Con la riforma del fallimento saranno introdotte importanti novità per le Srl. Vediamo quali
In data 11 ottobre 2017 il Parlamento ha approvato la riforma del fallimento, diventata dunque legge. A decorrere dall’entrata in vigore della legge delega (ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il Governo avrà 12 mesi di tempo per predisporre uno o più decreti legislativi volti a “concretizzare” gli obiettivi e le novità introdotte dalla riforma. Tra le novità più rilevanti devono menzionarsi quelle relative alla disciplina delle Società a responsabilità limitata. Di tanto parleremo nel presente articolo. Tuttavia, prima di analizzare quali novità saranno introdotte per le Srl, cerchiamo di comprendere qual è il reale scopo della recente riforma sul fallimento.
Riforma sul fallimento: l’obiettivo è salvare le imprese
Obiettivo di questa legge – denominata da molti legge “salva imprese” – è proprio quello di salvare, per quanto più possibile, le imprese dalla crisi. Crisi d’impresa che, al giorno d’oggi, non può più qualificarsi come un fenomeno raro e patologico, rappresentando – al contrario – quasi la normalità dei processi aziendali (leggi, sul punto, Quante aziende falliscono in Italia?). Scopo della riforma, dunque, è quello di preservare, per quanto più possibile, il patrimonio imprenditoriale e finanziario di un’azienda, in modo da rafforzare la capacità imprenditoriale complessiva del nostro Paese. A tal fine sono state introdotte una serie di importanti novità. Per tutti gli approfondimenti, leggi: La riforma “salva imprese” è legge . Modifiche rilevanti, inoltre, saranno presto introdotte con specifico riferimento alla disciplina delle Società a responsabilità limitata. La riforma del fallimento, infatti, interverrà anche su alcuni aspetti delle Srl. Vediamo in che modo e quali saranno le future modifiche per le Srl.
Organo di controllo o di revisione
Come anticipato, obiettivo della riforma è quello di “salvare” le imprese dalla crisi. A tal fine il governo disciplinerà una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare e, quindi, a prevenire l’emergere di una crisi di impresa. Proprio per questo motivo, saranno estesi anche con riferimento alle Srl, i casi di nomina obbligatoria di un organo di controllo o di revisione. In particolare, l’obbligo di nomina di un organo di revisione o di controllo sorgerà quando la Srl, per due esercizi consecutivi, abbia valicato almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina cesserà quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti dimensionali sopra descritti. In tutti i casi in cui la nomina sarà obbligatoria, l’assemblea deve provvedervi entro il termine di 30 giorni. In mancanza, sarà il tribunale a nominare l’organo di controllo o di revisione, su richiesta di ogni interessato o anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Se si mettono a confronto le regole appena descritte (che saranno introdotte dalla riforma) con quelle attuali, evidenti risultano le novità. Ed infatti, nella disciplina attuale [1] è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o di revisione se la Srl ricade in una delle seguenti situazioni:
- deve redigere il bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- supera, per due esercizi successivi, due dei seguenti parametri: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50 unità.
L’obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Se l’assemblea non provvede alla nomina, è il tribunale a provvedervi su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali
Con la riforma sarà applicata anche alle Srl la disciplina relativa alla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Ciò significa che anche i creditori di una Srl potranno proporre l’azione di responsabilità verso gli amministratori (sin’ora prevista solo per i creditori di Spa) quando risulta che il patrimonio sociale è insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti [2].
Denuncia al tribunale per gravi irregolarità
Il Governo è delegato a estendere anche alle Srl la possibilità di denunciare al tribunale le gravi irregolarità commesse dagli amministratori. Attualmente, inoltre, è discusso se nelle Srl sarà possibile ricorrere al cosiddetto controllo giudiziario. Per approfondimenti sul punto leggi: Cos’è il controllo giudiziario delle aziende?; Quando scatta il controllo giudiziario dell’azienda?.