Posso richiedere la retrocessione degli interessi anatocistici? Le banche possono praticare anche la capitalizzazione annuale?
Il conto corrente allegato dal lettore prevede, come richiesto dalla legge, la reciprocità della capitalizzazione degli interessi (attivi – passivi). Per la validità di queste clausole è prevista la loro sottoscrizione espressa da parte del correntista. Difatti, le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Se non c’è approvazione per iscritto, la capitalizzazione dovrà considerarsi nulla e, quindi, il lettore potrebbe pretendere indietro gli interessi indebitamente pagati con l’indebita capitalizzazione. Con riguardo alla decorrenza temporale degli interessi anatocistici, il lettore dovrà fare riferimento – documenti alla mano – alla data del contratto che gli hanno consegnato, data prima della quale, in mancanza di prove, non è esistito altro rapporto contrattuale tra lui e la banca. Ma, quanto appena riferito, potrebbe risultare al lettore molto utile. Difatti, semmai la banca dovesse intraprendere un’azione giudiziaria per il recupero dei crediti vantanti nei suoi confronti, sarebbe costretta a documentare – per provare il credito azionato – non solo il contratto e i relativi estratti conto, ma anche quello più datato e le sue successive movimentazioni. E il fatto che, a seguito della richiesta del lettore, la banca abbia depositato solo il contratto più recente lascia presagire la difficoltà nel reperimento di quel contratto originario. Questo significherebbe che in mancanza, l’eventuale saldo debitore esistente al giorno prima della sottoscrizione del contratto andrebbe ad azzerarsi e il lettore partirebbe nuovamente da saldo zero, con buona pace del credito vantato dalla banca fino a quel momento. Stesso discorso per gli eventuali interessi anatocistici maturati in quel periodo che, in mancanza di prova della banca, sarebbero inesistenti in quanto mai concordati tra le parti. Con riguardo al secondo quesito, la sentenza della Cassazione che il lettore richiama non ha impedito la capitalizzazione annuale alle banche ma ha solo ribadito che, se la capitalizzazione trimestrale viene stabilita in violazione delle regole previste dalla legge, questa viene meno e, ad essa, non potrà sostituirsi quella annuale, venendo meno qualsiasi accordo sulla relativa capitalizzazione. Difatti, la Corte Costituzionale nel 2000 ha provocato la nullità di tutte le capitalizzazioni. Dopo questa data, per capitalizzare gli interessi si è resa necessaria la pattuizione scritta delle clausole. Ma non solo. Questo accordo sulla capitalizzazione, per essere valido, dovrà essere stipulato a condizioni di reciprocità. Detto criterio consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo per l’anatocismo e la periodicità devono essere identici per i saldi periodici debitori e per quelli creditori. Pertanto, benché sia consentita la pattuizione di tassi creditori e debitori di differente entità – la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire secondo le medesime modalità e con la stessa periodicità nel conteggio degli interessi. Non possono, così, essere considerate equivalenti le clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione a favore della banca a cadenze trimestrali, ed invece quella a favore del correntista a cadenza annuale, non rispettando affatto la suddetta condizione di reciprocità. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una difformità di trattamento nella capitalizzazione o, addirittura, una capitalizzazione unilaterale a favore del solo istituto di credito, opererebbe l’annullamento della suddetta clausola che si estenderebbe anche ad un’eventuale capitalizzazione annuale. Difatti, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente in assenza di reciprocità, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché verrebbero a cadere tutti gli accordi stabiliti in tal senso. Detta nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice, anche quindi in assenza di una tempestiva deduzione ad opera dell’interessato che, pertanto, otterrà la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione degli interessi sui saldi passivi.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla