Telefonate-trappola che registrano la voce: possono davvero simulare il consenso all’attivazione di un servizio non richiesto?
“Chi sei? Ho trovato questo numero tra le chiamate del mio fidanzato, 3xxxxxxxxx, questo numero è tuo?” Secondo quanto denunciato da diverse persone, basterebbe rispondere a queste due semplici domande per ritrovarsi con servizi non richiesti e fatture da capogiro. Non è infatti una fidanzata gelosa a chiamare (o un fidanzato geloso), ma si tratta di una voce registrata; a chiamare sarebbe un truffatore, che grazie a un programma è capace di portare avanti la conversazione fino a far dire al malcapitato nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e, soprattutto, tanti sì. Allo scopo di registrare la sua voce e inserire le sue risposte in un contratto vocale: rispondendo a queste chiamate, senza saperlo, la vittima darebbe il consenso all’attivazione di chissà quale servizio, naturalmente a pagamento.
La truffa telefonica del sì può avere tante varianti: c’è la fidanzata o il fidanzato geloso, ma c’è anche l’automobilista che ha trovato il bigliettino col tuo numero di telefono e ti accusa di avergli rovinato la macchina o rotto lo specchietto in un parcheggio o, ancora, trovi chi ti ricorda che devi pagare il canone Rai (come se non fosse già addebitato nella bolletta della luce), o peggio, chi ti sollecita a pagare delle rate scadute di un finanziamento immediatamente, pena l’avvio di azioni esecutive, e ti chiede i dati della tua carta di credito.
C’è però chi dice che non si tratta di truffe, ma soltanto di scherzi telefonici da parte di qualche buontempone, che utilizzando applicazioni come Juasapp o Burlone si diverte a spaventare gli sfortunati che rispondono. Secondo queste persone, la truffa del sì sarebbe una bufala perché il contratto concluso oralmente non avrebbe alcun valore. Dove sta la verità?
È valida la registrazione vocale del contratto?
La verità, come avviene nella maggior parte dei casi, sta nel mezzo: la registrazione vocale del contratto, difatti, è valida, ma deve essere confermata per iscritto. Il che non significa, però, che nel frattempo il contratto non abbia efficacia.
Nel dettaglio, secondo la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori, recepita in Italia nel 2014, un contratto telefonico può essere concluso anche con consenso prestato oralmente tramite registrazione vocale, ma la compagnia ha l’obbligo di inviare successivamente al cliente copia del contratto scritto con tutte le condizioni approvate oralmente e di ottenere dal cliente una copia controfirmata.
In caso contrario, il contratto non è valido ed il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza. Tuttavia, se il cliente utilizza il servizio deve comunque pagare quanto usufruito.
Il consumatore deve, inoltre, essere informato da chi propone il servizio della possibilità, in alternativa, di ricevere il contratto anche per email, supporto usb, cd, dvd, per poi prestare il proprio consenso, anche telefonicamente, aderendo all’offerta.
Diritto di ripensamento
Inoltre, per i contratti conclusi telefonicamente o a distanza, è prevista una particolare forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore, il diritto di ripensamento: si tratta di una forma particolare di recesso, che consente al cliente di liberarsi dal vincolo contrattuale senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, inviando una raccomandata entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.
Esercitato il recesso, all’utente non può essere addebitato alcun corrispettivo: se l’addebito avviene ugualmente, deve essere stornato o rimborsato.
A chi rivolgersi per contestare le violazioni
Se questi diritti del consumatore vengono violati e la società che fornisce il servizio non richiesto continua con gli addebiti o si rifiuta di effettuare i rimborsi, è possibile inviare una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), attraverso l’apposito modello D disponibile sul sito web dell’Agcom, che va trasmesso all’autorità a mezzo posta elettronica all’indirizzo: denunce_ugsv@cert.agcom.it.
È inoltre possibile effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione, che va proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com), oppure agli organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. L’avvio del tentativo di conciliazione è anche un requisito necessario per chiedere l’adozione di un provvedimento temporaneo volto a garantire la continuità del servizio o a far cessare forme d’abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore.
In base a quanto esposto, quindi, alla truffa del sì è possibile porre rimedio facilmente e in tempi brevi, senza perdere soldi: se vi capita, dunque, una telefonata in cui vi si accusa di molestare qualcuno, di aver danneggiato un’auto o di avere debiti non pagati, è più probabile che si tratti di uno scherzo che non di una truffa.
Tuttavia, è sempre consigliabile non rispondere e riattaccare: alcuni operatori disonesti continuano con le telefonate-trappola, nella speranza di incappare in qualche malcapitato che, magari per mancanza di tempo, non riesca a far valere i propri diritti e continui a spendere soldi per servizi non richiesti.