Negligenza della parte e abuso dello strumento processuale: danno per lite temeraria.
Chi contesta un decreto ingiuntivo con un atto di citazione scarno e generico, non svolgendo alcuna attività istruttoria e non depositando memorie, dimostra che l’opposizione è meramente dilatoria e ciò può comportare la condanna per cosiddetta lite temeraria.
E’ quanto ricordato da una recente sentenza del Tribunale di Cosenza [1].
La legge [2] prevede che, se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice può, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Secondo la pronuncia in esame, la norma appena citata ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all’accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.
Danno da lite temeraria
Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato:
- direttamente alla controparte: si pensi all’allungamento della tempisticanell’esercizio dei propri diritti ma si pensi, nel caso delle imprese, alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l’appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l’incremento delle difficoltà e dei costi dell’accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture;
- indirettamente anche all’erario con la congestione degli uffici giudiziari e l’incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell’indennizzo legge Pinto.
Nella fattispecie, l’atteggiamento processuale dell’opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante né corredata da alcuna istanza istruttoria specifica e la successiva condotta, di non depositare alcuna memoria nonostante rituale richiesta, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell’opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenzanell’utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Come si calcola il danno da lite temeraria
Quanto alla determinazione del danno, il giudice può fare ricorso al criterio equitativo, tenendo conto del valore della causa e delle spese liquidate nella sentenza.