Non c’è bisogno dell’Agente della riscossione per procedere a recuperare le multe non pagate. 

Se hai ricevuto una multa da parte della polizia municipale e non l’hai pagata nei 60 giorni previsti dalla legge, non è detto che riceverai anche la famigerata cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione. Difatti, con una sentenza di ieri, la Cassazione [1] ha chiarito che per le multe, la riscossione e il pignoramento possono essere eseguiti anche daiComuni stessi, avvalendosi di una particolare procedura [2].

La normativa attuale consente al Comune di scegliere tra due diverse modalità di riscossione: la delega all’Agente della Riscossione (e, in tal caso, l’automobilista riceverà la cartella dell’Agenzia delle Entrate) oppure l’ingiunzione di pagamento emessa dallo stesso ente locale, secondo il procedimento che ora descriveremo.

L’ingiunzione fiscale di pagamento

Una normativa del 1910 tutt’ora in vigore, richiamata da una legge del 1997, a sua volta riproposta da un decreto legge del 2002, consente al Comune di procedere alla riscossione coattiva delle somme non pagate dai cittadini mediante il particolare strumento dell’ingiunzione fiscale di pagamento in alternativa alla riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di tanto abbiamo già parlato nell’articolo Multa del Comune: come vincere il ricorso.

Al pari della cartella esattoriale, l’ingiunzione è un «titolo esecutivo» ossia un atto che dà al al Comune il potere di agire con il pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente bancario dell’automobilista inadempiente. Così chi non paga la multa riceve a casa il postino o un messo notificatore che gli consegna l’ingiunzione fiscale di pagamento.

La procedura però prevede delle garanzie a favore dell’automobilista. Si stabilisce innanzitutto che, almeno 120 giorni prima della notifica dell’ingiunzione di pagamento, il Comune debba spedire al debitore una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo  [3]. In assenza di tale specifica, l’ingiunzione fiscale è nulla e quindi – anche se la multa non è stata a suo tempo contestata – non va pagata. Questa regola vale per tutte le ingiunzioni notificate dopo il 1° gennaio 2013 e che hanno ad oggetto debiti di importo superiore a mille euro.

Se anche la legge prevede che la comunicazione con il dettaglio degli importi iscritti a ruolo possa essere inviata anche con posta semplice, il Comune difficilmente potrebbe dimostrare l’effettivo adempimento a tale onere; per cui, se la spedizione non avviene con raccomandata a/r, il debitore potrebbe anche affermare di non aver ricevuto mai nulla.

Il dettaglio della posizione debitoria deve precedere l’ingiunzione nei 120 giorni anteriori e non può essere quindi notificato, in un unico atto, con l’ingiunzione stessa.

Ad oggi sono numerosi i Comuni che non rispettano l’obbligo di inviare il dettaglio degli importi nei 120 giorni prima dall’ingiunzione fiscale di pagamento, per cui numerose multe sono nulle.

In conclusione, lo strumento della riscossione coattiva può essere pacificamente impiegato anche dai Comuni.

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