Se l’Agenzia delle Entrate deposita gli avvisi di ricevimento in fotocopia: come contestare la notifica.
Spesso i contribuenti impugnano l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo/ipoteca o il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando la mancata notificadelle precedenti cartelle di pagamento.
Altrettanto spesso l’Agente della Riscossione, per fornire la prova della notifica, deposita in giudizio le fotocopie delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Queste fotocopie possono essere idonee a provare la notifica? Il giudice può basarsi su di esse per accertare che le cartelle sono state effettivamente notificate, rigettando così il ricorso del contribuente?
La giurisprudenza è divisa tra coloro che sostengono che sia necessaria la produzione degli originali e coloro che lasciano al giudice di merito la facoltà di considerare le fotocopie idonee a provare l’avvenuta notifica. Il dato certo è che tutti concordano nel ritenere necessario e indispensabile, per il contribuente che voglia contestare le fotocopie, disconoscerle espressamente alla prima udienza o nella prima difesa utile dopo la loro produzione.
Come si contestano le cartelle e relate prodotte in fotocopia
È bene sapere che, finché nessuno contesti la validità delle copie fotostatiche di atti e documenti, questi fanno piena prova al pari degli originali dai quali sono estratte. Secondo il codice civile [1], infatti, le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Una recente pronuncia della Commissione tributaria Regionale della Calabria [2], riprendendo l’orientamento maggioritario della Cassazione, ha chiarito come, ai fini della contestazione della validità probatoria delle fotocopie, è necessario l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale.
L’espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina del codice di procedura civile [3] e cioè:
– colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione;
– la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta
- se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace (cioè non si costituisce in giudizio);
- se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Cosa succede se il contribuente disconosce le fotocopie
Dalla disciplina appena riportata, consegue che:
- la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione;
- il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva lafacoltà del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova [4].
Secondo un orientamento della Cassazione, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre quest’ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è preclusa l’utilizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
Perché il giudice può ritenere provata la notifica attraverso le fotocopie
Secondo i giudici calabresi, le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi. Esse non si applicano, invece, quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie; in questa seconda ipotesi il giudice resta libero di formare il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante [5].
Ebbene, la produzione degli avvisi di ricevimento in fotocopia è volta a dimostrare unfatto storico, quale appunto l’avvenuta notifica, per cui il disconoscimento espresso non vincola il giudice; questi può avvalersi anche delle semplici fotocopie per ritenere avvenuta la notifica delle cartelle al destinatario.