Qualche anno fa ho effettuato piccoli finanziamenti con dilazioni di pagamento che mese dopo mese versavo con bollettini di c/c. Dai periodici estratti conto mi sono però accorto che la metà dell’importo era per varie spese (tenuta conto, per incasso rata, interessi di mora e così via) e, sembrandomi un’usura, ho smesso di pagare. Da allora, vengo spesso contattato dalle società di recupero crediti. L’importo, secondo i loro calcoli, ammonterebbe oggi a circa 2.000 euro se pago in un’unica soluzione. Cosa devo fare?
Come ha anticipato il lettore, ogni operazione di finanziamento presenta delle speseche si chiamano appunto “costo del finanziamento”.
Tramite il finanziamento, la banca o la società finanziaria, erogano al consumatore delle somme di denaro che lo stesso si impegna a rimborsare, come nel caso specifico, secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate a scadenza mensile.
Come anticipato, tuttavia, l’accesso al credito, presenta dei costi.
In primo luogo c’è il tasso di interesse e poi ci sono le spese accessorie. L’ammontare dell’uno e delle altre è quello indicato nelle “condizioni economiche dell’operazione” che il lettore ha accettato in sede di conclusione del contratto di finanziamento.
Relativamente al tasso di interesse, se questo è variabile possono verificarsi delle variazioni con il rischio di un aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Tuttavia, nello specifico, senza la consultazione dei documenti contrattuali non è possibile fare una analisi puntuale, né tantomeno è possibile parlare di interessi usurari.
Venendo al caso specifico, è evidente che la società finanziaria deve recuperare la somma che ha concesso in prestito al lettore e, pertanto, dopo un approccio bonario (durato molto a lungo pare di comprendere dal quesito) potrebbe agire in via giudiziale. Verosimilmente, infatti, il debito del lettore sarà stato classificato a sofferenza.
Il diritto di credito del creditore del lettore si prescrive in 10 anni a decorrere dal momento in cui il pagamento era dovuto.
Tale termine, tuttavia, può iniziare a decorrere nuovamente da capo se il creditore o la società di recupero crediti (su delega del primo) invia una lettera di messa in mora (attraverso raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata).
Da quanto riferito non è dato comprendere l’importo originario del finanziamento, ma, certamente l’importo di € 2.000,00 si intenderà comprensivo delle spese sopra dette, degli interessi moratori dovuti al ritardo, nonché dell’aggio della società di recupero crediti se questa agisce come mandataria della società finanziaria.
Purtroppo di fronte alla pretesa creditoria della società il lettore non ha molte alternative: il debito va adempiuto.
Ciò può avvenire attraverso un c.d. saldo e stralcio: ossia un’offerta transattiva, un accordo che definisce in via bonaria la vertenza tra creditore e debitore, sostituendo al precedente debito uno in misura ridotta (ma il cui pagamento è certo).
È altresì possibile concordare un c.d. piano di rientro: ossia un accordo scritto con cui il debitore si assume nei confronti del creditore l’impegno di pagare secondo specifiche modalità: numero di rate, ammontare e relative scadenze.
È evidente che il debitore può anche sottrarsi al pagamento spontaneo del proprio debito, ma deve altresì essere consapevole che il creditore può intraprendere la via giudiziale per il recupero. Nel caso specifico la via giudiziale potrà essere rappresentata in primo luogo dall’ottenimento del decreto ingiuntivo, ossia dal titolo esecutivo utile e necessario per avviare l’azione esecutiva.
Qualora il lettore ritenga che la pretesa del suo creditore sia usuraria e/o abbia altri profili di illegittimità, potrà rilevare tale circostanza in una opposizione a decreto ingiuntivo: ossia un vero e proprio giudizio di cognizione ordinario di cui dovrà sostenere/anticipare i costi.
Tale opposizione ha certamente l’effetto di posticipare nel tempo il momento del recupero coattivo, ma presenta altresì il rischio per il lettore di concludersi con una sentenza a lui sfavorevole, di condanna al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo maggiorate delle spese del giudizio.
L’opposizione potrebbe, però, anche concludersi positivamente con la revoca del decreto ingiuntivo e con la riduzione della pretesa creditoria.
Diversamente, in mancanza di opposizione da parte del debitore, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed il creditore del lettore potrà avviare l’azione esecutiva con la notifica del precetto e del pignoramento.
È evidente che la minaccia di una azione esecutiva è tanto più persuasiva quanto più il debitore abbia delle proprietà che possono essere aggredite.
Nel caso specifico, per l’importo e la natura del credito, è verosimile presumere che il creditore del lettore sceglierà la via del pignoramento presso terzi e/o del pignoramento mobiliare.
Nel caso di specie, se la società finanziaria dovesse intraprendere tale via, al credito originario dovranno essere aggiunte tutte le spese sostenute dal creditore per soddisfare il credito, dunque le spese del decreto ingiuntivo e della procedura esecutiva.
Tanto premesso in via di principio, spetta al lettore scegliere in concreto la strada che intende intraprendere: se risolvere una volta per tutte la questione mediante il pagamento e la radiazione del debito, ovvero rimandare il pagamento ed esporsi al rischio di un’azione esecutiva (che potrebbe anche essere infruttuosa se lo stesso è impossidente).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Chiara Samperisi