Ai lavoratori non è garantito il minimo vitale impignorabile come ai pensionati: illegittimità costituzionale?

Nel nostro ordinamento esiste una norma [1] che di fatto crea una considerevole disparità di trattamento, in materia di pignoramento di stipendi e pensioni, tra lavoratori e pensionati. Si tratta della disposizione che garantisce il minimo vitale impignorabile, volto ad assicurare la “sopravvivenza”, solo a chi è già in pensione.

Il lavoratore non ha invece diritto al minimo vitale, sulla scorta della presunzione che, lavorando, ben potrebbe garantirsi da sé quanto serve per sopravvivere alle spese quotidiane.

Per comprendere in cosa consiste la tutela del minimo vitale impignorabile, esaminiamo le norme in materia di pignoramento di stipendi e pensioni.

Indice

  • 1 Limiti pignoramento stipendi e pensioni
  • 2 Pignoramento pensioni: tutela del minimo vitale
  • 3 Per il lavoratore non è previsto il minimo vitale
  • 4 Disparità tra lavoratore e pensionato: questione di legittimità costituzionale

Limiti pignoramento stipendi e pensioni

Le somme dovute al debitore a titolo di stipendio e pensione non possono essere pignorate per intero. La legge prevede infatti il limite di pignoramento del quinto. Il pignoramento per il simultaneo concorso di cause non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

Con riguardo ai crediti esattoriali, i limiti di pignoramento variano in base agli importi di stipendi/pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro (per esempio Tfr):

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Pignoramento pensioni: tutela del minimo vitale

Il codice di procedura civile prevede poi una particolare tutela, esclusivamente a favore dei pensionati: Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno socialeaumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti sopra descritti.

Si tratta del cosiddetto «minimo vitale», una somma ritenuta impignorabile per garantire al pensionato un’esistenza dignitosa e decorosa.

Per calcolare l’importo del minimo vitale, occorre prendere la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommarvi la metà di tale stesso importo. Pertanto, se l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2017 è attualmente di 448,07 euro, il minimo di sopravvivenza impignorabile è pari a 672,10 euro (ossia 448,07 + 224,03 [che è la metà di 448,07]).

Dunque, per individuare la parte di pensione effettivamente pignorabile occorre sottrarre dalla pensione netta l’importo di 672,10 euro e calcolare sull’importo residuo il limite di 1/5, 1/7 o 1/10.

Per il lavoratore non è previsto il minimo vitale

La legge non prevede un generale minimo assolutamente impignorabile per leretribuzioni, prevedendo un regime speciale solo per i pignoramenti delle retribuzioni effettuati sul conto corrente o postale.

In realtà si potrebbe obiettare che il pensionato, essendo ritirato dal lavoro, non deve farsi carico delle spese necessarie a produrre il proprio reddito, mentre il lavoratore si presuppone che debba recarsi con mezzi propri sul luogo di lavoro, vestirsi in modo adeguato alla funzione svolta, utilizzare energie anche fisiche che richiedono una alimentazione più ricca di chi è a riposo, e quindi sostenere delle spese indispensabili alla produzione di un reddito, oltre a quelle necessarie per la mera sopravvivenza (nutrirsi, coprirsi, riscaldarsi, assicurarsi un alloggio etc.);

Anche per il lavoratore dovrebbe quindi essere individuato un minimo vitale indispensabile non pignorabile.

Disparità tra lavoratore e pensionato: questione di legittimità costituzionale

Le riflessioni sopra riportate hanno insinuato veri e propri dubbi di legittimità costituzionale della norma sull’impignorabilità del minimo vitale della pensione, nella parte in cui non prevede il minimo vitale anche per la retribuzione.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Trento [2], secondo il quale la mancata estensione del minimo vitale alle retribuzioni violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

Più presisamente, secondo il giudice trentino, la disposizione che prevede il minimo vitale solo per le pensioni si pone in contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 36, della Costituzione: in relazione all’art. 1 della Carta costituzionale che afferma che la Repubblica è “fondata sul lavoro“, all’art. 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, all’art. 3 che sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale ed il principio di ragionevolezza, all’art. 36 che prevede che la retribuzione deve essere non solo commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ma anche che deve essere “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa“.

Al cittadino lavoratore dovrebbe essere garantito che il frutto del suo lavoro, cioè il suo stipendio o salario, sia destinato almeno nei limiti del minimo indispensabile, al soddisfacimento delle esigenze primarie di sopravvivenza sue e della famiglia, diversamente ne risulterebbe violata sia la dignità del lavoro come fondamento stesso della Repubblica, sia il diritto al lavoro (in quanto lavorare può diventare economicamente non conveniente), sia il diritto a che la retribuzione percepita sia “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera a dignitosa”.Il principio di uguaglianza e di ragionevolezza risulta violato in relazione al diverso trattamento che riguarda il pensionato, il quale, non prestando più attività lavorativa riceve una tutela della propria pensione (che può essere vista anche come una retribuzione differita) diversa e maggiore di quella che riceve un lavoratore attivo, il quale ha ancora più necessità di vedere tutelato un limite vitale di sopravvivenza oltre il quale il suo stipendio non può essere assoggettato a pignoramento. Tale differenza, avuto riguardo ai cambiamenti intervenuti nel contesto normativa, nella giurisprudenza, nel tessuto sociale, nella economia, non appare più giustificata da alcun principio di ragionevolezza.

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