Mi è stato bloccato e pignorato l’importo sul conto corrente da Equitalia, nonostante abbia aderito alla rottamazione nel 2016, tre giorni dopo ricevuta la lettera nella mia casella pec.

Dall’analisi dei documenti allegati dal lettore d emergerebbe che il pignoramento del suo contosia stato effettuato in data precedente rispetto alla sua richiesta di adesione alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle” (si tenga presente che il pignoramento si perfeziona nel momento in cui viene notificato il relativo atto al debitore, cioè al lettore, e al terzo, cioè alla banca).

Deve adoperarsi il condizionale (“emergerebbe”) perché si è potuto visionare solo la pec inviata al lettore e non anche quella inviata alla banca (non si può, quindi, essere certi della data in cui alla banca sia stato notificato l’atto di pignoramento).

Si può ipotizzare, perciò, che anche alla banca l’atto di pignoramento sia giunto prima di quando il lettore ha presentato istanza di rottamazione. In questi casi la legge (cioè le norme contenute nel decreto legge n. 193 del 2016) stabilisce che Equitalia non possa proseguire le azioni esecutive già avviate dal momento in cui viene presentata l’istanza di “rottamazione”.

Questo significa, per essere più precisi, che se il pignoramento viene eseguito da Equitalia prima della presentazione della istanza con cui si chiede di aderire alla “rottamazione”, Equitalia non potrà proseguire le azioni esecutive già avviate.

Siccome, però, la legge non è stata scritta in modo tecnicamente chiaro (non è completamente chiaro, cioè, che cosa significhi dal punto di vista legale che Equitalia non possa proseguire le azioni esecutive già avviate dopo che il cittadino ha presentato l’istanza di rottamazione) sono stati già presentati i primi ricorsi da parte di cittadini che, come il lettore, hanno presentato l’istanza di “rottamazione” e non hanno ottenuto lo sblocco delle somme pignorate esistenti sul conto.

Ad oggi esiste solo una sentenza che si sia pronunciata su un caso del genere: il tribunale di Lecco, infatti, con ordinanza n. 962 del 13 febbraio 2017, ha stabilito che la presentazione dell’istanza di rottamazione da parte del cittadino non ha come effetto lo sblocco delle somme pignorate, ma solo la sospensione del pignoramento.

Ciò vuol dire che, secondo l’ordinanza del tribunale di Lecco, le somme pignorate restano bloccate, ma Equitalia non potrà incassarle dalla banca presso cui la somma pignorata è depositata (Equitalia, quindi, dovrà avvisare la banca di non versarle le somme oggetto di pignoramento, ma tali somme resteranno comunque vincolate e bloccate e non torneranno disponibili per il cittadino fino a che non avrà provveduto a pagare il debito per il quale ha chiesto ed ottenuto, con l’istanza di rottamazione, la rateizzazione).

Lo stesso tribunale di Lecco ha aggiunto, però, che nulla esclude che il cittadino possa accordarsi con Equitalia per ottenere uno sblocco degli importi (totale o parziale) oppure, in mancanza di accordo con Equitalia, far decidere al giudice competente (il giudice tributario nel caso in cui il debito del cittadino sia costituito da tributi e imposte) se sbloccare in tutto o parzialmente le somme pignorate (anche per consentire un più agevole pagamento del debito per il quale l’istanza di rottamazione è stata presentata).

Naturalmente questo provvedimento dal tribunale di Lecco è il primo che si sia espresso su questo specifico problema e non è detto che un altro giudice chiamato a decidere sullo stesso problema sia obbligato a decidere nello stesso ed identico modo (non si può escludere, cioè, che un altro giudice possa decidere in modo più favorevole al cittadino decidendo che l’istanza di rottamazione debba avere come effetto lo sblocco immediato delle somme già pignorate).

L’alternativa sarebbe quella di chiedere ed ottenere dal giudice dell’esecuzione, in base all’articolo 495 del codice di procedura civile, la cosiddetta conversione del pignoramento: si tratta (ovviamente se si dispone di adeguata liquidità) di chiedere ed ottenere dal giudice (non da Equitalia, quindi, in questo caso), la rateizzazione, al massimo in trentasei rate mensili, del pagamento di una somma (maggiorata degli interessi pattuiti o, in difetto, dell’interesse legale) che andrebbe a sostituire la somma pignorata sul conto che, però, non tornerebbe subito disponibile perché lo sblocco, in base alla legge, avverrebbe solo con il versamento dell’intera somma (cioè al termine della rateizzazione).

In sostanza anche in questo caso lo sblocco del conto non sarebbe immediato.

Pertanto, e in conclusione, per ottenere la disponibilità immediata (anche solo parziale) delle somme pignorate sul suo conto, il lettore può:

– o avviare una trattativa privata con Equitalia per ottenere la disponibilità totale o parziale delle somme esistenti sul conto;

– oppure proporre un ricorso al giudice competente contro la decisione di Equitalia che gli negasse, dopo che lo stesso lo avesse formalmente richiesto, lo sblocco totale o parziale delle somme pignorate a seguito della presentazione dell’istanza di rottamazione (nell’auspicio che il giudice eventualmente incaricato decida nel caso specifico in modo diverso dal tribunale di Lecco).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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