Omessa dichiarazione dei redditi e infedele dichiarazione: le differenze con la dichiarazione fraudolenta e le soglie oltre le quali scatta il reato.

Evasione fiscale e frode fiscale, due nomi che sembrano molto simili, almeno nelle conseguenze; in entrambi i casi il contribuente non paga le tasse. Ma non è detto che chi “evade” commetta anche una “frode”. L’evasione è un comportamento, di norma, passivo, costituito dal mancato versamento dei tributi; la frode richiede invece qualcosa in più, dei raggiri volti a far apparire una situazione diversa da quella reale. In questo breve articolo cercheremo di spiegare quali sono le differenze tra evasione fiscale e frode fiscale, anche al fine di smontare alcune false convinzioni che, in materia di illeciti tributari, spesso si formano.

Cos’è l’evasione fiscale 

Quando si parla di evasione fiscale si intende, comunemente, il mancato pagamento delle imposte e si pensa subito a un reato, ossia a un illecito penale. Anche se i luoghi comuni dipingono l’evasore come colui che «volontariamente» si sottrae al pagamento delle imposte, per la legge l’evasore è anche colui che «non può» pagare. Ciò che rileva, dunque, è l’inadempimento in sé, a prescindere dalle cause. Eccezionalmente la legge giustifica l’evasione quando il contribuente riesce a dimostrare di essere stato nell’oggettiva e incolpevole impossibilità di procurarsi i soldi per lo Stato.

Detto ciò, sfatiamo subito un luogo comune: l’evasione fiscale non è un reato, non almeno entro determinate soglie (peraltro abbastanza ampie, nelle quali ricadono di solito tutti i piccoli contribuenti, gran parte dei professionisti e le micro imprese).

Questo non vuol dire che non si venga puniti, ma le sanzioni non saranno di tipo penale. Si tratterà solo di sanzioni amministrative, ossia dell’obbligo di pagare delle “multe”, che si andranno a sommare all’imposta evasa e agli interessi. Tutto ciò che rischia il contribuente, però, è una cartella esattoriale e il pignoramento, ma non certo un procedimento penale e la fedina.

Superate le soglie previste dalla legge si rientra invece nel reato e, allora, scattano sanzioni più severe, finanche l’arresto. Secondo parte della giurisprudenza, se con l’accertamento con adesione si scende al di sotto di tali soglie, il reato viene meno e non può più essere applicata la relativa sanzione penale.

Attenzione: possono confluire nel penale solo le violazioni relative alle imposte dirette (ad esempio l’evasione dell’Irpef) e all’Iva mentre non costituiscono mai reati le violazioni in materia di Irap, imposte indirette e altri tributi diversi.

Ma in cosa consiste l’evasione fiscale? In questo concetto rientrano numerosi comportamenti, tutti tipizzati dalla legge. Vi è, ad esempio, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la non fedele compilazione della dichiarazione stessa (tacendo dei redditi percepiti oppure facendo risultare dei costi superiori rispetto a quelli effettivi), l’assenza di documenti fiscali per i quali è prescritta al conservazione, ecc.

Quando l’evasione fiscale è un reato

Vediamo quali sono le soglie di evasione oltre le quali scatta il penale e in quali casi invece si rientra nell’illecito amministrativo.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

È il comportamento di chi non presenta la dichiarazione dei redditi entro i termini di scadenza previsti dalla legge per il singolo periodo di imposta.

Il reato scatta solo se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro. Rileva solo l’Irpef e non l’Irap. Per cui, per l’omessa presentazione della dichiarazione Irap non c’è mai reato.

La pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Se invece l’imposta evasa è inferiore a 50mila euro le sanzioni sono sempre amministrative e sono:

  • da 250 a 1.000 euro se l’imposta non è dovuta;
  • da 150 a 500 euro se non è dovuta l’imposta e la dichiarazione viene presentata entro l’anno successivo;
  • dal 120 al 240% in tutti gli altri casi.

Omessa presentazione della dichiarazione Iva

In tale ipotesi il reato scatta con una imposta evasa di oltre 50mila euro.

Se invece l’imposta evasa è inferiore a 50mila euro le sanzioni sono sempre amministrative e sono:

  • da 250 a 1.000 euro se l’imposta non è dovuta;
  • da 150 a 500 euro se non è dovuta l’imposta e la dichiarazione viene presentata entro l’anno successivo;
  • dal 120 al 240% in tutti gli altri casi.

Infedele dichiarazione

È il comportamento di chi non indica, nella dichiarazione, dei redditi percepiti o li indica in misura inferiore (ad esempio se si ottiene un canone di affitto in nero o si emette una fattura per un importo inferiore a quello ricevuto) o ancora dichiara delle spese che non ha invece sopportato.

Anche in questo caso la sanzione è sempre amministrativa, salvo che si raggiunga la soglia del penale. Questa si ha quando:

  • l’imposta evasa è superiore a 150mila euro;
  • gli elementi attivi sottratti all’imposizione (anche tramite indicazione di elementi passivi fittizi) sono superiori al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è maggiore del 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque ad € 3.000.000 (dichiarazione infedele sopra soglia)

Omesso versamento Iva e ritenute certificate

Il reato di omesso versamento Iva e ritenute certificate scatta solo se il debito è superiore a 250mila euro.

Emissione di fatture false

Il reato scatta per l’emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o dell’Iva, a prescindere dall’utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall’importo (prima la soglia di punibilità era di 196 mila euro).

Quando non c’è reato

L’evasione non è punibile, in quanto non vi è dolo specifico, in caso di:

  • violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione;
  • errore su una legge diversa da quella penale quando ha cagionato errore sul fatto che costituisce reato.

