Tutte le regole sulle cause in CTP e CTR per impugnazione degli atti dell’Agenzia delle Entrate e delle cartelle di pagamento di Equitalia:competenza, contributo unificato, tentativo di mediazione, notifica del ricorso, costituzione, prove, richiesta di sospensione.
Il processo tributario, che si svolge davanti alle Commissioni Tributarie (quella Provinciale in primo grado, quella Regionale in secondo) è regolato, al pari del processo civile ordinario, da norme che, per chi non è esperto del settore, possono rivelarsi insidiose e irte di ostacoli: dalla competenza del giudice al tentativo di mediazione, dalla regole sulla notifica del ricorso a quelle sulla costituzione in giudizio, dalle prove alle decadenze processuali, dal contenuto dell’atto di ricorso a quelle sulla possibile sospensione dell’atto impugnato.
Per fare chiarezza su tutte queste questioni è intervenuta una guida pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e che riportiamo qui di seguito perché costituisce un valido strumento operativo.
Peraltro, la materia è oggi estremamente attuale per via dell’ampio peso che, ormai, sta assumendo il contenzioso con il fisco. Ricordiamo infatti che le cause di competenza delle CTP (Commissioni Tributarie Provinciali) e CTR (Commissioni Tributarie Regionali) riguardano, in gran parte, l’impugnazione degli atti di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e le famigerate cartelle di pagamento notificate da Equitalianonché le relative ipoteche e fermi auto.
Senza voler anticipare il contenuto della guida che riportiamo qui di seguito, ricordiamo solo che, di norma, il contribuente può proporre ricorso contro gli atti dell’Agenzia delle Entrate e le cartelle esattoriali di Equitalia entro 60 giorni dalla notifica dei medesimi. Il termine è perentorio, con la conseguenza che se l’impugnazione è proposta oltre i 60 giorni, il ricorso è inammissibile.
Peraltro di recente la Cassazione ha chiarito che il rispetto dei 60 giorni vale anche tutte le volte in cui il vizio fatto valere è quello dell’inesistenza dell’atto impugnato (tipologia di vizio che, invece, nel processo civile ordinario, non conosce termini di decadenza e può essere fatto valere – nonché rilevato d’ufficio dal giudice – in ogni stato e grado del processo).
In ogni caso, si ritiene che, anche nell’ambito del processo tributario, si possa applicare la regola del codice di procedura civile, in base alla quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
C’è poi il capitolo della nuova mediazione-reclamo, per l’impugnazione di tutti gli atti avanti alle CTP di valore superiore a 20.000 euro (leggi a riguardo “Come fare la nuova istanza di reclamo-mediazione tributaria”). La regola vale anche per l’impugnazione di fermi e ipoteche di Equitalia.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, deve provvedere al pagamento del contributo unificato. In seguito la parte deve allegare la ricevuta all’atto giudiziario relativo e inserirla nel fascicolo d’ufficio. Se il pagamento avviene presso le rivendite di generi di monopolio, il contrassegno rilasciato deve essere applicato su apposito modello di comunicazione di versamento reperibile sui siti internet www.agenziaentrate.gov.it o www.finanze.it.
Ai fini della corretta applicazione del contributo, le parti nel primo atto difensivo devono:
– dichiarare il valore della causa per la determinazione del contributo unificato (non nel processo amministrativo); in caso di omissione, la causa si considera dello scaglione di valore più alto;
– indicare il codice fiscale della parte, il numero di fax e l’indirizzo PEC del difensore: in mancanza, il contributo dovuto è aumentato della metà.
Ricordiamo che la proposizione del ricorso alla CTP non preclude la possibilità di presentare un ricorso in autotutela. Se infatti il contribuente ritiene che le somme richieste dall’Agenzia o da Equitalia non siano dovute, in tutto o in parte, può presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso il ruolo, facendo, tuttavia, attenzione alla tempistica in quanto la presentazione dell’istanza non interrompe il decorso del termine utile (60 giorni dalla notifica della cartella) entro il quale può essere effettuato il pagamento prima che inizi la riscossione coattiva o per l’impugnazione della cartella.
Indice
1. IL RICORSO TRIBUTARIO
Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo (per le controversie di valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
Il decreto legislativo n. 156/2015 ha introdotto alcune importanti novità alla normativa sul contenzioso tributario.
Anzitutto, dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti.
Tra le altre principali novità contenute nel decreto:
- l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro; l’istituto, quindi, non riguarderà più soltanto le liti derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate
- l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado
- la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione
- le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente)
- l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica
- l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza
- l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente
- l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
- in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate e delle Dogane e dei monopoli da altri enti impositori (regioni, enti locali, camere di commercio, ecc.), dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione
- in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. Inoltre, se vi è accordo tra le parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (cosiddetto ricorso “per saltum” – art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).
- tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio
- le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, se previsto, dell’avviso che precede l’espropriazione forzata.
Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.
Per le domande di rimborso alle quali l’Agenzia delle Entrate non ha dato risposta, il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
I termini per proporre ricorso sono sospesi nel periodo feriale (1º agosto – 31 agosto).
Nel ricorso devono essere indicati:
- la Commissione tributaria cui è diretto
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato
- il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
- l’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto
- l’atto impugnato e l’oggetto della domanda
- i motivi.
Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.
Il ricorso deve essere notificato, innanzitutto, all’ufficio che ha emesso l’atto contestato:
- mediante consegna diretta
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria l’originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.
Per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso all’ente impositore.
