Ho in attivo due crediti con la stessa finanziaria uno con addebito RID sul mio conto corrente, l’altro con versamento sul conto corrente della finanziaria con bollettini prestampati. In caso di insolvenza dei suddetti è possibile il pignoramento sulla busta paga superiore al 20% visto che i finanziamenti sono due? Sono un dipendente statale.
La normativa che disciplina ancora oggi i pignoramenti in danno dei dipendenti statali è quella contenuta nel
Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950. In particolare il decreto citato stabilisce all’articolo 2 che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato e dagli altri enti sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimentidovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai Comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
La norma appena citata, perciò, non prevedeva in alcun modo che lo stipendio di un dipendente statale potesse essere pignorato da un privato (come è la società finanziaria del caso specifico).
Negli anni scorsi, però, a seguito di interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988), la norma è stata “riscritta” ed oggi è possibile pignorare fino ad un quinto lo stipendio di un dipendente dello Stato, o di altri enti pubblici, per ogni tipo di credito vantato.
Non ha subìto invece modifiche la norma sul pignoramento dello stipendio dei dipendenti dello Stato nel caso in cui vi sia un simultaneo concorso di cause: nel caso, cioè, in cui esistano più crediti, lo stipendio del dipendente statale non potrà essere pignorato in misura superiore alla sua metà, ma questo è possibile solo se uno dei crediti sia un credito per alimenti (quelli dovuti ai parenti in stato di bisogno).
Pertanto, nel caso specifico, siccome i crediti che incombono sullo stipendio del lettore sono entrambi crediti di privati e non vi sono crediti alimentari, non vi potrà essere pignoramento fino alla metà dell’ammontare dello stipendio, ma la quota massima pignorabile resterà quella di un quinto.
Naturalmente sarà possibile che, di quinto in quinto, mensilmente lo stipendio del lettore sia oggetto di pignoramento fino a che entrambi i crediti della finanziaria non saranno soddisfatti (tecnicamente si suole affermare che il pignoramento che va oltre il quinto si accoda, cioè attende che si esaurisca il primo pignoramento per poi subentrare nei prelievi, ma sempre nel rispetto del limite del quinto pignorabile).
Infine, nel caso in cui lo stipendio del lettore sia accreditato su conto bancario o postale a quest’ultimo intestato, il pignoramento può colpire l’intero saldo, se l’accredito sul conto è avvenuto prima del pignoramento, nella misura che eccede il triplo dell’assegno sociale pari ad euro 448,07 (cioè sarà pignorabile interamente la somma, che eccede l’importo di Euro 1.344,21, esistente sul conto prima del pignoramento), mentre gli accrediti sul conto dello stipendio successivi alla data del pignoramento saranno pignorabili solo entro il limite di un quinto del singolo accredito (in questo senso dispone l’articolo 545, 8° comma, del codice di procedura civile).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte