Il termine assegnato da Equitalia per accettare l’imputazione dei pagamenti parziali secondo le indicazioni fornite dal contribuente è di tre giorni.
Il comportamento dell’Agente della riscossione (cioè di Equitalia) risulta formalmente corretto. Infatti, il termine di tre giorni assegnato da Equitalia per accettare l’imputazione dei pagamenti parziali secondo le indicazioni fornite dal contribuente, è un termine che Equitalia ha fissato (per i pagamenti effettuati tramite banche, poste ed Entratel) su autorizzazione del ministero dell’Economia. Questo termine di tre giorni è stato reso pubblico innanzitutto con un comunicato stampa dell’11.03.2011 e poi con la pubblicazione nel sito stesso di Equitalia (in particolare nella sezione appositamente dedicata alle compensazioni) in una pagina che è ancora oggi disponibile. Nel caso, come quello del lettore, in cui tale termine non venga rispettato, la conseguenza è anch’essa disciplinata dal ministero dell’Economia che prevede che l’imputazione del parziale pagamento effettuato dal contribuente avvenga secondo le regole che stabiliscono, sinteticamente, che se il contribuente è debitore di rate scadute e non scadute (sono scadute le rate per le quali è decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), l’imputazione sia effettuata prima a copertura delle rate scadute e, solo se vi sia eccedenza, a coprire le rate non ancora scadute. E fra le rate scadute, la legge impone che l’imputazione inizi dalle rate più vecchie e, per singola rata, iniziando dal debito di imposta, per poi passare alle sanzioni, agli interessi di mora e, infine, agli aggi e spese dell’agente della riscossione. Interessi e sanzioni delle singole rate sono calcolate secondo specifiche disposizioni di legge e maturano in ragione di calcoli che non sono altro che la diretta applicazione di norme di legge (che si presumono, quindi, conosciute come tutte le norme di legge). A questo punto, come consiglio pratico relativamente alle cartelle rimaste non coperte dal versamento effettuato, il lettore potrebbe:
- o procedere (avendone la possibilità) al pagamento del residuo debito avendo cura, se si trattasse di un nuovo pagamento parziale, di consegnare il modulo dell’imputazione entro il termine previsto di tre giorni (il modulo deve essere consegnato immediatamente se sceglie di effettuare il pagamento direttamente allo sportello di Equitalia e, invece, non deve essere consegnato in nessun caso se il pagamento non è parziale ma va a coprire integralmente il debito);
- oppure richiedere una rateizzazione ad Equitalia (rateizzazione che impedisce ad Equitalia di avviare sia azioni esecutive come pignoramenti di conti correnti che azioni cautelari, come fermi amministrativi o ipoteche).
Resta sempre possibile, poi, attraverso l’estratto ruolo fornito da Equitalia su richiesta del debitore, venire a conoscenza dei debiti ancora esistenti distinti per cartella e, nell’ambito delle singole cartelle, con l’indicazione del dovuto per debito, interessi, sanzioni e aggi e spese dell’Agente della riscossione.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte