L’accollo è l’accordo tra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo si obbliga a pagare al creditore quanto dovuto dal debitore
Il nostro ordinamento prevede tre strumenti mediante i quali è possibile assumere un debito di un’altra persona. Si tratta dell’espromissione, della delegazione e dell’accollo. Abbiamo già parlato dell’espromissione (in proposito, leggi: Espromissione: cos’è e come funziona). Vediamo adesso, dopo le necessarie premesse, cos’è l’accollo e come funziona.
Indice
- 1 Cos’è una obbligazione?
- 2 Come assumere un debito altrui?
- 3 Cos’è l’accollo?
- 4 L’accollo esterno
- 5 L’accollo cumulativo e l’accollo liberatorio
- 6 L’accollo interno
Cos’è una obbligazione?
Prima di comprendere cos’è l’accollo è necessario fare un passo indietro ed avere chiaro in mente il concetto di obbligazione. Con il termine obbligazione si fa riferimento a quel vincolo giuridico in forza del quale un soggetto (il debitore) è tenuto ad eseguire una certa prestazione patrimoniale nei confronti di un altro soggetto (il creditore), per soddisfare il suo interesse. Questa prestazione è giuridicamente dovuta: qualora il debitore dovesse essere inadempiente, il creditore potrebbe agire nei suoi confronti per vie legali (riguardo alla differenza tra obbligazione civile e obbligazione naturale, leggi: Cosa sono le obbligazioni naturali?).
Come assumere un debito altrui?
Come sopra ricordato, il nostro ordinamento prevede tre strumenti mediante i quali è possibile assumere un debito di un’altra persona. Si tratta dell’espromissione, della delegazione passiva e dell’accollo. Caratteristica comune di questi tre strumenti è quella di modificare la parte debitrice in relazione ad una determinata obbligazione: un terzo, per varie ragioni, interviene nel rapporto obbligatorio e si impegna a pagare un debito contratto da un’altra persona.
Cos’è l’accollo?
L’accollo è l’accordo bilaterale che interviene tra il debitore ed un altro soggetto (un soggetto terzo), in forza del quale il terzo si obbliga a corrispondere al creditore quanto a lui dovuto in forza del rapporto obbligatorio instaurato con il debitore. In sostanza, dunque, il soggetto terzo si “accolla” un debito altrui (del debitore originario) nei confronti del creditore. I soggetti che vengono in rilievo nell’accollo sono tre:
- l’accollante, cioè il terzo che si assume il debito altrui;
- l’accollato, vale a dire il debitore originario;
- l’accollatario, cioè il creditore.
L’accordo che dà luogo all’accollo interviene tra l’accollante ( colui che si assume l’obbligo altrui) e l’accollato (il debitore originario), mentre l’accollatario (vale a dire il creditore) non vi prende parte. Si pensi ad un costruttore che contrae un mutuo con una Banca per avere i fondi necessari per la costruzione di una casa; Quando il costruttore andrà a vendere l’edificio, l’acquirente (terzo accollante) potrà accordarsi con il costruttore (debitore accollato) nel senso di assumersi (di “accollarsi”) l’obbligo di corrispondere alla Banca (creditrice) una parte proporzionale del mutuo contratto dal costruttore per l’edificazione dell’immobile.
L’accollo esterno
Si distinguono due diverse figure di accollo: l’accollo esterno e l’accollo interno. Il Codice Civile si limita a disciplinare quello esterno. L’accollo esterno [1] si configura quando l’accordo tra l’accollante e l’accollato si presenta come un contratto a favore del terzo[2]: il creditore accollatario (che, come abbiamo visto, non è parte del contratto) assume le vesti di un soggetto terzo, in favore del quale viene stipulato il contratto e acquista il diritto di pretendere direttamente dall’accollante l’adempimento dell’obbligazione. Da ciò deriva che:
- il terzo (cioè il creditore) non è parte del contratto ma acquista il credito per effetto del contratto stipulato da altri soggetti;
- questi ultimi potranno revocare il beneficio in suo favore fino a quando il terzo non vi aderisca;
- la dichiarazione del creditore accollatario (il terzo che beneficia del contratto) in merito alla volontà di aderire al contratto rende irrevocabile la stipulazione in suo favore.
L’accollo cumulativo e l’accollo liberatorio
Se le parti che partecipano all’accollo non si accordano diversamente, allora l’accollo esterno sarà cumulativo, cioè all’originario debitore si aggiunge anche l’accollante [3]. In questo caso, sorge il cosiddetto beneficium ordinis [4]. Tralasciando il latino, ciò significa che, per ottenere quanto gli spetta, il creditore deve prima aggredire il patrimonio del terzo accollante e solo in seguito, in caso di tentativo infruttuoso, può agire nei confronti dell’originario debitore (l’accollato) [5]. Le parti, tuttavia, possono anche accordarsi diversamente e prevedere che l’accollo abbia come effetto quello di liberare il debitore originario dall’obbligazione assunta, con la conseguenza che, qualora il creditore non veda soddisfatto il proprio credito, non potrà, in un secondo momento, agire nei confronti del debitore originario [6].