Quali termini per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale? Cosa depositare in giudizio per dimostrare la tempestività dell’appello?

Quando si appella una sentenza tributaria occorre prestare molta attenzione non solo ai termini di impugnazione ma anche a quelli costituzione in giudizio, nonché agli atti che devono essere depositati per provare la tempestività dell’appello.

Termini appello sentenza tributaria

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale può essere impugnata con ricorso in appello entro sessanta giorni della notifica (termine breve) oppure entro sei mesi dalla pubblicazione se la sentenza non è stata notificata (termine lungo).

Una volta notificato l’appello, il ricorrente deve depositare a pena di inammissibilità, entro trenta giorni, nella segreteria della commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Termini costituzione appello notificato a mezzo posta

Qualora il ricorso in appello sia notificato per posta, ci si chiede se il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio (con deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale) decorra della data di spedizione del ricorso da parte dell’appellante o da quella di ricevimento da parte dell’appellato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, in  due recenti sentenze [1], hanno dato la risposta definitiva sul punto, dirimendo il relativo contrasto giurisprudenziale. Esse hanno affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello a mezzo del servizio postale, che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante, decorre, non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

Deposito ricevuta di spedizione appello: è indispensabile?

La Cassazione, con recentissima pronuncia [2] fondata sui principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, ha ribadito quando, in sede di costituzione in appello, è indispensabile, a pena di inammissibilità, il deposito della ricevuta di spedizione e quando, invece, è sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento.

Non costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario.

Solo in questo caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. In mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *