In particolare, l’organo ispettivo ha, in primis, rilevato l’irregolarità della “mancata indicazione delle modalità di liquidazione“, nonchè della mancata liquidazione del numero di vacazioni e dell’assenza di adeguata motivazione.
In secondo luogo, si è evidenziata l’illegittimità della liquidazione delle spese di dattilografia e/o postali in violazione del principio dell’onnicomprensività, nell’onorario, della relazione sui risultati dell’incarico espletato.
In sostanza, a finire sotto la lente dell’Ispettorato sono quelle spese che il perito si trova a dover sostenere nello svolgimento del proprio incarico (stampe di documenti o fotografie, copie, riproduzioni, telefonate), ma di cui non sempre viene fornita adeguata documentazione e giustificazione in quanto il professionista utilizza la dotazione e l’attrezzatura di studio. Nulla quaestio, ovviamente, per gli esborsi debitamente documentati e liquidati dal giudice in separata sede rispetto al compenso.
Illegittime, secondo l’Ispettorato, sono apparse anche l’applicazione del criterio delle vacazioni in luogo di quello specifico previsto per la perizia contabile o per la perizia tecnica, nonché la liquidazione a forfait di spese di trasporto non documentate all’ausiliarie.
Rilievi che hanno portato l’Ispettorato generale di finanza a ribadire dei principi di cui, nello spirito di doverosa collaborazione istituzionale, il Ministero ha ritenuto che gli Uffici giudiziari dei rispettivi distretti debbano tenere conto.
Ausiliari del giudice: le indicazioni sulla liquidazione dei compensi
Quanto all’obbligo di motivazione, l’Ispettorato ha rammentato la necessità che i decreti di pagamento che i magistrati emettono per la liquidazione dei corrispettivi agli ausiliari debbano essere adeguatamente motivati (ex art. 168, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).
A tal proposito viene richiamata la giurisprudenza di Cassazione (sent. 3964/2013) secondo la quale il solo richiamo al D.M. Giustizia 30/5/2002 appare genericoquando non si accompagna a una esplicitazione delle modalità di computo nella concreta situazione de qua ; gli Ermellini, pertanto, sono pervenuti alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato in quanto è stata impedita la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Invece, relativamente alla liquidazione in base al criterio delle vacazioni, l’Ipsettorato rammenta che a norma dell’art. 1 della Tabella allagata al menzionato D.M. del 2002, l’applicazione di tale criterio è consentita solo nel caso in cui non sia possibile la determinazione degli onorari a percentuale, atteso il carattere residuale che dovrebbe avere il ricorso al criterio delle vacazioni nella liquidazione di tali compensi (ovvero nei decreti di pagamento in favore degli ausiliari).
Onorario omnicomprensivo e illegittima liquidazione di spese
Infine, quanto all’illegittima liquidazione di spese in violazione del principio di omnicomprensività dell’onorario, il disposto dell’art. 29 del D.M. 30/5/2002, stabilisce che tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito dalle tabelle, siano comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente quesiti.
Pertanto, secondo tale principio, gli onorari comprendono non solo la relazione con risultati, ma anche le attività professionali espletate e gli strumenti utilizzati anche a prescindere dalla particolare natura dell’incarico conferito.
Quest’ultima conclusione, come evidenzia il Sole 24 Ore, non appare tuttavia coerente nè con le norme né con la giurisprudenza: infatti, l’art. 29 cit. si riferisce esclusivamente a onorari e attività, ma non alle spese, le quali sono regolate da altre norme, come l’art. 56 d.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) il quale precisa che gli ausiliari del magistrato debbano presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione.
Sul punto, la Cassazione (sent. 18331/2015) ha precisato come la
nota spese vada accompagnata da documenti che giustifichino le
spese documentabili, mentre tali titoli non sono necessari per le spese
non richiedenti fatturazione o ricevuta fiscale che, ad esempio, insistono nella presentazione dell’elaborato (carta, cancelleria, etc.) e neppure per le
spese di trasporto dallo studio al tribunale o al luogo dove svolgere le operazioni di consulenza.