Ho chiesto un fido aziendale, ma mi è stato negato per via di un debito con una società finanziaria. Ho provveduto al pagamento, ricevendo anche lettera liberatoria, ma in banca nel momento in cui ho richiesto un mutuo ho scoperto che la sofferenza non era stata ancora cancellata. La finanziaria da me contattata per avere spiegazioni, mi informa che resterò segnalato per altri due anni e che la raccomandata con il preavviso della imminente segnalazione non mi era mai pervenuta perché avevo cambiato indirizzo. Cosa posso fare? Preciso che ho cambiato residenza un anno prima della segnalazione.

Effettivamente, il codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti al suo articolo 4, comma 7, dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.

I sistemi di informazioni creditizie (SIC) sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste e rapporti di credito intrattenuti con banche e società finanziarie.

Le banche e società finanziarie (definite appunto “partecipanti”) conferiscono ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela e, d’altro canto, vi accedono per conoscere la storia creditizia di quanti chiedano loro un finanziamento al fine di valutare l’affidabilità dei soggetti censiti e concedendo il finanziamento solo a quanti offrano maggiori garanzie per la restituzione dell’importo.

L’interessato, con una semplice richiesta, ha il diritto di conoscere quali siano i propri dati censiti nei SIC. Se censiti erroneamente, l’interessato ha il diritto di ottenerne la cancellazione, modifica, integrazione o aggiornamento.

Gli enti finanziari inoltre sono obbligati a trasmettere senza ritardo i dati relativi agli aggiornamenti (come in caso di successivo pagamento).

Il codice citato disciplina, a partire dal primo gennaio 2005 (data di sua entrata in vigore), l’attività delle banche dati e degli enti finanziari che vi accedono e prevede una serie di regole a tutela dei dati dei soggetti censiti ed, in sostanza, un codice comportamentale che gli intermediari creditizi o gli istituto di credito (banche e finanziarie), titolari del trattamento dei dati personali della clientela, devono seguire.

Tra queste regole è sicuramente previsto, come visto, il dovere di inviare un preavviso in caso di ritardi nei pagamenti.

La norma si basa sull’esigenza di offrire al debitore la possibilità di poter intervenire prima della segnalazione della morosità alla centrale rischi privata ed è per questo che deve arrivare al destinatario in tempo utile per permettergli l’eliminazione del presupposto della segnalazione, così cercando di evitare anche segnalazioni che si rivelerebbero inutili in caso di immediata regolarizzazione da parte dell’interessato.

Si tratta invero di una norma ancora poco conosciuta che le banche e gli intermediari creditizi tendono a non applicare. Il medesimo codice prevede inoltre tempi di conservazione dei dati ben precisi, al termine dei quali i dati vengono automaticamente cancellati dal sistema.

Sono previsti tempi diversi a seconda che si tratti di dati negativi (ritardi nei pagamenti, sofferenze, inadempimenti, cessioni del credito ecc) o positivi ed, ancora, a seconda della diversa tipologia e della gravità dell’inadempimento.

Di seguito uno schema sintetico:

– in caso di richiesta di finanziamento, i dati personali possono essere conservati per un massimo di 180 giorni oppure 30 giorni in caso di rifiuto della richiesta o di rinuncia alla stessa;

– in caso di morosità per ritardi non superiori a due rate (o due mesi) poi sanate, 12 mesi dalla regolarizzazione;

– in caso di ritardi superiori poi sanati, 24 mesi dalla regolarizzazione;

– in caso di eventi negativi (morosità, inadempimenti, sofferenze) non sanati, 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in presenza di successive modifiche che abbiano inciso sul finanziamento);

– in caso di rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi), le informazioni possono essere conservate per 24 mesi dalla data di scadenza del rapporto, oppure 36 mesi se risultano presenti nel sistema informazioni di tipo negativo per ritardi od inadempimenti non regolarizzati.

Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame, per quanto dal lettore riferito, il preavviso non sembra essere mai arrivato a destinazione per un comportamento addebitabile alla società finanziaria che, sia prima di inviare la raccomandata che dopo, non si è premurata di verificare il suo attuale indirizzo di residenza (sempre che il lettore lo abbia al tempo comunicato al Comune).

Il dato di fatto che qui interessa è che quindi la raccomandata mai è giunta a destinazione, non ricevendo pertanto alcun preavviso circa la imminente segnalazione, con conseguente impossibilità per il lettore di regolarizzare la sua posizione in tempi utili.

Il consiglio pratico che si fornisce al lettore è di inviare una diffida alla società finanziaria, segnalando di non avere mai ricevuto alcun preavviso e chiedendo espressamente di ordinare la cancellazione del suo nominativo dal Crif, avvertendo che in caso contrario si rivolgerà all’autorità competente. L’esiguità dell’importo (comunque saldato) a causa del quale il lettore è stata segnalato ed il mancato preavviso possono con buona probabilità spingere la società finanziaria ad adempiere all’invito, senza (e prima) di fare un’eventuale istanza all’Arbitro Bancario.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Elisa Tiberi

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