Il pignoramento mobiliare. Caratteristiche e modalità. Il pignoramento mobiliare non sempre conviene al creditore.
Quando siamo debitori di qualcuno e non vogliamo o non possiamo pagare il nostro debito, tra le possibilità che la legge concede al creditore, c’è anche il pignoramento mobiliare. Si tratta di uno dei vari modi con i quali, il creditore ottiene forzatamente il dovuto. Ovviamente, per procedere al pignoramento mobiliare è necessario rispettare alcune regole ed essere muniti di alcuni presupposti. Vediamo insieme in questo articolo di capire come funziona il pignoramento mobiliare, se veramente conviene al creditore e se è il caso di temerlo.
Quando mi possono pignorare in casa?
In primo luogo, il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo, che è il presupposto essenziale per agire esecutivamente nei riguardi del debitore. A tale riguardo, un esempio di titolo esecutivo può essere una sentenza (provvisoriamente esecutiva o definitiva, cioè avverso la quale non è più possibile fare ricorso) o anche un decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo o definitivo, cioè avverso il quale non è più possibile fare opposizione). Quindi, ad esempio, se una sentenza ha accertato che dovete restituire il prestito avuto da un ex amico, questi potrà agire in esecuzione contro di voi, essendo in possesso di un titolo esecutivo.
A questo punto, il creditore dovrà solo decidere come agire forzatamente contro il debitore per ottenere un pagamento, altrimenti non ricevuto. Ebbene, tra i mezzi a disposizione c’è il pignoramento mobiliare.
Come avviene il pignoramento mobiliare?
Con il pignoramento mobiliare, il creditore sceglie di agire in esecuzione nei confronti dei beni mobili del debitore (ad esempio, denaro, gioielli, mobili di pregioe, ecc), principalmente presenti e posseduti all’interno o nell’ambito della residenza del debitore stesso.
Tale operazione viene eseguita dall’ufficiale giudiziario presso il quale, il creditore si è recato munito del titolo esecutivo e dell’atto di precetto (cioè l’atto che ha preavvisato il debitore dell’azione esecutiva) preventivamente notificati, cioè inviati, al debitore. L’ufficiale predetto, entrato in casa del debitore (se questi non apre, può anche intervenire la forza pubblica), procede ad individuare i beni pignorabili all’interno della residenza del debitore, verbalizzandone gli estremi (cioè le caratteristiche del bene), l’approssimativo valore degli stessi e la persona del custode. Normalmente, questi è lo stesso debitore, al quale è ingiunto di conservare i beni pignorati e di non disporne (in pratica non li può distruggere o vendere).
Nei novanta giorni successivi, il creditore dovrà fare istanza di vendita dei beni (o anche di assegnazione degli stessi in alcuni casi), cui seguirà, dopo la pubblicizzazione del tutto, la vendita stessa.
Posso dimostrare che i beni in casa non sono miei?
Quando l’ufficiale giudiziario entra nell’abitazione del debitore pignorato, non può che considerare, ai sensi di legge, che i beni in essa presenti siano di proprietà del debitore stesso. Non è possibile impedire il pignoramento invocando presunti contratti di comodato sui beni o quant’altro, poiché, come specificato dalla Cassazione questi beni, presenti nell’abitazione, si presumono di proprietà del debitore e non è compito o potere dell’ufficiale giudiziario, quello di contraddire tale presunzione di legge .
Pertanto, se i beni pignorati presso l’abitazione del debitore dovessero essere di proprietà di una terza persona, essa dovrà presentare formale opposizione del terzo all’esecuzione, per dimostrare tutto ciò e per contrastare quello che sarebbe un pignoramento mobiliare illegittimo.
Al creditore conviene il pignoramento mobiliare?
Nella pratica, vengono preferite altre azioni esecutive quali, ad esempio, quelle dirette verso uno stipendio o un conto corrente del debitore. Infatti, il pignoramento mobiliaredifficilmente conviene per le seguenti ragioni:
- non sono pignorabili tutta una serie di beni, quali a esempio, gli oggetti sacri e religiosi, l’anello di matrimonio, vestiti, biancheria, letti, cassettoni, frigorifero, stufe, lavatrice, ciò che è presente in cucina (tavolo, sedie, fornelli, mobili, ecc);
- spesso e volentieri non sono trovati all’interno delle abitazioni beni mobili rilevanti in grado di poter soddisfare i crediti per cui si agisce (difficilmente vengono trovati denaro, gioielli e mobili di pregio);
- il ricavato dell’eventuale vendita di tali beni pignorati, raramente soddisfa il credito per cui si agisce e anche le spese affrontate per la procedura esecutiva.
Pertanto, non è certo che il creditore opti per questa scelta esecutiva e, anche se lo dovesse fare, molto probabilmente gli esiti della stessa sarebbero privi di sostanziali benefici per il medesimo e di pratiche conseguenze negative per il debitore.