Sanatoria dei ruoli di Equitalia e Agenzia Entrate Riscossione: riammissione degli esclusi, di chi non ha pagato e di chi non aveva aderito.
Torna la sanatoria delle cartelle, ora affidata ad Agenzia Entrate Riscossione, con la soppressione di Equitalia: con il nuovo decreto fiscale è stata difatti concessa sia la rimessione in termini per chi non è riuscito a rispettare le scadenze della precedente rottamazione, sia la riammissione per le domande rifiutate per chi aveva una rateazione in corso a fine 2016. È stato dato anche il via libera a nuove domande di adesione alla rottamazione, per tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 e per chi non aveva aderito alla precedente rottamazione, con carichi dal 2000 al2016.
La possibilità di rientrare nella definizione agevolata è sicuramente un’ottima occasione per chi, a causa di errori, disguidi o mancanza di liquidità, non è riuscito ancora ad effettuare i versamenti necessari, ma anche per chi ha ricevuto le cartelle dopo la chiusura della prima rottamazione o, ancora, per chi avrebbe voluto aderire alla vecchia sanatoria ma, per motivi diversi, non vi è riuscito.
I tempi per i morosi, tuttavia, sono stretti: per essere riammessi bisognerà infatti pagare tutto il dovuto senza possibilità di dilazioni entro il prossimo 7 dicembre. Salvo che, ovviamente, la conversione del decreto fiscale in legge non comporti ulteriori modifiche.
Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione sul funzionamento della rottamazione delle cartelle, sugli adempimenti per aderire alla nuova sanatoria e sulle nuove scadenze.
Indice
- 1 Come funziona la rottamazione delle cartelle
- 2 Per quali debiti vale la rottamazione delle cartelle
- 3 Rottamazione cartelle per i morosi della prima sanatoria
- 4 Rottamazione cartelle per gli esclusi
- 5 Rottamazione per i carichi dal 2000 al 2017
Come funziona la rottamazione delle cartelle
La sanatoria, o rottamazione delle cartelle, consiste nella possibilità di pagare i debiti con Equitalia/ Agenzia Entrate Riscossione azzerando le sanzioni e gli interessi di mora. Restano invece dovuti il capitale, gli interessi affidati all’Agente della riscossione (di regola si tratta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo), il costo di notifica della cartella, eventuali spese sostenute per procedure cautelari e esecutive e l’aggio di riscossione, commisurato alle somme dovute per la sanatoria.
Non possono essere dedotti della definizione gli importi già pagati a titolo di sanzioni einteressi di mora: pertanto, per chi ha già pagato gran parte delle sanzioni e degli interessi dovuti la convenienza della rottamazione è limitata.
Per quali debiti vale la rottamazione delle cartelle
La rottamazione delle cartelle è consentita per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017: sono inclusi anche gli accertamenti esecutivi, che non necessitano d’iscrizione a ruolo, oltre ai debiti ancora non riportati in atti o documenti formalmente trasmessi al contribuente.
Sono esclusi:
- dazi, accise e Iva all’importazione;
- somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme pretese a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
- sanzioni di carattere penale;
- sanzioni diverse da quelle collegate alla violazione di obblighi tributari o contributivi;
- per quanto riguarda le multe e le violazioni del codice della strada, la definizione è ammessa, ma con l’abbandono degli interessi moratori.
Rottamazione cartelle per i morosi della prima sanatoria
Il decreto fiscale riammette alla sanatoria tutti i contribuenti che, pur avendo presentato la domanda di rottamazione entro il 21 aprile 2017, non hanno pagato puntualmente le prime due rate, scadute a luglio e a settembre. Questi contribuenti possono essere riammessi alla rottamazione, ma tutti gli importi non versati, inclusi quelli della terza rata, devono essere pagati entro il 7 dicembre 2017.
Gli interessati devono poi pagare la quarta rata entro il 31 luglio 2018 e la quinta rata entro il 1° ottobre 2018.
Rottamazione cartelle per gli esclusi
La prima rottamazione poteva essere richiesta anche da chi aveva una dilazione in corsoo decaduta. Tuttavia, se la rateazione era ancora in corso al 24 ottobre 2016, per essere ammessi alla sanatoria era necessario aver pagato le rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016: la disposizione aveva lo scopo di penalizzare chi, avvertito dell’adozione della normativa sulla rottamazione, avesse strumentalmente interrotto i versamenti delle rate.
Purtroppo, però, l’adesione è stata impossibile anche per chi aveva pagato le rate relative all’ultimo trimestre 2016 ma aveva debiti pregressi, in quanto Equitalia imputava i pagamenti prioritariamente alle quote più vecchie: pertanto, per poter pagare le scadenze dell’ultimo trimestre 2016 occorreva pagare tutte le rate precedentemente scadute.
Di conseguenza, i contribuenti che, avendo rate scadute, si erano limitati a versare le quote relative all’ultimo trimestre, si sono visti rigettare la domanda di rottamazione. Col nuovo decreto fiscale, invece, questi debitori potranno essere ammessi alla sanatoria, se:
- presenteranno un’apposita domanda entro il 15 maggio 2018, utilizzando un modulo che dovrà essere messo a disposizione da Agenzia Entrate Riscossione entro il 2 gennaio 2018;
- pagheranno tutte le rate scadute a fine dicembre 2016, con gli interessi di mora, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018;
- pagheranno le somme derivanti dalla rottamazione delle cartelle affidate a fine 2016 in un massimo di tre rate, con scadenza 31 ottobre 2018 (40% del dovuto), 30 novembre 2018 (40% del dovuto) e 28 febbraio 2019 (20% del dovuto), assieme agli interessi di dilazione calcolati a partire dal primo agosto 2017.
Le rate scadute da versare entro il 31 luglio 2018 saranno comunicate dall’Agenzia entrate riscossione entro il 30 giugno 2018.