Ecco tutti i modelli di domanda e le istruzioni per la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato i modelli di domanda per l’adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, sia per chi presenta la richiesta per la prima volta sia per chi intende recuperare la precedente rottamazione.

Chi aderisce alla definizione agevolata pagherà l’importo delle cartelle senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

In sintesi, sono dunque dovute, per effetto della definizione agevolata:

  • le somme intimate a titolo di capitale e interesse;
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio, di spese di notifica della cartella e di spese di rimborso per le procedure esecutive.

Indice

  • 1 Rottamazione bis: quali cartelle
  • 2 Rottamazione bis: chi può presentare domanda?
  • 3 Se si presenta per la prima volta la domanda di rottamazione
    • 3.1 Come presentare la domanda di adesione
    • 3.2 Cosa succede dopo aver presentato la domanda
  • 4 Se non sono state pagate le rate delle precedente rottamazione
  • 5 Se non si è stati ammessi alla precedente rottamazione
    • 5.1 Come presentare la domanda
    • 5.2 Cosa succede dopo aver presentato la domanda

      Rottamazione bis: quali cartelle

      La rottamazione riguarda i ruoli relativi a imposte (compresa l’Iva), ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.

      Non è dunque possibile presentare una domanda di definizione agevolata per ruoli affidati prima del 2017.

      Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada e i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (per esempio Imu o tassa sui rifiuti).

      Non rientrano, in ogni caso, nella sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

      Rottamazione bis: chi può presentare domanda?

      Oltre ai soggetti che presenteranno per la prima volta la domanda di rottamazione(per i soli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 dicembre 2017), sono ammessi alla nuova definizione agevolata:

      •  coloro che avevano presentato domanda per la prima rottamazione ma non hanno pagato anche una sola delle prime due rate, aventi scadenza, rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre. I contribuenti potranno pertanto recuperare la precedente rottamazione (dalla quale sarebbero altrimenti definitivamente decaduti).
      • coloro che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regolacon il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

      Se si presenta per la prima volta la domanda di rottamazione

      Chi presenta per la prima volta la domanda della nuova definizione agevolata (possibile solo per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 dicembre 2017) sono previste le seguenti scadenze:

      • entro il 31 marzo 2018, l’agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuenti l’ammontare dai carichi definibili e precisamente i carichi affidati ma non notificati.
      • entro il 15 maggio 2018, i contribuenti interessati dovranno presentare la domanda di rottamazione;
      • entro il 30 giugno 2018, l’Agente della riscossione dovrà comunicare gli importi dovuti a seguito della rottamazione.

      Il contribuente a quel punto dovrà decidere se pagare in unica soluzione (entro il 31 luglio 2018) oppure in cinque rate entro le seguenti scadenze:

      • 31 luglio 2018
      • 30 settembre 2018
      • 31 ottobre 2018
      • 30 novembre 2018
      • 28 febbraio 2019.

      Come presentare la domanda di adesione

      Coloro che intendono aderire alla Definizione agevolata devono compilare il Modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.

      La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata:

      • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
      • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017 debitamente compilato, stampato e firmato.

      Cosa succede dopo aver presentato la domanda

      Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30 giugno 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2017, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.

      È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione. Gli importi dovuti possono essere ripartiti in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 31 luglio e l’ultima, il 28 febbraio 2019.

      Se non sono state pagate le rate delle precedente rottamazione

      Chi non ha pagato una o entrambe le rate della precedente rottamazione può recuperarla, evitando così la decadenza dal beneficio, pagando le rate, non ancora versate, della precedente rottamazione entro il 30 novembre 2017.

      Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il bollettino Rav specifico relativo alla rata di riferimento – che hai ricevuto  insieme alla “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata. I bollettini sono inoltre disponibili nella tua area riservata del portale.

      Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell’eventuale terza rata entro il 30 novembre, potrai riprendere il tuo piano di Definizione agevolata, trasmesso a seguito della domanda di adesione.

      Coloro che invece hanno pagato in ritardo le prime due rate in scadenza a luglio e settembre rientrano con il decreto legge n. 148/2017 nei benefici previsti dalla Definizione agevolata e dovranno rispettare le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto al momento dell’adesione alla Definizione agevolata.

      Nulla è cambiato rispetto ai termini di pagamento delle eventuali rate in scadenza il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018.

      Se non si è stati ammessi alla precedente rottamazione

      Chi era stato escluso dalla precedente rottamazione perché non in regola, al 31 dicembre 2016, con le rate del piano di rateizzazione in corso, potrà beneficiare della nuova rottamazione:

      • presentando entro il 31 dicembre 2017 una nuova istanza di adesione (il relativo modello sarà pubblicato) dall’Agenzia delle entrate- Riscossione entro il 31 ottobre 2017;
      • pagando tutte le rate scadute del precedente piano di rateizzazione in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

      Regolarizzando la propria posizione, sarà possibile poi pagare (con rottamazione) il debito residuo in un’unica soluzione o in massimo tre rate secondo le seguenti scadenze:

      • 30 settembre 2018
      • 30 ottobre 2018
      • 30 novembre 2018.

      Come presentare la domanda

      La nuova richiesta di adesione alla Definizione agevolata può essere presentata entro il 31 dicembre 2017:

      • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
      • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) utilizzando il Modello DA-R debitamente compilato, stampato e firmato.

      Cosa succede dopo aver presentato la domanda

      Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 con l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione), entro e non oltre il 31 maggio 2018.

      In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza di regolarizzazione non potrà essere accolta.

      Una volta saldate le rate scadute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 31 luglio 2018 con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.

      È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate (di pari importo) nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 comprensive degli interessi legali e dell’aggio.

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