La legge sul sovra indebitamento o salva suicidi: come accedere al piano del consumatore o all’accordo coi creditori, la procedura e le condizioni del debitore.
Chi ha troppi debiti da non potervi fare fronte ha sempre visto il tribunale come il patibolo. Non ha mai pensato che, invece, potesse essere proprio la soluzione per togliersi dai guai. La possibilità che un giudice cancelli i debiti del cittadino con una semplice firma è stata introdotta nel 2012 con la famosa legge sul sovraindebitamento, a tutti meglio nota forse come «legge salva suicidi» o «fallimento del consumatore» [1]. Grazie ad essa, famiglie ed imprenditori che non riescono a far fronte alle proprie obbligazioni e non hanno sufficienti redditi per pagare trovano un modo per ripartire da zero e cancellare il passato. Finanziarie, carte revolving, mutui e rinegoziazioni, cartelle di pagamento e rateazioni troppo gravose, ipoteche e minacce di pignoramenti: con la legge “salva suicidi” è spesso possibile trovare un rimedio a tutte queste iatture. Chiaramente, si tratta di un beneficio a cui non può accedere chiunque – facile altrimenti sarebbe firmare contratti e poi sottrarsi ai propri impegni – ma solo chi si è indebitato non per propria colpa (ad esempio ha perso il lavoro o ha subito un tracollo imprevisto dell’attività d’impresa) e, anche lavorando per una vita intera, non avrebbe la possibilità di coprire il debito. Insomma, la legge sul sovraindebitamento serve ad accontentare un po’ il creditore (che, altrimenti, pur col ricorso al tribunale non riuscirebbe a ottenere tutti i propri soldi), sia il debitore (che, altrimenti, vivrebbe per sempre con una spada di Damocle gravosa). A queste condizioni, il giudice può cancellare i debiti; in determinati casi (che a breve illustreremo) lo può anche fare nonostante il dissenso dei creditori. Non parliamo di uno sconto o di una semplice dilazione. C’è chi ha ottenuto un taglio del 70%, trovandosi poi tenuto a pagare solo il residuo 30% e chi, “meno fortunato”, ha avuto uno sconto pari alla metà del debito. Mica poco se si considera che, prima di questa legge, i debiti non solo potevano rimanere a vita ma passavano anche agli eredi e non c’era modo di liberarsene (salvo l’inerzia del creditore avesse comportato la prescrizione del diritto). Oggi, invece, con la legge sul sovraindebitamento il debitore può dire “basta”. Vediamo dunque come funziona questo meccanismo, quali sono le condizioni per accedervi e quando, materialmente, il giudice può cancellare i debiti.
Indice
- 1 Chi può avvantaggiarsi della legge sul sovraindebitamento?
- 2 Quali sono i requisiti per usufruire della legge salvasuicidi?
- 3 Come si ottiene la cancellazione dei debiti dal giudice?
- 4 Per quali debiti è possibile la cancellazione?
- 5 A quanto devono ammontare i debiti?
- 6 Come si fa il piano del consumatore?
- 7 Come si fa l’accordo coi creditori?
- 8 Quali sono gli effetti della procedura?
- 9 Qualche precedente dei tribunali
Chi può avvantaggiarsi della legge sul sovraindebitamento?
A poter accedere ai benefici della legge salva suicidi sono un gran numero di soggetti. In primo luogo tutti i consumatori, ossia coloro che hanno contratto obbligazioni non nell’ambito della propria attività lavorativa. Parliamo quindi di chi ha firmato la finanziaria per l’acquisto di una televisione o di un’auto per la famiglia; di chi ha sottoscritto un contratto con una banca per una carta revolving, di chi ha firmato il mutuo per la casa ma poi non è riuscito a pagare, di chi non ha pagato multe, bollo auto ed altre imposte sui redditi ed ha ricevuto le famigerate cartelle esattoriali.
In secondo luogo possono usufruire della legge salvasuicidi tutti gli imprenditori, ma solo quelli che non rientrano nei requisiti della legge fallimentare ossia che non possono fallire. Si tratta cioè di coloro che sono titolari di una impresa o soci di una società la cui impresa:
- ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
- ha realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori a euro 200.000;
- ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.
Inoltre, non possono fallire i coltivatori diretti, gli artigiani e tutti coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
Quindi, può ad esempio usufruire della legge salva suicidi l’agente di commercio, la società semplice, il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno, il piccolo artigiano, l’idraulico o la ditta di riparazioni edili di piccole dimensioni, basata prevalentemente sul lavoro dei suoi stessi soci. Anche il professionista (pure quello organizzato in associazione con altri professionisti) può accedere alla legge salvasuicidi poiché non esercita un’attività imprenditoriale.
In sintesi, i beneficiari della legge sul sovra indebitamento sono:
- l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore oppure perché imprenditore non commerciale;
- il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;
- il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Quali sono i requisiti per usufruire della legge salvasuicidi?
Il debitore deve essere meritevole. Significa che non si deve essere indebitato per propria colpa, sapendo cioè che non avrebbe mai potuto adempiere. Il debitore non deve aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Questo requisito è chiesto con più forza nel piano del consumatore. Qui infatti la relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontaria- mente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Come si ottiene la cancellazione dei debiti dal giudice?
Sono tre i modi per liberarsi dai debiti disciplinati dalla legge 3 del 2012. Nella prima, detta «piano del consumatore» non è necessario il consenso dei creditori e il debitore si rivolge direttamente al giudice per la decurtazione delle sue passività. Nella seconda, invece, chiamata «accordo coi creditori», è necessario il consenso del 60% dei crediti complessivi. Nella terza invece si raggiunge, concordemente, un programma di liquidazione di determinati beni del debitore e col ricavato i creditori si soddisfano. Sicuramente il primo metodo è il migliore perché non passa dal nulla osta dei creditori, ma vi può accedere solo il consumatore e il debitore civile, mentre per tutti i debiti contratti con l’attività commerciale o per quelli misti (sia come consumatore che per l’attività commerciale) c’è solo la via dell’accordo coi creditori.
Ricapitoliamo quali sono le tre procedure possibili:
- accordo coi creditori: il debitore propone ai creditori, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, ove approvato da parte dei titolari di almeno il 60% dei crediti complessivi, è depositato in tribunale per il procedimento di omologazione e, in caso di omologazione, l’accordo è obbligatorio anche nei confronti dei creditori non aderenti;
- piano del consumatore: redatto con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi e avente le medesime finalità dell’accordo di cui al precedente punto. Tale procedura non richiede l’approvazione dei creditori e, laddove riceva l’omologazione da parte del tribunale, produce effetti esdebitatori nei confronti di tutti i creditori;
- liquidazione dei beni: più vicina alla procedura fallimentare, non produce automaticamente effetti esdebitatori, salvo che non venga attivato uno specifico procedimento su ricorso del debitore e a determinate condizioni.