La tabella con tutti i termini di prescrizione (e relativi riferimenti di legge e giurisprudenza) dei crediti Inps, Inail, imposte sui redditi, tributi locali, canone Rai, multe, bollo auto, diritti camerali.

Cartelle dell’agente della riscossione che arrivano a distanza di 5, 8 o 10 anni (o anche più), per imposte e tasse sulla casa, sull’auto o sui redditi oppure per contributi previdenziali: come sapere se devono essere pagate o se, grazie al decorso del tempo, sono prescritte e quindi non sono più dovute?

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sui termini di prescrizione, diversi in base alla natura e tipologia del credito.

La prescrizione è, in poche parole, la sanzione per non aver esercitato un diritto nei termini. Un credito prescritto è un credito estinto.

Diversa dalla prescrizione è la decadenza, cioè la sanzione per non aver esercitato una determinata azione necessaria ad acquisire un diritto.

Indice

  • 1 Prescrizione e decadenza cartelle
  • 2 Tutti i termini di prescrizione
  • 3 Crediti Inps: prescrizione
    • 3.1 Contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria
    • 3.2 Contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie
    • 3.3 Contributi minori (Ds, Tbc Enaoli, Ssn ecc.)
    • 3.4 Contributi dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
    • 3.5 Somme aggiuntive
  • 4 Prescrizione contributi Inps: decorrenza
  • 5 Crediti Inail: prescrizione
    • 5.1 Accertamenti ispettivi effettuati a far data dal 17 agosto 1995
    • 5.2 Rimborso eccedenze
    • 5.3 Rimborso regolazioni passive
  • 6 Imposte erariali (Irpef, Irap, Iva): prescrizione
  • 7 Tributi locali (Imu, Ici, Tarsu, Tari, Tosap ecc.): prescrizione
  • 8 Sanzioni per violazione del Codice della Strada: prescrizione
  • 9 Bollo auto: prescrizione
  • 10 Canone Rai: prescrizione
  • 11 Diritti annuali Camera di Commercio: prescrizione
  • 12 Tabella riepilogativa
  • 13 Analisi cartelle prescritte

Prescrizione e decadenza cartelle 

In tema di riscossione tramite cartelle esattoriali (quelle cioè notificate dall’Agente della Riscossione), prescrizione e decadenza spesso vengono confuse. Vediamo allora come si traducono:

il diritto si prescrive dopo un certo periodo di tempo decorso senza che l’agente della riscossione abbia notificato alcun atto interruttivo; ne consegue l’impossibilità di pretendere il pagamento né con riscossione né tramite azione giudiziale;

– l’agente (Agenzia delle Entrate -Riscossione o altri concessionari) decade dall’azione di riscossione se entro determinati termini non notifica alcun atto della riscossione (avvisi e cartelle). La decadenza però non comporta l‘estinzione del diritto ma l’estinzione dell’azione. Difatti sel’agente decade dalla riscossione ma il credito non è ancora prescritto, questo può comunque essere preteso in via giudiziaria tramite un’azione davanti al giudice. La decadenza infatti non annulla il diritto di credito ma il diritto di agire mediante riscossione coattiva.

Per esempio: l’Irpef si prescrive in 10 anni ma l’Agenzia delle entrate decade dalla possibilità di agire mediante riscossione esattoriale se l’agente non notifica la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la cartella viene notificata dopo il termine dei prescrizione di dieci anni, il credito è ormai estinto e la cartella deve essere annullata. Se la cartella viene notificata dopo il termine di decadenza, ma prima del termine di prescrizione, la cartella è comunque nulla (perchè sono scaduti i termini per riscuotere mediante ruolo) ma il credito è ancora esigibile e quindi può essere preteso tramite una causa davanti al giudice.

Tutti i termini di prescrizione

In questo articolo ci occupiamo dei termini di prescrizione dei più diffusi crediti oggetto di cartelle esattoriali. Decorsi tali termini, senza che sia stato notificato al contribuente un atto interruttivo (lettere di messa in mora, avvisi, cartelle), i crediti si estinguono.

Attenzione: tutti i termini di seguito indicati devono intendersi a prescrizione decennalese i crediti sono accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Crediti Inps: prescrizione

La prescrizione dei contributi Inps è regolata dalla Legge 335/1995 che prevede i seguenti termini:

Contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria

  • 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
  • 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996;
  • 10 anni quando il mancato versamento dei contributi è denunciato dal lavoratore o dai suoi superstiti.

Contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie

( Si intende compreso il contributo di solidarietà dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103):

  • 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
  • 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996;
  • 10 anni quando il mancato versamento dei contributi è denunciato dal lavoratore o dai suoi superstiti.

Contributi minori (Ds, Tbc Enaoli, Ssn ecc.)

5 anni.

Contributi dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

5 anni.

Somme aggiuntive

L somme aggiuntive sono sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi:

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza, la prescrizione sarebbe decennale [1]. Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione [2], ritenendo che le somme aggiuntive siano accessorie all’obbligazione principale, dato che quest’ultima di prescrive in cinque anni, anche alle stesse deve applicarsi tale termine di prescrizione.

Prescrizione contributi Inps: decorrenza

I termini di prescrizione dei contributi e delle sanzioni decorrono dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati. Nel caso di contributi a percentuale sul reddito i termini decorrono dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, come confermato dall’Inps in un’apposita circolare [3].

Crediti Inail: prescrizione

La prescrizione dei contributi Inail (es. rate premio Inail) è regolata dalla Legge 335/1995 e si applicano dunque gli stessi termini previsti per i contributi Inps:

  • 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
  • 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

La circolare Inail n. 32 del 1996 precisa la disciplina dei termini di prescrizione nelle seguenti situazioni.

Accertamenti ispettivi effettuati a far data dal 17 agosto 1995

Il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale. Ne consegue, per quanto ovvio, che la richiesta dei premi, se non ancora effettuata, debba essere limitata a cinque anni; qualora invece sia stata già inoltrata anche per il periodo eccedente il quinquennio, occorrerà procedere alla riliquidazione dei premi nel limite prescrizionale di cinque anni.

Naturalmente, in caso di avvenuto pagamento, si dovrà procedere al rimborso della quota di premio riferita agli anni eccedenti i cinque.

Rimborso eccedenze

Le eccedenze, vale a dire le somme pagate in più rispetto al richiesto, si configurano come un pagamento indebito per il rimborso del quale rimangono salvi i termini della prescrizione ordinaria decennale prevista dall’articolo 2946 del codice civile.

Rimborso regolazioni passive

La regolazione passiva non si può configurare come un indebito oggettivo in quanto consiste in una differenza a favore del datore di lavoro tra premio anticipato e premio effettivamente dovuto. Per tale motivo, detto rimborso non può che soggiacere alla prescrizione quinquennale prevista per le contribuzioni nel sistema previdenziale.

Imposte erariali (Irpef, Irap, Iva): prescrizione

Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte erariali. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario di 10 anni [4]. La prescrizione decennale è confermata anche dalla Cassazione [5].

Tributi locali (Imu, Ici, Tarsu, Tari, Tosap ecc.): prescrizione

Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione dei tributi locali. Proprio per questo motivo, e dato che si tratta di tributi periodici, essi si prescrivono nel termine di 5 anni [6]. Il termine di prescrizione quinquennale è confermato dalla Cassazione [7].

Sanzioni per violazione del Codice della Strada: prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione [8].

Bollo auto: prescrizione

Il bollo auto si prescrive in 3 anni e più precisamente con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento [9].

Canone Rai: prescrizione

Il canone Rai si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone. La prescrizione decennale è confermata dalla Cassazione [10].

Diritti annuali Camera di Commercio: prescrizione

Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione dei diritti camerali. Proprio per questo motivo, si tende ad applicare il termine di 10 anni.

Non mancano tuttavia sentenze che prediligono l’applicazione del termine quinquennale sulla base che si tratta di tributo periodico [11].

Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si prescrivono invece in 5 anni.

Tabella riepilogativa

Tipo di credito Termini di prescrizione
Contributi INPS 5 anni (10 per contributi anteriori al 1 gennaio 1996)
Contributi INAIL 5 anni
IRPEF 10 anni
IRAP 10 anni
IVA 10 anni
IMU, ICI 5 anni
TARI, TARSU, TOSAP e altri tributi locali 5 anni
Sanzioni per violazioni al codice della strada 5 anni
Bollo auto 3 anni
Canone Rai 10 anni
Diritti annuali Camera di Commercio 10 anni (5 per sanzioni)

Analisi cartelle prescritte

Se sono state notificate cartelle per imposte, tasse e contributi previdenziali di anni addietro e si vuole verificare se sono prescritte, se devono essere pagate o se ci sono altri vizi, è possibile richiedere l’analisi delle cartelle al seguente link:

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