Se il contribuente fa ricorso contro la richiesta di bollo auto e perde la causa, resta obbligato a pagare per 10 anni.
Nonostante le sezioni Unite della Cassazione abbiano di recente chiarito che ogni tassa ha i propri tempi di prescrizione anche dopo la notifica della cartella di pagamento [1], c’è ancora qualche giudice che la pensa diversamente e ritiene che il termine sia sempre di 10 anni. La questione è apparsa nella sua più plateale evidenza qualche giorno fa quando la Commissione tributaria Regionale del Lazio ha detto che la cartella esattoriale, una volta divenuta definitiva per mancata impugnazione (ossia dopo 60 giorni dalla sua notifica), è equiparabile a una sentenza del giudice e, come tale, cade in prescrizione dopo 10 anni (leggi Prescrizione bollo auto più lunga: ecco dove) [2]. Questo significa che, se anche il più importante degli organi giudiziari del nostro Paese ha detto che il fisco può chiedere tutt’al più gli ultimi 3 anni di arretrati del bollo auto, in qualche regione d’Italia una tesi del genere non ha successo e il contribuente viene condannato a pagare gli ultimi 10 anni. Su una cosa però tutti i tribunali sono d’accordo: se il contribuente impugna l’avviso di pagamento del bollo auto o la relativa cartella esattoriale e perde la causa, allora la prescrizione è sempre di dieci anni. Vediamo meglio quando la prescrizione del bollo auto è di 10 anni.
La prescrizione del bollo auto
La legge stabilisce che il bollo auto si prescrive in tre anni che decorrono però dall’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto. Per cui se il bollo scade a settembre, i tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio successivo e scadono il 31 dicembre del 3° anno; con la conseguenza che tutte le richieste di pagamento inviate a partire dal 1° gennaio del 4° anno successivo sono illegittime.
La decadenza del bollo auto
Se il contribuente non paga l’intimazione di pagamento del bollo auto inoltrata dalla Regione (o, nelle regioni a statuto speciale, dall’Agenzia delle Entrate), l’importo viene iscritto a ruolo e passato all’agente della riscossione per il pignoramento. Dalla data di iscrizione a ruolo devono decorrere massimo 2 anni per la notifica della prima cartella esattoriale. Se la cartella viene notificata successivamente scatta la decadenza e il bollo non è più dovuto.
Bollo auto: chi sceglie di fare ricorso rischia di allungare il termine di prescrizione
La prescrizione della cartella esattoriale del bollo auto
La legge dice solo quando si prescrive l’imposta sul possesso dell’auto, ossia il bollo auto, ma nulla dice in merito ai termini di prescrizione della cartella esattoriale una volta notificata. Si sono, a riguardo, succedute due tesi. Secondo alcuni giudici la prescrizione della cartella per bollo auto sarebbe di 10 anni: la cartella, una volta divenuta definitiva, sarebbe equiparabile a una sentenza passata in giudicato e, come tale scadrebbe dopo 10 anni (a questa tesi aderisce la Ctr Lazio citata in apertura). Secondo altri tribunali invece la prescrizione resta fissata in 3 anni anche dopo la notifica della cartella. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per questa seconda interpretazione.
Quando la prescrizione del bollo auto è sempre di 10 anni
Su una cosa però concordano i giudici: se il contribuente impugna l’avviso di pagamento o la cartella e il ricorso viene rigettato, il titolo per ottenere il pagamento non diventa più l’atto della regione o dell’agente della riscossione, bensì il provvedimento del tribunale. Il quale, essendo un atto giudiziario, ha prescrizione sempre di 10 anni. La sentenza che pertanto impone all’automobilista di versare la tassa sull’auto si prescrive dopo un decennio. Ma attenzione: ciò vale solo per lo specifico importo che è stato oggetto di contestazione in giudizio. Per gli altri resta sempre ferma la prescrizione triennale, essendo la tesi delle Sezioni Unite quella ad oggi maggiormente condivisa dai giudici.
Il che impone una attenta riflessione sul contribuente che intenda proporre ricorso quando i termini di prescrizione dei 3 anni sono prossimi alla scadenza: qualora dovesse perdere, si vedrebbe vincolato al pagamento per altri 10 anni dal deposito della sentenza.