Specie in materia di omesso versamento dell’Iva e dei contributi la giurisprudenza ritiene che, fornita la prova dell’oggettiva impossibilità di pagare non dipendente da colpe dell’imprenditore, il reato non sussiste. Si pensi a un’azienda che non ha potuto pagare l’Iva perché la pubblica amministrazione, sua cliente principale, non ha ancora pagato le fatture.

Quando si prescrive il reato

I vari reati in materia di evasione si prescrivono in base a un termine fissato dalla legge che è differente a seconda del reato. Nella gran parte dei casi (con esclusione per l’omesso versamento di ritenute certificate o di IVA, per l’indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per i quali rimane il termine di 6 anni), il termine di prescrizione è di 8 anni, decorrente dal momento in cui il reato si intende consumato.

Tale momento è diverso a seconda del reato (ad es. i delitti in materia di dichiarazione si intendono consumati all’atto della presentazione della dichiarazione; quelli di distruzione di documenti contabili all’atto dell’eliminazione della documentazione; quelli di occultamento della documentazione contabile all’atto della richiesta in sede di ispezione, ecc.).

Dichiarazione fraudolenta o frode fiscale

A differenza dell’evasione fiscale, la frode fiscale scatta quando il contribuente non si limita a «non pagare le imposte» ma pone un «comportamento attivo», ossia degli artifici e raggiri volti a occultare i propri redditi e a pagare meno tasse.

Qui siamo sempre nell’ambito del penale. Non ci sono quindi soglie di punibilità sotto le quali si rischiano solo sanzioni amministrative. In pratica, la frode fiscale è sempre un reato.

Esistono due tipi di dichiarazione fraudolenta (o frode fiscale):

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Pone in essere questo reato chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

  • la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
  • l’indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

Cosa significa «operazioni inesistenti»? Si ha inesistenza delle operazioni nelle seguenti ipotesi:

  • inesistenza oggettiva della dichiarazione, quando questa non sia mai stata posta in essere nella realtà;
  • inesistenza relativa, quando l’operazione abbia avuto luogo, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati nella fattura;
  • sovrafatturazione qualitativa, quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti;
  • inesistenza giuridica, quando la qualificazione giuridica dell’operazione così come rappresentata nelle fatture o nei documenti è difforme dalla realtà.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi del precedente reato, la legge punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento a ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o redditi e ritenute fittizi, purché congiuntamente sussistano due elementi:

  • l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Perché vi sia il «mezzo fraudolento» è necessario che la condotta sia connotata da particolare insidiosità derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile. La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata a evadere le imposte, di per sé non è un mezzo fraudolento.

Imposte sui redditi: quando l’evasione fiscale è reato

  Violazione  

  tipo di sanzione

  Sanzione

Ritardato od omesso versamento diretto (acconti, conguagli, versamenti periodici, saldi) delle imposte risultanti dalla dichiarazione  dei redditi:
– ritardo non superiore a 15 giorni amministrativa 1% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo
– ritardo superiore a 15 giorni ma non a 90 giorni amministrativa 15% dell’importo non versato
– ritardato od omesso versamento fuori dai casi precedenti amministrativa 30% dell’importo non versato
– omesso versamento, entro il termine per l’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, dell’IVA da dichiarazione  per importo superiore a € 250.000 per ogni periodo penale reclusione da 6 mesi a 2 anni
– omesso versamento, entro il termine per la dichiarazione dei sostituti, di  ritenute dovute o certificate  per importo superiore a € 150.000 per ogni periodo d’imposta penale reclusione da 6 mesi a 2 anni
    una rata  diversa dalla prima entro il termine di versamento della successiva per importi derivanti da accertamento con adesione e da conciliazione giudiziale amministrativa 45% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo
Errato utilizzo di crediti in compensazione in F24
– omessa presentazione del mod. F24 con compensazione a saldo zero amministrativa – per ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi: € 50
– per ritardo superiore: € 100
– compensazione per importo superiore al limite annuale amministrativa 30% dell’importo oltre il limite
– compensazione per importo annuale superiore a € 15.000 senza il visto di conformità amministrativa 30% dell’importo
– compensazione di credito IVA infrannuale superiore a € 5.000 senza preventiva presentazione del modello da cui emerge amministrativa 30% dell’importo
– compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo o passati in carico all’Agente della riscossione e scaduti per importo superiore a € 1.500 amministrativa 50% del debito scaduto e non pagato fino a concorrenza dell’importo compensato
– compensazione di crediti inesistenti (o in misura superiore a quella spettante) rilevata in sede di controllo automatico della dichiarazione amministrativa 30% dell’importo eccedente
– compensazione di crediti inesistenti (o in misura superiore a quella spettante) non rilevabile in sede di controllo automatico della dichiarazione amministrativa 50% dell’importo
– compensazione di crediti inesistenti per importo annuo superiore a € 50.000 penale reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
– compensazione di crediti non spettanti per importo annuo superiore a € 50.000 penale reclusione da 6 mesi a 2 anni
Incompletezza dei modelli di versamento quando non contengono elementi necessari per identificazione del soggetto che li effettua o per l’imputazione del versamento  amministrativa da € 100 a € 500
Alienazione simulata  o altri atti fraudolenti, su
– per ammontare complessivo del debito superiore a € 50.000 Penale Reclusione da 6 mesi a 4 anni
– per ammontare complessivo del debito superiore a € 200.000 Penale Reclusione da 1 anno a 6 anni

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