La nascita di un trust determina quella segregazione del patrimonio utile alla sua tutela 

Il timore di perdere il patrimonio personale e familiare a fronte di una crisi di impresa al giorno di oggi è molto diffuso. La crisi economica ha diffuso una certa urgenza nella necessità di blindare il proprio patrimonio per se e/o per i propri cari. Dunque, come tutelare il patrimonio personale? A tale scopo esistono strumenti mirati, diversi o combinati, a seconda delle finalità perseguite.

Si pensi al patto di famiglia, al fondo patrimoniale già esaminato nell’articolo dal titolo A cosa serve il fondo patrimoniale?, al vincolo di destinazione, ai contratti di assicurazione appositamente predisposti, al trust. La scelta di uno strumento piuttosto che di un altro tiene in considerazione numerosi fattori quali ad esempio lo scopo, i beneficiari, il patrimonio, lo status attuale, quello perseguito, la situazione professionale e familiare.  Se l’interesse da tutelare è quello di un terzo soggetto qualsiasi, allora il trust potrebbe essere lo strumento giusto. Vediamone dunque la disciplina, gli effetti, i vantaggi e le criticità.

Indice

  • 1 Cos’è il trust?
  • 2 Quali beni possono essere conferiti in trust?
  • 3 Trust: quante tipologie?
  • 4 Effetti del trust
  • 5 Trust: quale tassazione per la costituzione?

Cos’è il trust?

Per parlare del trust come forma di segregazione del patrimonio utile alla sua tutela iniziamo col dire in cosa consiste il trust. Il trust altro non è che un rapporto giuridico tra due soggetti, il disponente e il trustee, in cui il primo trasferisce beni o diritti in favore del secondo che li deve amministrare nell’interesse di un beneficiario oppure per uno scopo prestabilito. Accanto a questi due soggetti è possibile riscontrare la presenza di un guardiano nominato dal disponente per controllare l’operato del trustee. Il trust può essere istituito con atto fra vivi o per testamento. Nel primo caso è efficace durante la vita del disponente, mentre nel secondo caso è efficace solo con l’apertura della successione. Inoltre, la durata del trust èlimitata nel tempo: in Italia, ad esempio, non può superare i cento anni e sebbene normalmente sia irrevocabile, in alcuni casi, con l’atto istitutivo se ne può prevedere larevoca.

Dal punto di vista normativo deve dirsi che il trust non trova disciplina nel codice civile come la maggior parte dei contratti tipici, ma le regole del suo funzionamento sono contenute nella legge di ratifica della Convenzione dell’Aja [1].

Quali beni possono essere conferiti in trust?

Non vi sono limiti alla conferibilità di beni in trust. Infatti, possono essere conferiti tutti i tipi di beni, quali beni mobili e immobili e diritti di godimento sugli stessi, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni azionarie, aziende o rami di esse. I beni vengono formalmente intestati al trustee, questo ne diviene di fatto il legittimo proprietario e deve gestirli e amministrarli in modo da ricavarne un reddito. In nessun caso gli è consentito di usarli o goderne per finalità esclusivamente personali.

Trust: quante tipologie?

Tra gli addetti ai lavori il trust può essere distinto in diverse tipologie:

·         con beneficiari, ossia il trust costituito al fine di sostenere e proteggere dei beneficiari già individuati o individuabili come ad esempio anziani, bambini, figli, nipoti, ecc;

·         di scopo, ossia il trust funzionale al raggiungimento di uno scopo determinato;

·         liberale utilizzato per esigenze personali o familiari del disponente;

·         commerciale finalizzato a risolvere problematiche imprenditoriali.

Effetti del trust

L’effetto principale del trust è certamente quello della cosiddetta segregazione patrimoniale, ossia la creazione di un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustee e degli eventuali beneficiari con la conseguenza che i creditori personali di tali soggetti non possono rivalersi sui beni in trust. La caratteristica principale del trust dunque è molto simile a quella di altri istituti giuridici di matrice nazionale come il fondo patrimoniale [2] o il patrimonio destinato [3] espressamente previsti dal codice civile. Riguardo agli effetti sui protagonisti del negozio giuridico, invece, si può dire che con la costituzione del trust il disponente esce di scena, ma può riservarsi la facoltà di indirizzare alcune scelte operative del trustee mediante delle memorie scritteInvece il trustee diventa proprietario dei beni in trust, con il vincolo di impiegarli e disporne secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo e di rendere conto della sua attività di gestione.

Trust: quale tassazione per la costituzione?

La tassazione per la costituzione del trust varia a seconda del suo contenuto. Infatti se l’atto istitutivo contiene solo la volontà del disponente di dar vita al trust con le relative regole di funzionamento, si applica unicamente l‘imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, per la costituzione del vincolo di destinazione [4]. Se, invece, l’atto istitutivo contiene anche il trasferimento dei beni o diritti in capo al trustee, oltre all’imposta di registro, va applicatal’imposta di donazione con le relative imposte e se sono conferiti immobili, anche le imposte catastali. 

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