Vivo all’estero e ho cambiato indirizzo, comunicando il tutto all’Aire. Non ho mai ricevuto cartelle Equitalia. Ora pretendono che io paghi. Che fare?
Dall’estratto di ruolo allegato sono riportate due cartelle di pagamento:
- una relativa ad Irpef e Iva anno 2001/data notifica 14/04/2006;
- una relativa ad Irpef, Irap e Iva anno 2002/data notifica mancante.
Intanto spieghiamo cosa si intende per prescrizione e cosa per decadenza. I termini di prescrizione rappresentano il tempo massimo entro cui, una volta notificata la cartella di pagamento, Equitalia deve riscuotere esecutivamente il proprio credito. I termini di decadenza costituiscono il tempo massimo entro cui Equitalia deve notificare la cartella esattoriale al contribuente. Se la cartella viene notificata dopo tali termini, la cartella è nulla e non può più essere rinotificata. L’Irpef, come gli altri tributi erariali (per esempio, Iva e Irap), si prescrive in dieci anni. Nel sistema tributario italiano non esiste una norma generale che stabilisce il termine prescrizionale del debito erariale. Proprio per tale mancanza si applica il termine di prescrizione ordinario che è, appunto, quello decennale. Un orientamento minoritario ritiene, invece, che la prescrizione sia quinquennale, in quanto l’Irpef è un tributo periodico e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, ad anno o in un termine più breve, si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione di dieci anni si interrompe e inizia a decorrere nuovamente ogni qual volta al contribuente viene notificato un ulteriore atto della riscossione. La cartella esattoriale è soggetta, oltre che ad un termine di prescrizione, ad un termine di decadenza. In generale l’Agente della riscossione (Equitalia) deve agire per la riscossione delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
A questo punto tiriamo le somme. Per la prima cartella di pagamento i termini di prescrizione e decadenza sembrerebbero rispettati. Per la seconda cartella di pagamento non è stata indicata la data di notifica e, quindi, andrebbe verificato quale sia la data per la valutazione di cui stiamo argomentando. Resta da approfondire la questione dell’iscrizione all’Aire che è assorbente della problematica. Le persone fisiche non residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito. Quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, il procedimento di notifica si considera perfezionato a far data dall’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione all’albo del Comune dell’avviso di deposito dell’atto notificando, senza che sia prescritto l’adempimento di ulteriori formalità. L’ipotesi contemplata è largamente residuale e rappresenta l’extrema ratio, nel senso che sarà legittimamente utilizzabile solo ove sia accertata l’irreperibilità assoluta del contribuente, alla quale è per l’appunto equiparata la situazione in cui si trova il soggetto non residente all’interno dei confini nazionali.
È possibile presentare un’istanza in autotutela a Equitalia chiedendo l’annullamento totale delle cartelle di pagamento in quanto l’Ente doveva procedere all’attività di riscossione entro il termine decadenziale del 31/12/2006 per la prima cartella e 31/12/2007 per la seconda cartella.
Articolo tratto da una consulenza del dott. Alessandro Cesarano