Quali sono i risvolti fiscali in caso di trasferimento di un immobile al coniuge in esecuzione degli accordi di separazione?
La decadenza delle agevolazioni prima casa si verifica quando vengono a mancare i requisiti in virtù dei quali era stato ottenuto il beneficio. I casi più frequenti sono:
- il mancato trasferimento della residenza nell’immobile;
- la vendita dell’immobile entro il quinquennio e mancato riacquisto.
Tuttavia si è posto un interrogativo in merito ad alcune ipotesi non espressamente previste dalla legge: una di queste è il trasferimento dell’immobile in sede di separazione dei coniugi.
Come noto, infatti, in sede di separazione – quella consensuale – i coniugi si accordano su come regolamentare i loro rapporti sia personali che patrimoniali e relativamente a questi ultimi anche attraverso il trasferimento di beni immobili. L’accordo concluso dai coniugi acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale e si inserisce in un sistema in cui si uniscono elementi di natura privatistica e pubblicistica insieme. Generalmente questi accordi vengono qualificati come accordi o contratti della crisi coniugale o familiare con i quali i coniugi possono costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici obbligatori tra loro. Da questa situazione derivano notevoli risvolti pratici ma soprattutto, per ciò che interessa questa sede, di carattere tributario. In particolare si tratta di stabilire le sorti di eventuali benefici fiscali in caso di separazione dei coniugi. Vale a dire ci si chiede se l’immobile trasferito ad un coniuge in occasione della separazione perda i benefici della c.d. “prima casa”.
La Cassazione in passato ha assunto due posizioni diametralmente opposte e contrastanti tra loro. Dapprima, infatti, ha affermato che l’accordo di separazione personale dei coniugi, fa decadere dai benefici di prima casa il coniuge che, trasferendo all’altro l’immobile prima del decorso del quinquennio da quando l’ha acquistato, non abbia, entro un anno, acquistato un altro immobile .
Solo pochi giorni dopo, però, ha affermato che «l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa)» . Ora, a distanza di qualche anno, la Corte torna sull’argomento e, chiarisce che la decadenza dall’agevolazione non può derivare dall’acquisto/cessione di un immobile in sede di separazione consensuale tra i coniugi .
Il legislatore, infatti, ha voluto trattare questi “trasferimenti” in modo più favorevole ai coniugi in considerazione anche della legge che prevede, appunto, l’esenzione fiscale per «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» . Ancora una volta il legislatore affida alla giurisprudenza il compito di fare luce su aspetti “poco chiari”, esponendo però, allo stesso tempo, i “poveri contribuenti” alle incertezze e lungaggini dei procedimenti giudiziari.