La cartella esattoriale è nulla se priva dell’indicazione del responsabile del procedimento ma la sua firma non è necessaria.

Hai ricevuto una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Superati i primi cinque minuti di sgomento per il fatto che la somma da versare fa sballare il tuo bilancio familiare e probabilmente ti costringerà a rinunciare all’acquisto che avevi programmato, ti metti alla ricerca di un possibile appiglio legale per non pagare. Ti accorgi così che sulla cartella esattoriale non c’è la firma di chi l’ha emessa. C’è solo l’indicazione del nome del responsabile del procedimento ma, alla fine del foglio, non c’è neanche una sigla stampata. A tuo avviso, chiunque potrebbe aver scritto quel documento e, non essendovi certezza sulla sua provenienza, l’atto è nullo. È davvero così? Che succede in caso di cartella di pagamento non firmata? La risposta è stata fornita a più riprese dalla giurisprudenza e, da ultimo, da una sentenza della Cassazione [1].

Lo scopo della cartella esattoriale è portare a conoscenza del contribuente il debito da questi accumulato e consentirgli di pagare entro 60 giorni per evitare l’esecuzione forzata. Quindi la cartella deve contenere tutti gli elementi per far sì che il cittadino possa comprendere a che titolo gli vengono richiesti i soldi e possa eventualmente difendersi dimostrando, ad esempio, di aver già pagato o che alcun pagamento è dovuto. Essendo poi la cartella equiparabile a un atto amministrativo, questa deve essere “trasparente”, ossia comprensibile e completa. Proprio per evitare rischi, il ministero ha approvato un modello di cartella esattoriale valido su tutto il territorio nazionale che, di recente, è stato ulteriormente semplificato con l’arrivo di Agenzia Entrate Riscossione.

La cartella è, infine, un titolo esecutivo: ha cioè valore simile a una sentenza. Difatti non necessita di ulteriori conferme o approvazioni del giudice per poter determinare l’avvio del pignoramento. Basta insomma la sua semplice notifica e il decorso dei 60 giorni per determinare un pignoramento.

Tra gli elementi necessari della cartella di pagamento non vi è la firma a mano o stampata di chi l’ha emessa. Secondo infatti l’orientamento della Corte Suprema, l’assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta la nullità dell’atto. La validità e l’esistenza della cartella esattoriale non dipendono infatti dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una firma leggibile, ma piuttosto dal fatto che detta cartella sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Insomma, deve esservi sia l’indicazione di «Agenzia Entrate Riscossione», sia il nome del cosiddetto «Responsabile del procedimento» senza però bisogno della sua sottoscrizione. E ciò a maggior ragione del fatto che, come detto, per legge [2], la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

In via generale – si legge in sentenza – la cartella esattoriale quale elemento di riscossione degli importi dovuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite l’apposito numero di codice.

Per quanto riguarda il responsabile del procedimento la sua indicazione è diventata obbligatoria a partire da giugno 2008 [2]. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *