Il contratto di mutuo è un titolo esecutivo e consente di avviare il pignoramento senza neanche bisogno del decreto ingiuntivo.

Sono ormai diversi mesi che non paghi le rate del mutuo. Inutili sono stati i tentativi di trovare soluzione pacifica che ti concedesse un po’ di respiro nella speranza che, nel frattempo, la sorte ti tornasse amica. Non c’è stato nulla da fare: il direttore della banca ha smesso di riceverti e il lavoro non ha dato cenni di miglioramento. Ma ciò che ti ha stupito di più è stato il fatto che, dall’oggi al domani, hai saputo che la tua casa è stata pignorata. In verità hai ricevuto un paio di lettere dai legali dell’istituto di credito: la prima conteneva un avviso a pagare entro 10 giorni (c’era scritto sopra «atto di precetto») e la seconda era l’atto di pignoramento vero e proprio. La cosa, per quanto prevedibile, ti ha colto alla sorpresa: «come mai – ti sei chiesto – non sono mai stato chiamato da un giudice e non ho ricevuto un invito a comparire in tribunale?». È mai possibile che la banca pignora la casa senza giudice? Triste ma vero: non solo è possibile, ma si tratta anche della regola; una regola però che non sempre è nota quando si firma un finanziamento. Vediamo allora cosa prevede la legge e perché il mutuatario rischia così tanto.

Per iniziare un pignoramento è necessario avere in mano quello che la legge chiama «titolo esecutivo»: si tratta di un documento che attesta l’esistenza e l’entità del credito. Il titolo esecutivo per antonomasia è la sentenza del giudice. Ma il codice civile [1]stabilisce che sono titoli esecutivi anche le cambiali, gli assegni e, soprattutto, i contratti autenticati dal notaio quando hanno ad oggetto l’obbligo di versare somme di denaro. Si tratta cioè dei mutui che le banche, proprio per questa ragione, stipulano alla presenza del notaio. Il contratto così assume la stessa forza di una sentenza di un giudice e consente di avviare il pignoramento senza dover fare cause o chiedere decreti ingiuntivi. Il risultato è che il debitore riceverà soltanto l’atto di precetto (ossia un invito a pagare le somme arretrate entro 10 giorni) e l’atto di pignoramento della casa da parte dell’ufficiale giudiziario.

Questo però non significa che i suoi diritti siano pregiudicati. Egli può sempre fare opposizione al pignoramento, qualsiasi sia la ragione. Ma dovrà, ovviamente, prendere l’iniziativa processuale, contattare un avvocato, avviare la causa e pagare le tasse e, soprattutto, sobbarcarsi l’onere della prova di ciò che afferma. Se non lo fa (e, per determinati tipi di contestazione ci sono solo 20 giorni di tempo), il pignoramento va avanti e , con esso, la roulette delle aste.

Cosa dicono, a riguardo, i giudici? Non possono che rispettare la legge. Ma in alcuni casi si sono schierate dalla parte dei cittadini, a difesa dagli abusi delle banche. Ad esempio, secondo numerose sentenze, tra cui la Cassazione [2], il mutuo può legittimare la banca a procedere con il pignoramento diretto della casa, solo se la somma viene materialmente erogata al cliente. Molto spesso invece succede che la banca, pur facendo firmare al cliente l’atto di quietanza, trattenga il denaro e ne subordini la consegna solo al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio un’autorizzazione amministrativa per l’avvio di un’attività commerciale). Altre volte, invece, avviene che la somma del mutuo venga trattenuta per andare a compensare precedenti esposizioni debitorie già pendenti e ormai finite “in sofferenza”. In tutti questi casi, affinché il mutuo possa dar vita a un’espropriazione, è necessario quantomeno il ricorso al decreto ingiuntivo. Il che significa maggior tempo, a tutto vantaggio del debitore.

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