Notifiche, compiuta giacenza e conoscibilità degli atti
Avv. Daniele Paolanti
- Che cosa è l’avviso di giacenza
- La compiuta giacenza degli atti giudiziari
- La notifica dell’avviso di giacenza
- Il colore dell’avviso di giacenza
- La giurisprudenza sul punto
Che cosa è l’avviso di giacenza
L’avviso di giacenza altro non è che la comunicazione del fatto che il postino ha tentato di recapitarci una lettera raccomandata o un atto ma, al momento della consegna, non ha trovato nessuno che potesse riceverlo oppure ha incontrato il diniego di chi era presente di riceverlo. In tal caso la raccomandata o l’atto non consegnati vengono depositati presso l’Ufficio di competenza ove rimangono in giacenza per 30 giorni (in caso di raccomandate) o 180 giorni (in caso di atti giudiziari) per poter essere ritirati prima di tornare al mittente.
La compiuta giacenza degli atti giudiziari
Con particolare riferimento agli atti giudiziari, sebbene, come visto, gli stessi restano a deposizione presso l’Ufficio competente per poter essere ritirati per sei mesi, una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data in cui, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto è stato avvisato del tentativo di consegna dell’atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale si parla di compiuta giacenza, con la conseguenza che l’atto si considera formalmente portato a conoscenza del destinatario e da questi conosciuto (leggi: “La compiuta giacenza degli atti giudiziari – guida con giurisprudenza”).
Per le lettere raccomandate, la compiuta giacenza coincide con tutto il periodo di giacenza: per essa, cioè, sono necessari trenta giorni.
La notifica dell’avviso di giacenza
Si è detto che il termine per la compiuta giacenza degli atti giudiziari decorre dalla data in cui il destinatario della notifica è stato avvisato del tentativo infruttuoso di consegna.
A tale proposito va precisato che, infatti, in caso di tentativo di notifica di un atto giudiziario non andato a buon fine per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario o di chi ha titolo per riceverla si applica il disposto dell’articolo 140 del codice di procedura civile, in forza del quale “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento“.
Si riporta anche quanto disposto dai primi due commi dell’articolo 8 della legge numero 890/1982, in base ai quali “1. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che e’ subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. 2. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza e’ data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica e’ stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e’ stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente“.
Il colore dell’avviso di giacenza
In ogni caso, chi riceve un avviso di giacenza può comprendere già dal suo colore se il tentativo di consegna riguardava una raccomandata semplice o un atto giudiziario.
Infatti, l’avviso di giacenza di atti giudiziari (come provvedimenti del tribunale o atti notificati da un avvocato a mezzo Unep) è di norma di colore verde. L’avviso di giacenza di raccomandate contenete diffide, lettere di qualsiasi genere, richieste di pagamento e così via è, invece, di colore bianco.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, per provare a sapere qualcosa di più sul contenuto della busta prima del ritiro, si può guardare ai codici inseriti nella raccomandata (cd. “codice raccomandata”). Ad esempio i codici delle raccomandate “semplici” iniziano tendenzialmente con 12, 13 o 14, quelli delle raccomandate inviate dall’Inps con 650, i codici di quelle spedite da Equitalia con 670 etc. (per approfondimenti leggi: “Raccomandate: ecco i codici che permettono di scoprirne il contenuto”).
La giurisprudenza sul punto
Passiamo ora in rassegna la giurisprudenza più interessante sul tema.
“L’art. 8, secondo comma, della legge 890 del 1982 … prevede una serie di adempimenti: a) il deposito presso l’ufficio postale del piego raccomandato, con il correlato avviso di ricevimento, (che trascorso il periodo di giacenza verranno restituiti al mittente); b) l’invio di un seconda raccomandata A.R. contenente comunicazione in busta chiusa dell’avvenuto deposito (C.A.D.), allo stesso indirizzo; c) la predisposizione di un avviso di giacenza, da affiggere alla porta o immettere nella cassetta della posta, contenente tutte le indicazioni dettagliate dall’art.8, e quindi la permanenza del plico in deposito per sei mesi, e l’indirizzo dell’ufficio postale, che consenta al destinatario della notifica di andare a ritirare l’atto; d) la predisposizione di un ulteriore avviso di giacenza, che accompagna l’invio del C.A.D.” (Tribunale di Bologna, 12/07/2017).
“Le disposizioni dettate in tema di notificazione a mezzo del servizio postale si applicano, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 10, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall’ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari solo previa verifica di compatibilità. Ne consegue che, alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, da notizia del compimento delle operazioni previste dall’art. 140 cod. proc. civ., non è applicabile la disciplina prevista dalla L. n. 890 cit., art. 8, così come risultante dopo l’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 346 del 1998), atteso che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, il piego che viene depositato presso l’ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo ritenuto non congruo dal giudice delle leggi contiene proprio l’atto da notificare, mentre, nell’ipotesi prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., il piego in giacenza non contiene tale atto, bensì l’avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale” (Cass. n. 4959/2008).
“Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, l’agente postale può procedere agli adempimenti previsti dallo art. 175 R.D. n. 689 del 1940 (deposito del plico nell’ufficio postale per dieci giorni e rilascio del relativo avviso al destinatario), oltre che nel caso di rifiuto da parte del destinatario a riceversi il piego, anche nel caso di assenza del destinatario stesso o di altre persone legittimate a ricevere esso piego: con la conseguenza, nel caso di inutile giacenza del piego, di perfezionamento della notificazione dell’atto per rifiuto presunto del suo destinatario” (Cass. n. 5293/1987).