Si può pignorare una retribuzione se il dipendente ha ceduto il quinto per pagare un debito? E si può chiedere la cessione se c’è un pignoramento in corso?
Un lavoratore ha la possibilità di cedere un quinto del suo stipendio per saldare un debito contratto, ad esempio, con una finanziaria o con una banca. In sostanza, se ha la necessità di affrontare una spesa imprevista o programmata e non ha liquidità, ha la facoltà di chiedere al suo datore di lavoro che un quinto della sua retribuzione venga pagata al creditore. E fin qui è tutto chiaro. Che succede, però, se quel lavoratore non è riuscito a saldare un debito precedente e subentra un pignoramento proprio mentre è in atto la cessione del quinto? Il vecchio creditore può pignorare uno stipendio già decurtato per saldare un nuovo debito? Viceversa: mentre è in atto il pignoramento dello stipendio è possibile chiedere la cessione del quinto? In entrambi i casi, la risposta è sì, ma con certi limiti imposti dalla legge.
Pignoramento dello stipendio con cessione del quinto in atto
Ricordiamo, innanzitutto, che il pignoramento presso terzi che interviene sulla retribuzione viene notificato sia al datore di lavoro sia al dipendente debitore. L’azienda, nel ruolo di custode dello stipendio, deve rispettare gli obblighi di legge [1]. È importante segnalare, inoltre, che il pignoramento dello stipendio non è possibile per importi inferiori al triplo dell’assegno sociale.
Infine, va sottolineato l’obbligo del datore di lavoro di comunicare, in caso di pignoramento, all’autorità giudiziaria gli importi di cui è debitore nei confronti del lavoratore (quindi, oltre alla retribuzione mensile, anche il Tfr), indicando eventuali vincoli in essere, come, appunto, l’eventuale cessione del quinto.
Poniamo ora il caso di un lavoratore che si veda pignorare la retribuzione mentre è in corso la cessione del quinto per saldare un debito. In questo caso, è pignorabile solo il 50% dello stipendio al netto della quota ceduta [2].
Facciamo un esempio. Un lavoratore ha una retribuzione di 2.000 euro. Ha ceduto il quinto (cioè 400 euro) per pagare un debito, quindi gli rimangono in tasca 1.600 euro. L’eventuale pignoramento interviene sul 50% dello stipendio, cioè su 1.000 euro ma al netto del quinto ceduto. Pertanto, sarà pignorabile la cifra di 600 euro (1.000 – 400).
Cessione del quinto con pignoramento in atto
Che succede, però, nel caso contrario, cioè quando il lavoratore si trova un pignoramento dello stipendio in corso ma vuole cedere un quinto della retribuzione per pagare un nuovo debito? Il dipendente può farlo (sempre che gli convenga davvero) ma tenendo conto di certe percentuali.
Nello specifico, la cessione del quinto deve essere limitata alla differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la quota pignorata.
Anche in questo caso, tutto è più semplice da capire con un esempio. Torniamo al nostro dipendente che guadagna 2.000 euro netti al mese. Due quindi del suo stipendio sono 800 euro. Il pignoramento non può superare un quinto dello stipendio, quindi arriva a 400 euro. Pertanto, la cifra che il lavoratore può cedere per pagare il nuovo debito è la differenza tra 800 euro (i due quinti) e 400 euro (la cifra pignorata). Risultato: il lavoratore può cedere al massimo 400 euro. Cioè un quinto del suo stipendio