Con il decreto legge n. 138/2011 è stato introdotto l’obbligo di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione:
- delle parti
- del difensore che si costituisce
- dell’atto impugnato
- della materia del contendere
- del valore della controversia
- della data di notifica del ricorso.
La nota di iscrizione consente alle Commissioni tributarie di rilasciare a chi si costituisce in giudizio il numero di ruolo assegnato nel registro generale dei ricorsi o nel registro generale degli appelli.
IL CONTRIBUTO UNIFICATO
Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso principale e incidentale è dovuto il contributo unificato (che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l’imposta di bollo).
L’importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite. A tal fine, le parti hanno l’obbligo di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato in 120 euro.
GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
VALLORE DELLA CONTROVERSIA | CONTRIBUTO |
fino a 2.582,28 euro | 30 euro |
oltre 2.582,28 e fino a 5.000 euro | 60 euro |
oltre 5.000 e fino a 25.000 euro (e liti di valore non determinabile) | 120 euro |
oltre 25.000 e fino a 75.000 euro | 250 euro |
oltre 75.000 e fino a 200.000 euro | 500 euro |
oltre 200.000 euro | 1.500 euro |
Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Se la controversia riguarda solo l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse. Se nel ricorso manca la dichiarazione del valore della lite, il contributo è pari all’importo maggiore (1.500 euro), poiché il processo si presume di valore superiore a 200.000 euro.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:
- con il modello F23 (per il versamento occorre indicare il codice tributo 171T)
- con bollettino di conto corrente postale (conto corrente n. 1010376927, intestato alla “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011”)
- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).
La ricevuta del versamento va allegata alla copia del ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria.
Se il pagamento è stato effettuato presso le rivendite di genere di monopolio, occorre apporre il contrassegno nell’apposito spazio della nota di iscrizione a ruolo.
Il contributo unificato è aumentato della metà, se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o la parte non indica il codice fiscale.
Assistenza tecnica
Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato.
Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il decreto legislativo n. 156/2015 ha inserito tra i soggetti abilitati all’assistenza tecnica i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza.
Tuttavia, per esercitare la difesa tecnica essi devono essere in possesso congiuntamente:
- del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o del diploma di ragioneria
- della relativa abilitazione professionale.
L’incarico ai difensori deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo.
Anche quando non è obbligatoria l’assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile) e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.
Sospensione dell’atto impugnato
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato.
Tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente, con un’apposita istanza, la sospensione dell’atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile.
La richiesta motivata può essere contenuta nel ricorso o essere presentata con atto separato. In quest’ultimo caso, l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.
L’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Se l’atto impugnato viene sospeso, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.
Se la Commissione concede la sospensione, gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.
Sospensione della sentenza
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, è possibile richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello.
In particolare, l’appellante può chiedere alla Commissione tributaria regionale di sospendere, in tutto o in parte, l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono “gravi e fondati motivi”.
Inoltre, la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività, per evitare che si verifichi un danno grave e irreparabile.
2. ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA
Discussione del ricorso e sentenza
La controversia è trattata, di norma, in “camera di consiglio” (senza la presenza delle parti).
Se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica, deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione e il dispositivo della sentenza viene comunicato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.
All’eventuale notifica della sentenza, invece, provvedono le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica della sentenza, nei successivi 30 giorni dovrà depositarne l’originale o copia autentica presso la segreteria della Commissione.Per le sentenze favorevoli al contribuente, anche non definitive, l’ufficio deve attivarsi tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.Se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso, per chiedere l’esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza), alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale
Con la sentenza la Commissione tributaria decide anche l’ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente.
In caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.
Le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive anche per quanto riguarda le spese di giudizio.
Pagamento del tributo in pendenza di giudizio
Se l’esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel seguente prospetto.
LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI DURANTE LE FASI DEL RICORSO
3. LA PROSECUZIONE DELLA LITE
Il ricorso in appello
La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente.
Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla notifica effettuata da una delle parti.
Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° al 31 agosto).
Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.
Il ricorso in Cassazione
Le sentenze pronunciate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i seguenti motivi:
- motivi attinenti alla giurisdizione
- violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto • nullità della sentenza o del procedimento
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Inoltre, dal 1° gennaio 2016, può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale (cosiddetto ricorso “per saltum”), saltando così il giudizio d’appello.
Tuttavia, questa possibilità è prevista solo se vi è un accordo delle parti in giudizio e quando il ricorso riguarda una questione di diritto.
4. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Dal 1° dicembre 2015 in Umbria e Toscana è stato avviato il processo tributario telematico, le cui regole operative e tecniche sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015.
In pratica, per i ricorsi notificati a partire dal 1° dicembre 2015, le parti si possono costituire in giudizio con modalità telematiche, previa notifica mediante PEC (posta elettronica certificata) del ricorso all’ente impositore, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell’Umbria.
L’avvio operativo in sole due regioni è finalizzato a testare le funzionalità realizzate nell’ambito del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T). Successivamente, si procederà alla graduale estensione alle altre regioni.
L’accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali, professionisti e cittadini) e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida.
La costituzione telematica consente alle parti processuali di:
- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie
- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.
L’utilizzo del nuovo processo telematico non è comunque obbligatorio per il ricorrente, il quale può continuare ad utilizzare le procedure tradizionali (presentazione cartacea dei documenti). Tuttavia, la parte che in primo grado ha utilizzato le modalità telematiche deve poi continuare ad utilizzarle per l’intero grado del giudizio e per l’eventuale appello, salvo che non vi sia sostituzione del difensore.
Al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si può accedere dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), sul quale vengono pubblicate le informazioni relative