è possibile concordare una restituzione rateale dell’importo dato in mutuo : in questo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata consente al mutuante di chiedere l’immediata restituzione dell’intero.

Il mutuo è un contratto anche semplicemente verbale.

Quando si prescrive il mutuo senza rateazione

Come si è detto, esistono contratti di mutuo in cui non è stata prevista la rateazione, contratti, cioè, in cui la restituzione dell’importo prestato dovrà avvenire in un’unica soluzione alla scadenza pattuita, se un termine preciso sia stato individuato dalle parti.

Si è anche detto che è possibile che le parti non abbiano stabilito un termine preciso per la restituzione dell’importo o che le parti si siano accordate perché il mutuatario restituisca l’importo quando potrà.

In tutti questi casi, la prescrizione del diritto a richiedere la restituzione della somma concessa in mutuo si compirà in dieci anni a partire dal momento in cui la somma risulti essere stata prestata.

La giurisprudenza, infatti  ha chiarito che anche nel caso in cui si debba ricorrere al giudice perché sia lui a fissare, secondo le circostanze, un termine per la restituzione della somma prestata (cioè nel caso in cui le parti o non abbiano stabilito un termine preciso per la restituzione dell’importo o si siano accordate perché il mutuatario restituisca l’importo quando potrà) anche in questo caso la prescrizione di dieci anni (per poter richiedere la restituzione dell’importo prestato) comincerà a decorrere fin dal giorno in cui la somma fui prestata (il decorso della prescrizione, cioè, non sarà sospeso fino al momento in cui il giudice avrà stabilito il termine per la restituzione).

Questo vuol dire che nel caso di un mutuo non rateale, se il mutuante lascia passare oltre dieci anni dal momento in cui ha prestato la somma senza mai chiederla indietro, il mutuatario potrà opporre la prescrizione e non essere, perciò, in alcun modo più obbligato a restituire l’importo ricevuto.

Il mutuo non rateale si prescrive in dieci anni dalla data in cui la somma fu prestata.

Quando si prescrive il mutuo rateale

Nel caso in cui, invece, la parti abbiano espressamente previsto la restituzione rateale della somma concessa in mutuo, allora la prescrizione del diritto a richiedere la restituzione dell’intera somma prestata comincerà a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata.

La giurisprudenza, infatti, ha precisato che  in un contratto di mutuo il pagamento a rate dà vita ad un’unica e singola obbligazione con la conseguenza che l’intero debito non può essere considerato scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.

Di conseguenza, la prescrizione del termine di dieci anni per richiedere la restituzione della somma prestata comincerà a partire dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo e non dalla data di stipula del mutuo stesso.

Ciò vuol dire che il mutuante (cioè chi ha concesso in mutuo una somma), se è stata prevista la restituzione a rate dell’importo, avrà dieci anni di tempo a partire dalla scadenza dell’ultima rata per poter chiedere la restituzione dell’importo anche se a non essere state pagate siano state rate precedenti all’ultima.Il mutuo rateale si prescrive dalla scadenza dell’ultima rata.

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