Una guida per individuare i beni che possono essere oggetto di pignoramento da parte del creditore.
In linea generale occorre innanzitutto dire che il debitore risponde delle obbligazioni che ha assunto con tutti i suoi beni, mobili ed immobili, presenti e futuri, con la conseguenza che il pignoramento potrà avere ad oggetto, con i limiti stabiliti dalla legge, tutti i beni di cui il debitore sia o sarà proprietario, anche in comproprietà con altri soggetti.
Cos’è il pignoramento
Per iniziare a rispondere al quesito circa i beni che possono essere oggetto di pignoramento occorre innanzitutto capire cosa sia il pignoramento.
Il pignoramento è l’atto con cui si dà inizio all’espropriazione forzata, cioè a quella procedura che ha lo scopo di vendere forzosamente un bene di proprietà del debitore in modo da soddisfare, con il ricavato della vendita, il creditore rimasto precedentemente insoddisfatto.
Il pignoramento viene posto in essere dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore che gli deve esibire il titolo esecutivo rimasto insoddisfatto, cioè che il debitore non ha adempiuto (ad esempio una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo, una cambiale, ecc.) ed il precetto entrambi già ritualmente notificati al debitore.
Il pignoramento può essere mobiliare (avente ad oggetto cioè beni mobili di proprietà del debitore), immobiliare o di crediti, deve avvenire, come si è detto, attraverso la notifica di un apposito atto da parte dell’ufficiale giudiziario (non prima che siano passati dieci giorni dalla notifica del precetto al debitore) ed ha la funzione di imporre sul bene o sul diritto del debitore un vincolo di destinazione: il bene o il diritto che siano stati pignorati, cioè, dal momento del pignoramento sono destinati a soddisfare il credito vantato dal creditore che ha eseguito il pignoramento (e il debitore da quel momento ha l’obbligo giuridico di non compiere sul bene o sul diritto pignorato atti in pregiudizio del creditore che li ha pignorati).
Il pignoramento crea un vincolo di destinazione sui beni pignorati.
Il pignoramento mobiliare ed immobiliare
Il pignoramento può avere ad oggetto, come si è detto, beni mobili ed immobili del debitore.
Per quello che riguarda il pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario può, munito del titolo esecutivo e del precetto, ricercare le cose mobili da pignorare nella casa del debitore ed in altri luoghi a lui appartenenti e, con le opportune cautele, anche sulla persona del debitore.
Sono pignorabili tutti i beni mobili di proprietà del debitore, ma esistono delle ipotesi di impignorabilità.
Sono, infatti, assolutamente impignorabili :
- le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
- l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia pignorabili i mobili di rilevante valore economico (esclusi comunque i letti) anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone della sua famiglia con lui conviventi;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
- gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli;
- i beni in usufrutto legale;
- le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario dell’assicurazione sulla vita;
- i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i dipendenti;
- la quota del socio finché dura la società;
- il fondo consortile ;
- i beni che non possono essere ricompresi nel fallimento ;
- gli aeromobili di Stato;
Inoltre:
- le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (o quelle che il coltivatore vi tiene per il servizio e la coltivazione del fondo) possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri beni mobili (il giudice può, su istanza del debitore e sentito il creditore, escludere dal pignoramento quelle tra le cose suddette che siano di uso necessario per la coltura del fondo oppure permetterne l’uso, anche se pignorate) ;
- gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (questo limite non si applica se il debitore è una società o se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro) ;
- i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia; i bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo ;
In ogni caso, l’ufficiale giudiziario deve preferire, nella ricerca e scelta delle cose mobili da pignorare, il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione .
Per quanto concerne il pignoramento dei beni immobili del debitore c’è da dire, invece, quanto segue:
- il creditore può fare pignorare insieme con l’immobile anche i mobili che lo arredano quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente;
- solo per il pignoramento eseguito dall’agente della riscossione (oggi Agenzia delle entrate – riscossione) esiste il divieto di pignorare la prima casa se essa è l’unico immobile di proprietà del debitore (escluse le abitazioni di lusso e quelle classiciste nelle categorie catastali A/8 e A/9) ed è adibito ad uso abitativo ed il debitore vi risiede anagraficamente;
- se l’immobile di proprietà del debitore non è l’unico suo immobile o il debitore non vi risiede o trattasi di abitazione di lusso o non è adibito ad uso abitativo, solo per l’Agente della riscossione sarà possibile eseguire il pignoramento a condizione che il credito per cui si procede superi i centoventimila euro e sia stata già iscritta ipoteca sull’immobile da almeno sei mesi;
- per ogni altro creditore diverso dall’agente della riscossione, anche la prima casa è liberamente e sempre pignorabile.
Anche la prima casa è pignorabile, eccetto che dall’Agente della riscossione.
Il pignoramento dei crediti
Il creditore può anche far pignorare i crediti che il debitore vanti verso terzi (stipendi, salari, pensioni ecc.) o le cose del debitore che siano in possesso di terzi.
I limiti a questo tipo specifico di pignoramento sono quelli stabili dalla legge e cioè i seguenti:1) non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte da lui stabilita con decreto; 2) non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza; 3) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; 4) queste ultime somme (cioè quelle dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento) possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito; 5) il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può andare oltre la metà dell’ammontare delle somme stesse; 6) le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (cioè fino ad euro 672,00 esiste l’impignorabilità di queste somme) La parte che supera euro 672,00 e’ pignorabile nei limiti previsti al numero 3) 4, e 5) nonché dalle speciali disposizioni di legge; 7) le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale (cioè per la parte che supera 1.344,00 euro), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal numero 3), 4), 5) e 6), nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Se creditore è l’Agenzia delle entrate – riscossione si applicano, invece, i seguenti limiti :
- le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. Resta ferma la misura di un quinto se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro;
- nel caso in cui le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento siano accreditate sul conto corrente intestato al debitore, il pignoramento non si estende all’ultimo versamento in ordine di tempo accreditato a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
Per l’Agenzia delle entrate esistono per i pignoramenti di stipendi limiti diversi rispetto agli altri creditori.