La segnalazione di sofferenza è possibile solo quando il cliente è in uno stato crisi economica grave assimilabile ad uno stato di insolvenza.
La temporanea crisi di liquidità, comunque recuperabile, del correntista o del titolare del mutuo non legittimano la segnalazione da parte della banca. La segnalazione alla Banca d’Italia come debitore “in sofferenza” è infatti possibile solo in presenza di una “situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento” e tale da porsi come lo stadio immediatamente anteriore alla situazione di fallimento. In pratica, si deve trattare di una condizione di difficoltà economica tale da rendere difficile il suo superamento.
È quindi illegittimo il comportamento delle banche che, di fronte al mancato pagamento di qualche rata da parte del cliente, si allertino e facciano scattare la segnalazione “in sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e in qualsiasi altra centrale privata.
Centrale Rischi Banca d’Italia: cos’è
La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Esso accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche).
La Banca d’Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditiziodella clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito. L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario.
Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d’Italia gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti. Oltre alle contestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l’intermediario.
Segnalazione sofferenza Centrale Rischi
La segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi è dovuta innanzitutto quando il rapporto di credito rientra nei limiti di censimento definiti dalle Istruzioni della Banca d’Italia. Tra le segnalazioni dovute, la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli intermediari, in quanto è la stessa norma che determina l’importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi.
L’appostazione a sofferenza, invece, implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale per gli intermediari.
Nella categoria di censimento “sofferenze” va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.
Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.
Segnalazione illegittima: responsabilità della banca
La segnalazione di sofferenza è particolarmente incisiva in quanto ha come conseguenza diretta la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari e l’impossibilità di accedere al sistema del credito in generale. Inoltre, un’erronea segnalazione di sofferenza può danneggiare fortemente la reputazione e la dignità personale del soggetto interessato, incidendo negativamente sulle relazioni sociali e professionali.
Qualora la concreta situazione del cliente non crei alcun allarme sulla sua generale solvibilità, non vi è ragione di creare un pregiudizio per la sua immagine e, anzi, la segnalazione sarebbe sanzionabile sul piano della responsabilità civile.