Se le cartelle non sono non opposte nei termini, prima che Equitalia proceda a ipoteche o fermi, posso chiedere al giudice l’accertamento negativo del credito contributivo e la ripetizione dell’indebito?

Indice

  • 1 Obblighi contributivi nei confronti della Cassa di previdenza. Iscrizione nell’albo professionale
  • 2 Cartelle per contributi previdenziali: sono ancora impugnabili?
  • 3 Arricchimento senza causa da parte della Cassa di previdenza?
  • 4 Ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati
  • 5 Possibilità di chiedere la sospensione delle cartelle esattoriali
  • 6 Conclusioni

Obblighi contributivi nei confronti della Cassa di previdenza. Iscrizione nell’albo professionale

geometri iscritti all’albo professionale, che non siano iscritti, e non siano tenuti all’iscrizione, alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza di categoria, sono obbligati al versamento del contributo di solidarietà nella misura minima e fissa [1], ancorché non esercitino la professione e non percepiscano, quindi, alcun reddito professionale, senza che ciò renda la norma sospettabile d’illegittimità costituzionale, tenuto conto che l’obbligo del contributo, nella misura minima predetta, trae idonea giustificazione dalla sola circostanza dell’iscrizione all’albo, la quale è libera e fonte, di per sè, di utilità almeno potenziali [2]. Da questa premessa discende una prima conseguenza: la Cassa di previdenza ha diritto di chiedere il contributo di solidarietà per il semplice fatto che un geometra è iscritto nel relativo albo tenuto dal Collegio provinciale. La risposta fornita dall’Istituto previdenziale appare pertanto legittima poiché l’esenzione dell’obbligo di pagamento potrebbe scaturire solo dalla circostanza che l’iscrizione all’albo era erronea. L’obbligo di iscrizione alla Cassa prescinde dalla possibilità di poter usufruire, o meno, di un trattamento pensionistico a fronte dei versamenti contributivi. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo ed in virtù dell’iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall’obbligo dell’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell’attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all’interno del sistema previdenziale di categoria, senza che vi contrasti il diritto al rimborso dei contributi [3].

Cartelle per contributi previdenziali: sono ancora impugnabili?

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche la legge, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.

Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore [4]. La legge indicata, pertanto, prevede l’obbligo di impugnare le cartelle entro quaranta giorni dalla notifica. Si tratta di un termine perentorio? In assenza di una precisa definizione legislativa, la risposta la fornisce con chiarezza la giurisprudenza della Suprema Corte. In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali – secondo la Corte di Cassazione – il termine per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo [5]. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale, poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione e rientrando nell’ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d’ufficio, preclude l’esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore [6].

Arricchimento senza causa da parte della Cassa di previdenza?

Nel caso in cui non si sia proceduto ad impugnare nel termine di quaranta giorni le cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali non dovuti, è possibile esperire l’azione di arricchimento senza causa? L’azione di indebito arricchimento viene considerata dal nostro ordinamento una possibilità di carattere residuale per il caso in cui non è possibile tutelare le proprie ragioni in altro modo e, ciò nonostante, la mancanza di una tutela specifica rende iniquo il fatto che qualcun altro si arricchisca ai danni di un altro senza un motivo legittimo. Nel caso del lettore, i contributi versati, invero, non potranno servirgli a vantaggio della sua posizione previdenziale e – nello stesso tempo – con ogni probabilità non erano dovuti. Contro l’esperibilità di questo rimedio marginale depongono, però, molte decisioni giurisprudenziali. Esse stabiliscono che l’impossibilità per il soggetto iscritto a Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa, in conseguenza dell’inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell’inesistenza di un giustificato vantaggio della cassa o dell’istituto di previdenza e assistenza che ha riscosso i contributi [7].

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