Sono cointestatario di un libretto postale con mia madre, sul quale viene accreditata la sua pensione. Le mensilità vengono però incassate ogni mese da mio nipote che usufruisce di una delega da parte di mia madre. Il libretto postale è in possesso di mio nipote. Io in qualità di cointestatario ne posso avanzare la disponibilità?

 

Sulla base degli elementi forniti dal lettore nel quesito, si può a ragione supporre che il libretto in questione sia un titolo nominativo (essendo cointestato a lui e a sua madre) e non al portatore.

libretti di risparmio postale (nominativi e al portatore) sono disciplinati dalle normecontenute negli articoli 5, comma 11, lettera a), b) e c) del decreto legge n. 269 del 2003 e, soprattutto, dall’articolo 7 e successivi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e, infine, dagli articoli 1835 e 1836 del codice civile. Dalle norme citate, e anche dai fogli informativi resi disponibili dalle Poste (per meglio dire dalla Cassa depositi e prestiti), si ricava che l’intestatario del libretto possa rilasciare delega ad un suo rappresentante per l’esecuzione delle operazioni di prelievo e/o versamento sul libretto.

Naturalmente il delegato (il nipote nel caso specifico) è autorizzato ad agire solamente nei limiti e per gli scopi contenuti nella delega (che può essere per singola operazione o permanente).

Il nipote, quindi, non può impossessarsi del libretto oltre ciò che sia necessario per eseguire i compiti per i quali ha ricevuto delega dalla madre del lettore.

Il consiglio, quindi, che si dà è di sollecitare il nipote (a farlo è comunque opportuno che sia anche la madre del lettore, considerato che è lei che lo ha nominato suo delegato) a restituire il libretto al lettore  e a sua madre anche e soprattutto se, come si legge nel quesito, la materiale disponibilità del libretto fosse necessaria per esigenze personali.

Se una richiesta semplicemente verbale del lettore e di sua madre non fosse sufficiente ad ottenere la restituzione del libretto, si suggerisce innanzitutto di valutare entrambi di revocare la delega e, quindi, di inviare al nipote una raccomandata a.r. con la quale intimargli:

1) di restituire il libretto (anche per la necessità di provvedere a richiedere la prestazionedi assistenza domiciliare Inps)

2) e avvertendo che, in mancanza della richiesta restituzione, non solo (se la madre del lettore vorrà) gli sarà revocata la delega, ma il nipote sarà ritenuto responsabile della mancata presentazione dell’istanza all’Inps (qualora per presentarla fosse effettivamente necessario disporre materialmente del libretto) e saranno valutate:

a) sia la denuncia alle competenti autorità per il reato di appropriazione indebita (qualora il nipote si sia impossessato del libretto oltre i fini ed il tempo necessario per l’esecuzione dei compiti collegati alla delega e, soprattutto, se non restituirà il libretto una volta che gli sia revocata la delega) e

b) sia l’avvio delle azioni per ottenere l’ammortamento del titolo (in base alle norme contenute negli articoli 2027 e 2016 del codice civile) che consente, in caso di sottrazione del libretto, di ottenere il rilascio di un duplicato e di far perdere efficacia a quello sottratto.

La lettera raccomandata a.r. dovrebbe convincere il nipote a restituire il libretto e, in ogni caso, andrà valutato come questi si comporterà dopo aver ricevuto la richiesta di restituzione per raccomandata: se lo stesso non restituisse il libretto nemmeno dopo l’invio della raccomandata, sarà assai opportuno revocargli immediatamente la delega e, quindi, procedere (con l’assistenza di un legale) alla denuncia per appropriazioneindebita e all’avvio delle procedure di ammortamento del libretto.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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