Per il Gip di Grosseto non c’è concorso tra la contravvenzione ex art. 187 del codice della strada e il reato ex art. 589-bis, II comma, c.p. in quanto il secondo assorbe la prima

Avv. Francesca Servadei – Il Gip presso il tribunale di Grosseto, con decreto del 28 agosto 2017 (sotto allegato), dispone l’assorbimento della contravvenzione di cui all’articolo 187 del Codice della Strada nella fattispecie dell’omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis, II comma del codice penale. La ratio dell’assorbimento consiste nel fatto che la citata disposizione del codice della strada è già sanzionata, a titolo di circostanza aggravante nella norma penalistica.

La fattispecie

Un automobilista, in stato di ebbrezza, percorrendo una curva invadeva l’opposta corsia andando a cagionare la morte del passeggero del veicolo circolante in senso contrario. L’indagine svolta dalla Pubblica Accusa ascriveva la piena responsabilità penale al conducente che perdendo il controllo del mezzo, invadeva la corsia opposta. L’uomo veniva quindi indagato per il reato di omicidio stradale ex art. 589 c.p. e per la contravvenzione ex art. 187 codice della strada.

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: nessun concorso

Per il Gip, però, va disposta l’archiviazione, atteso che essendo stato contestato all’indagato il delitto di omicidio stradale a carico del medesimo non poteva essere contestata anche la contravvenzione prevista dal codice della strada, giacchè assorbita nel primo delitto.

La pubblica accusa aveva agito in base all’orientamento giurisprudenziale che, in linea con la disciplina previgente, ammetteva il concorso tra le due fattispecie, perché era ritenuto corretto che quanto disciplinato dal codice penale trovasse applicazione anche nei confronti di quei soggetti che erano tenuti ad osservare le norme del codice della strada pur non essendo alla guida del veicolo, a differenza delle contravvenzioni che rilevavano solo in capo al conducente del veicolo. Questa interpretazione, però, dopo la novella legislativa che ha introdotto il reato di omicidio stradale non è più sostenibile, giacchè la norma, oltre a disciplinare la condotta di chi cagioni per colpa la morte di un individuo per violazione alle disposizioni della circolazione stradale, si occupa anche delle ipotesi aggravate relativamente alle norme cautelari violate.Nel caso de quo, il conducente che andava ad invadere la corsia opposta era in stato di alterazione psicofisica, avendo lo stesso assunto sostanze psicotrope, seppur dagli accertamenti dei soccorritori risultava che lo stesso fosse vigile e cosciente (cioè l’assunzione delle sostanze non aveva compromesso la sua capacità di relazionarsi con il mondo esterno). L’art. 589-bis, 2° comma, c.p. prevede una ipotesi aggravata laddove l’evento morte sia stato cagionato per colpa dal soggetto che si è posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore al 1,5 g/l, ovvero nel caso in cui il soggetto si è posto alla guida assumendo sostanze stupefacenti. Da ciò si evince che la condotta di cui all’articolo 589-bis del codice penale, II comma, si configura come un elemento circostanziato del reato di Omicidio stradale alchè si potrebbe configurare una forma di reato complesso.

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