I dati raccolti durante le indagini della Guardia di Finanza in assenza del legale rappresentante della società sono inutilizzabili.

L’accertamento fiscale nei confronti di una società, fondato su atti e documenti contabili rinvenuti dallaGuardia di Finanza, è nullo qualora al momento dell’ispezione/acceso presso i locali non era presente il legale rappresentante o comunque un suo delegato. I relativi documenti, poiché raccolti illegittimamente, non possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per fondare un atto impositivo.

È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze [1].

Gli accessi e le ispezioni fiscali effettuate in assenza del responsabile o di un suo delegato o addetto alla società sono illegittimi in quanto effettuati in violazione dei principi di garanzia del contribuente e soprattutto in contrasto con la Costituzione che prevede l’inviolabilità del domicilio tra i diritti dei cittadini.

Ne deriva che, se le contestazioni mosse dal Fisco sono basate sui dati estrapolati dalleagende rinvenute a seguito dell’accesso irregolare effettuato dai militari della Guardia di Finanza, esse non possono costituire il presupposto degli atti di accertamento.

Si ricorda che, proprio per l’invasività della indagini fiscali presso i locali aziendali o commerciali, il legislatore ha imposto alcune regole a tutela dei contribuenti. Vediamo quelle principali.

Innanzitutto, gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali possono essere effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Orari degli accessi e verifiche fiscali

Gli accessi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Obbligo di informazioni al contribuente

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta (per esempio commercialista).

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

Rilascio pvc e notifica avviso di accertamento

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

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