Per il GdP di Napoli, l’opposizione a una cartella esattoriale può comportare il risarcimento per lo stress subito e il danno è in re ipsa se la cartella riguarda un verbale già giudizialmente annullato

di Valeria Zeppilli – L’opposizione a una cartella esattoriale, ove accolta, può comportare anche la condanna degli opposti a risarcire l’opponente del danno da stress subito per vedere riconosciuti i propri diritti.

Cartella esattoriale illegittima: sì al danno da stress

Una simile condanna è stata ad esempio inflitta dal Giudice di Pace di Napoli con la sentenza numero 13537/2017 (qui sotto allegata), che ha quantificato il risarcimento equitativamente in euro 250,00, affermando che il predetto danno deve considerarsi in re ipsa, per la sottrazione di tempo alle proprie attività giornaliere, se la PA e il concessionario per la riscossione, nonostante l’annullamento di una cartella esattoriale, non provvedono alla sua cancellazione dal ruolo e costringono così il cittadino a intraprendere un nuovo giudizio.

Nel caso di specie, destinatario della doppia cartella era un professionista che, nonostante con sentenza passata in giudicato aveva da tempo ottenuto l’annullamento di una cartella esattoriale emessa a seguito di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e dei verbali sottesi, aveva ricevuto una nuova cartella esattoriale per il medesimo debito.

Opposizione ex art. 615 c.p.c.: i principi della sentenza

Con la pronuncia in commento, il Giudice di Pace di Napoli ha avuto anche modo di ribadire altri importanti principi in materia di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..

In particolare, è stato innanzitutto confermato che anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di impugnazione, posto che, come sancito anche dalla Corte di cassazione, esso costituisce una parziale riproduzione del ruolo, che è un atto impugnabile.

Inoltre il giudice ha ricordato che la predetta opposizione è esperibile quando si contesta non la valida formazione del titolo esecutivo, ma il suo venir meno per un fatto estintivo successivo (come la prescrizione o la decadenza, il pagamento della sanzione, la carenza totale di potere in capo alla Pubblica Amministrazione, il decorso dei termini di presentazione dell’opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 e così via).

Infine, nella sentenza si è precisato che l’opposizione ai sensi del primo comma dell’articolo 615 del codice di rito non è soggetta al termine di ammissibilità previsto dall’articolo 205 del codice della strada, con la conseguenza che essa può essere presentata al Giudice di Pace almeno sino a che l’esecuzione non è iniziata. Solo successivamente, la competenza a decidere passa al giudice dell’esecuzione.

Si ringrazia l’Avv. Gennaro Ambrosio per la cortese segnalazione

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