Obbligo di motivazione: la cartella è valida anche se contiene solo gli estremi dell’atto presupposto.

Non di rado la cartella esattoriale notificata al contribuente si limita ad indicare gli importi dovuti, senza fornire troppe spiegazioni sull’atto di accertamento del debito (per esempio verbale di multa, avviso di accertamento o di liquidazione delle imposte ecc.). La carenza di motivazione rappresenta un reale ostacolo per la difesa del contribuente il quale, non essendo messo nella condizione di risalire agli estremi dell’atto che giustificherebbe la riscossione, non può verificare la legittimità e correttezza della pretesa.

La carenza di motivazione è spesso evidente anche negli atti successivi alla cartella, per esempio intimazioni di pagamento e preavvisi di fermo, quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione si limita a riportare gli estremi delle cartelle con le date di notifica senza specificare a che titolo sono dovuti gli importi intimati.

Indice

  • 1 Obbligo di motivazione della cartella esattoriale
  • 2 Cartella esattoriale e motivazione “per relationem”
  • 3 Cartella esattoriale: quando non è necessaria la motivazione
  • 4 Cartella esattoriale non preceduta da atti di accertamento
  • 5 Motivazione della cartella: tutti i casi

Obbligo di motivazione della cartella esattoriale

Come precisato più volte dalla Cassazione, l’ente impositore ha sempre l’obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell’iscrizione a ruolo dell’importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. Alla cartella di pagamento devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo e successivamente recepiti, per la materia tributaria, dallo Statuto del contribuente [1].

Cartella esattoriale e motivazione “per relationem

Le Sezioni Unite della Cassazione [2] hanno affermato che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione.

Tale motivazione può essere assolta facendo riferimento ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione (cosiddetta motivazione per relationem), del quale, tuttavia, devono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità.

L’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.

Cartella esattoriale: quando non è necessaria la motivazione

La motivazione della cartella, come accennato in apertura, è funzionale all’esercizio del diritto di difesa del contribuente. Qualora questi sia già venuto a conoscenza dell’atto presupposto (per esempio sentenza o avviso di accertamento definitivo), la cartella èvalida anche se si limita ad indicare gli estremi dell’atto in questione.

Un recente ordinanza della Cassazione [3] ha infatti ribadito che, vista la funzionalità dell’obbligo motivazionale alla preservazione in capo al contribuente del diritto di difesa e di contraddittorio sul fondamento della pretesa fiscale, la cartella esattoriale (fondata su sentenza emessa nel giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell’atto presupposto, già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest’ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima.

Cartella esattoriale non preceduta da atti di accertamento

Nel caso delle cartelle di pagamento notificate senza preventivo atto di accertamento, come nel caso della cartelle emesse a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, l’iscrizione a ruolo richiede la qualifica, oltreché l’ammontare, del tributo così iscritto non in forma criptica, ma con l’evidenziazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente. Questi deve poter comprendere immediatamente, dalla lettura della cartella esattoriale, con cui gli si domandano diverse e maggiori somme rispetto a quelle dichiarate, la causale di tale richiesta e conformare conseguentemente la propria difesa .

Motivazione della cartella: tutti i casi

L’obbligo di motivazione può considerarsi soddisfatto a seconda che la cartella sia fondata su altro atto di accetamento o sentenza o di diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo della dichiarazione:

  • cartella fondata su altro atto di accertamento, è sufficiente il rinvio a tale atto costituente il presupposto dell’imposizione, con indicazione dei relativi estremi di notificazione o di pubblicazione;
  • cartella fondata su sentenza per aver il contribuente impugnato una richiesta di pagamento e aver perso la successiva causa: in tal caso, la successiva cartella può limitarsi a indicare la sentenza senza necessità anche dell’atto impositivo originario. Se però la sentenza ha riformato l’atto impositivo, la cartella deve contenere il calcolo in base al quale l’ufficio ha rideterminato il tributo secondo quanto stabilito nella sentenza.
  • diretta iscrizione a ruolo dei tributi a seguito di controllo formale della dichiarazione: è sufficiente l’indicazione della natura del tributo recuperato, del periodo d’imposta, dell’imponibile e dell’aliquota applicata con il richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente. La natura, oltreché l’ammontare, del tributo deve essere fornito in forma chiara e non criptica con l’evidenziazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente, il quale deve immediatamente poter comprendere la causale di tale richiesta.

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