Si può richiedere la riammissione alla rateizzazione per rate scadute e non pagate prima e dopo al 30.06.2016 con il modello RR1? Si può richiedere la rateizzazione straordinaria in 10 anni, in presenza di rate non pagate di cui sopra, di fermi amministrativi su veicoli aziendali e cartelle non rateizzate?

La risposta al quesito in esame passa dalla normativa di cui all’art. 13 bis della legge n. 160 del 2016 la quale recita che il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione (poiché non ha pagato due o più rate) può nuovamente rateizzare l’importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. Tuttavia, la nuova richiesta di rateazione avrebbe dovuto effettuarsi entro e non oltre il 20 ottobre 2016, e cioè entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della sopra citata legge. Di questa riammissione poteva beneficiarne anche il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non erano state saldate. Ciò nonostante, anche in questo caso, per ottenere la nuova dilazione il contribuente avrebbe dovuto effettuare richiesta di riammissione improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

Tuttavia, trascorsa la data del 20 ottobre 2016, senza che la richiesta di riammissione sia stata presentata, com’è nel caso specifico, sarebbe comunque ammesso un eventuale nuovo piano di dilazione, ma solo dopo che il contribuente abbia saldato tutto il debitocontratto in precedenza, con un pagamento da effettuarsi alla presentazione stessa della domanda. Pertanto, la società, per usufruire della riammissione alla rateizzazione, dovrebbe pagare, alla data della domanda, tutte le rate relative al precedente piano, già scadute al momento della domanda.

Altresì, è possibile richiedere la rateizzazione straordinaria dei dieci anni, ma per usufruirne occorrerà, anche qui, rimettersi in pari con le rate scadute. Una volta fatto, si potrà richiedere il piano straordinario attraverso il modello R5, messo a disposizione da Equitalia, ma solo dopo aver dimostrato che la società non è più in grado di sostenere il pagamento del debito secondo il piano ordinario di 72 rate mensili precedentemente stipulato. A tal uopo, è necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Con riguardo alle società come quella in oggetto, occorrerà attestare:

  • la comprovata e grave difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità,
  • che la rata del piano ordinario sia superiore al 10% del valore della produzionerapportato su base mensile,
  • che l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, sia compreso tra 0,5 e 1.

E così, anche in pendenza di un rateo già attivato, si potrà avviare la domanda per la conversione in straordinario, anche accludendo cartelle prima non comprese. Eventuali provvedimenti, quali fermi amministrativi non saranno, tuttavia, revocati da Equitalia, almeno fino a quando non verrà rispettato tutto il piano di rientro. Tuttavia, alla società resta sempre la possibilità di impugnare il fermo, se ne ricorrono i modi e i tempi, dimostrando che i mezzi colpiti dal provvedimento sono necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale e che, senza di essi, la società potrebbe giungere al definitivo collasso.

Il consiglio, a questo punto, se le casse societarie non riuscissero a coprire i ratei scaduti, è di attendere una proroga del Governo che autorizzi la società a rientrare nel piano in precedenza stipulato, senza dover prima pagare le rate ad oggi non saldate. In questo modo, una volta usufruita di tale agevolazione, la stessa potrebbe ulteriormente chiedere – comprovandone le condizioni di difficoltà – la proroga o la conversione nel piano straordinario di 120 rate.

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