La motivazione della cartella di pagamento è necessaria: il contribuente deve poter comprendere le ragioni della richiesta di pagamento.
Come fai a difenderti da un nemico che non conosci e non vedi? Se lo scopo della cartella di pagamento è quello di mettere in mora il contribuente, intimandogli il versamento delle tasse non corrisposte, essa serve anche a dargli la possibilità e il tempo per tutelarsi e dimostrare di essere in regola, in modo da evitare il pignoramento. Per poter realizzare questa funzione, la cartella di pagamento deve essere motivata, deve cioè avere una causale chiara e comprensibile. Se gli elementi indicati nella cartella non consentono di risalire alle ragioni del prelievo, l’atto dell’Agenzia Entrate Riscossione non va pagato. Risultato: è nulla la cartella esattoriale con causale generica. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale della Puglia [1].
Immagina di ricevere una diffida di pagamento da parte di una persona che si vanta di essere tuo creditore, nella quale ti chiede di pagare una determinata somma, senza però specificare a che titolo è dovuta, quando è nato il debito, in forza di quale contratto o altro obbligo. Se non riesci a ricordare la causa di tale debito è chiaro che non potrai neanche verificare l’esattezza dell’importo richiesto o se hai già versato il dovuto. Ecco perché la legge richiede che le ragioni del credito vadano sempre esplicitate quando si chiede un pagamento. Lo stesso discorso vale per la cartella esattoriale: affinché sia valida, deve indicare la motivazione. Secondo la giurisprudenza è infatti nulla la cartella di pagamento per omessa motivazione.
Questa affermazione va comunque rapportata al singolo caso: è chiaro che se la cartella è solo l’ultima di una lunga serie di atti già spediti e ricevuti dal contribuente, tramite i quali questi è stato messo in condizione di conoscere la natura del credito e di presentare opposizione, l’obbligo di motivazione è più generico. È verosimile infatti che, in tali situazioni, debitore non cada dalla nuvole e possa facilmente ricostruire tutta la vicenda e le ragioni della cartella stessa. Dunque, bisogna trovare la giusta via di mezzo tra obbligo di motivazione della cartella e inutile ripetizione di informazioni già fornite in precedenza. Su questo aspetto si è più volte pronunciata la giurisprudenza sancendo la nullità della cartella esattoriale con causale generica. Come abbiamo già spiegato in Cartella di pagamento: la motivazione,
per i giudici è nulla per difetto di motivazione la cartella nella quale non è facilmente comprensibile quale somma sia richiesta a titolo di imposta, di sanzione e di interessi [2]; la cartella con importi iscritti a ruolo indicati come «omessi o carenti versamenti», rendendo poco agevole per il contribuente la verifica sull’eventuale esattezza dei dati e calcoli forniti dall’Ufficio [3], la cartella avente ad oggetto il bollo auto in cui non emerge la targa del veicolo per cui si chiede il recupero della tassa automobilistica [4].
Questa giurisprudenza è stata ripresa dalla sentenza in commento della Commissione Tributaria Regionale della Puglia secondo cui il contribuente deve poter comprendere le ragioni della pretesa per decidere la propria strategia. Per cui è da considerarsi insufficiente una causale come, ad esempio, «Ires interessi». La cartella, in tal caso, va annullata poiché tale dicitura non può essere considerata una motivazione giuridica e può, inoltre, riferirsi, per la sua genericità, a differenti debiti, magari già estinti dal contribuente [5].
Lo scopo della motivazione della cartella è di far capire al contribuente le ragioni della richiesta di pagamento. Tale lacuna non può essere sanata in giudizio: se il contribuente presenta ricorso per chiedere l’annullamento della cartella con causale generica, è ormai inutile la costituzione dell’esattore con cui vengono spiegate le ragioni della pretesa.
Per i giudici pugliesi la cartella esattoriale, in quanto atto impositivo idoneo ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve essere adeguatamente motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa. Inoltre, nell’avanzare le proprie legittime pretese, l’ente impositore deve mettere il contribuente in condizione di capire i motivi, i presupposti e le ragioni che giustificano il provvedimento, in modo da consentirgli di decidere se adeguarsi oppure opporsi.
Questa giurisprudenza è stata ripresa dalla sentenza in commento della Commissione Tributaria Regionale della Puglia secondo cui il contribuente deve poter comprendere le ragioni della pretesa per decidere la propria strategia. Per cui è da considerarsi insufficiente una causale come, ad esempio, «Ires interessi». La cartella, in tal caso, va annullata poiché tale dicitura non può essere considerata una motivazione giuridica e può, inoltre, riferirsi, per la sua genericità, a differenti debiti, magari già estinti dal contribuente [5].
Lo scopo della motivazione della cartella è di far capire al contribuente le ragioni della richiesta di pagamento. Tale lacuna non può essere sanata in giudizio: se il contribuente presenta ricorso per chiedere l’annullamento della cartella con causale generica, è ormai inutile la costituzione dell’esattore con cui vengono spiegate le ragioni della pretesa.
Per i giudici pugliesi la cartella esattoriale, in quanto atto impositivo idoneo ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve essere adeguatamente motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa. Inoltre, nell’avanzare le proprie legittime pretese, l’ente impositore deve mettere il contribuente in condizione di capire i motivi, i presupposti e le ragioni che giustificano il provvedimento, in modo da consentirgli di decidere se adeguarsi oppure opporsi.