Il contribuente destinatario di un accertamento Iva deve poter accedere al fascicolo del Fisco in modo da esercitare il proprio diritto di difesa: principio espresso dalla Corte di giustizia europea.
Il contribuente ha diritto di accedere agli atti e aidocumenti presi in considerazione dal Fisco per determinare la base imponibile dell’Iva e posti a fondamento dell’avviso di accertamento.
Il diritto di accesso, strettamente correlato al diritto di difesa, è sancito a livello europeo e non può essere sacrificato se non per giustificati motivi di interesse generale. È quanto si legge in una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] che ha affermato il seguente principio di diritto:
«Il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti di difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti».
Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio (come, appunto, un atto fiscale). In forza di tale principio, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione.
In mancanza di una disciplina dell’Unione europea, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio di autonomia processuale degli Stati, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei dirittiriconosciuti ai contribuenti in forza delle norme di diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e che esse non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Lo Stato deve garantire il diritto di accesso
In una procedura di verifica fiscale, volta ad accertare se i soggetti passivi abbiano adempiuto i loro obblighi in materia, è legittimo attendersi dagli stessi che chiedano l’accesso a tali documenti e informazioni, al fine, eventualmente, di fornire spiegazioni o di far valere i loro motivi rispetto al punto di vista dell’amministrazione tributaria.
L’effettivo rispetto dei diritti della difesa richiede tuttavia l’esistenza di una possibilità reale di accesso ai suddetti documenti e alle suddette informazioni, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte europea, infatti, il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa non si configura come una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
A tal proposito, in una procedura di verifica fiscale e di determinazione della base imponibile dell’IVA, restrizioni di tal genere, prescritte dalla normativa nazionale, possono in particolare essere volte a tutelare i requisiti di riservatezza o di segreto professionale, ai quali l’accesso a determinate informazioni e a determinati documenti può nuocere.
Per stabilire se i requisiti derivanti dal principio di effettività siano rispettati, occorre valutare non soltanto il dettato delle regole di procedura nazionali pertinenti, ma anche la loro concreta applicazione. Una simile valutazione spetta al giudice di merito.