Guida completa alle novità introdotte dal decreto fiscale sulla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti con allegati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Lucia Izzo – A seguito del definitivo via libera da parte del Parlamento al decreto fiscale, convertito in legge, novità di rilievo sono state introdotte anche in relazione alla la c.d. rottamazione bis delle cartelle esattoriali.

La definizione agevolata dei carichi pendenti

La definizione agevolata dei carichi pendenti era stata introdotta dal decreto legge n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017. Si era, in tal modo, attivata una procedura con cui i contribuenti avrebbero potuto estinguere il debito correlato ai propri carichi inclusi in ruolo, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, ottenendo uno sconto sulle sanzioni incluse in tali carichi e sugli interessi di mora.
Il contribuente avrebbe dovuto, tuttavia, provvedere al pagamento integrale della somma dovuta, anche dilazionato in un numero massimo di rate; dall’omesso versamento, anche di una sola di queste, sarebbe derivata la decadenza della procedura di rottamazione e, pertanto, la possibilità per il fisco di agire in via cautelare o esecutiva per la riscossione delle somme inevase.
La procedura si sarebbe perfezionata, anche al fine della cessazione della materia del contendere, solo a seguito del versamento integrale e tempstivo dell’importo dovuto.

La rottamazione “bis” delle cartelle

La rottamazione c.d. “bis”, prevista dal collegato al decreto fiscale, provvede a un ampliamento della platea di coloro che potranno accedere alla definizione agevolata dei carichi fiscali. Si tratta di un’operazione dalla quale si prospetta di incassare un gettito pari ad almeno 209 milioni di euro.
In primis, vengono riammessi alla definizione agevolata i soggetti “esclusi” dalla prima edizione e, in secondo luogo, viene consentita la possibilità di regolarizzare la propria posizione quanto a coloro che non avevano provveduto al pagamento tempestivo delle rate.
Inoltre, sarà possibile provvedere all’estinzione dei debiti anche per ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (anche per coloro che non erano stati ammessi alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016), nonché per quelli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Nuovi termini per le rate della “vecchia” rottamazione

Per chi aveva già aderito alla rottamazione (termine per presentare la domanda scaduto lo scorso 21 luglio), slitta al 7 dicembre il termine per il pagamento delle prime due rate della vecchia rottamazione scadute a luglio e inizio ottobre, mentre quella in scadenza nel mese di aprile 2018 slitterà al luglio dello stesso anno.

Come aderire alla rottamazione “bis”

Invece, quanto alle nuove istanze (ruoli dal 1° gennaio al 30 settembre 2017), il debitore che intende aderire alla definizione agevolata dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018 in via telematica a mezzo dell’apposita modulistica che sarà pubblicata sul sito dello stesso agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 (per approfondimenti: Rottamazione cartelle 2017: ecco i moduli per aderire)
Sulle somme dovute si applicheranno, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi (ex art. 21, co. 1, d.P.R. 602/1973) e il pagamento delle stesse potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
 
Sarà l’Agente della riscossione a inviare al debitore, con posta ordinaria (entro il 31 marzo 2018), l’avviso con i carichi affidati per i quali, alla data del 31 dicembre 2017, non risulta ancora notificata cartella di pagamento; invece, entro il 30 giugno 2018 l’Agente provvederà a comunicare al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché delle relative rate e il giorno, mese di scadenza di ciascuna di esse.
Dalla presentazione dell’istanza si producono gli effetti della rottamazione, ovverosia la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di rottamazione. Il contribuente che aderisce alla procedura, si rammenta, pagherà le sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione e non, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

I “riammessi” alla rottamazione

Sempre entro il 30 giugno 2018, l’Agente della riscossione comunicherà l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, anche ai debitori con carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute a fine 2016.
In particolare, costoro dovranno effettuare il pagamento in unica soluzione, entro il il 31 luglio 2018 oppure a rate. Si precisa che un mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determinerà automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
In caso di pagamento rateizzato (tre rate in totale), le prime due, consecutive e di pari ammontare, dovranno comprendere l’80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e scadranno, rispettivamente, nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018. La terza e ultima rata relativa al restante 20%, invece, dovrà essere versata entro febbraio 2019.

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